§ 46.8.348 - Legge 20 giugno 1969, n. 333.
Esercizio, per altro quinquennio, della facoltà prevista dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, riguardante il riordinamento di taluni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:20/06/1969
Numero:333


Sommario
Art. unico.      La facoltà prevista dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, può essere esercitata fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge


§ 46.8.348 - Legge 20 giugno 1969, n. 333. [1]

Esercizio, per altro quinquennio, della facoltà prevista dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, riguardante il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

(G.U. 11 luglio 1969, n. 174)

 

 

     Art. unico.

     La facoltà prevista dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, può essere esercitata fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.