§ 46.8.335 - Legge 1 luglio 1966, n. 537.
Norme sul personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:01/07/1966
Numero:537


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Aeronautica, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle [...]
Art. 2.      Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica che sono adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo spetta una indennità speciale nelle seguenti misure [...]
Art. 3.      L'indennità speciale di cui all'art. 2 spetta altresì al personale civile dell'Aeronautica fornito dell'abilitazione di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore [...]
Art. 4.      Il numero massimo di personale che può essere ammesso a fruire dell'indennità istituita dalla presente legge è fissato annualmente con decreto del Ministro per la [...]
Art. 5.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge [...]
Art. 6.      All'onere annuo di lire 231.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto [...]


§ 46.8.335 - Legge 1 luglio 1966, n. 537. [1]

Norme sul personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo.

(G.U. 20 luglio 1966, n. 178)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Aeronautica, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa.

     L'abilitazione è di I, di II e di III grado, in relazione alle operazioni da compiere. Le operazioni connesse a ciascun grado di abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica che sono adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo spetta una indennità speciale nelle seguenti misure lorde mensili: lire 16.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di I grado; lire 25.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di II grado e lire 40.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di III grado.

     Qualora alle operazioni di controllo dello spazio aereo sia adibito personale cui spettino le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo per un importo pari o superiore a quello dell'indennità speciale di cui al primo comma, agli interessati è conservato il trattamento di cui già fruiscono in sostituzione dell'indennità speciale. Se l'importo di detto trattamento è inferiore, l'indennità speciale è corrisposta limitatamente alla differenza.

     L'indennità speciale di cui al primo comma non è cumulabile con quella di specializzazione, di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, e con quelle professionali e di servizio serale e notturno, di cui alla legge 19 maggio 1954, n. 276.

 

          Art. 3.

     L'indennità speciale di cui all'art. 2 spetta altresì al personale civile dell'Aeronautica fornito dell'abilitazione di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge è addetto ad esaurimento alle operazioni di controllo dello spazio aereo.

 

          Art. 4.

     Il numero massimo di personale che può essere ammesso a fruire dell'indennità istituita dalla presente legge è fissato annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 5.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, concernente indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica:

     art. 19, sull'indennità di residenza malarica;

     art. 20, sui soprassoldi per servizi ed incarichi speciali e relativa tabella, fatta eccezione per i numeri 6 e 12, concernenti compenso per collaudo in volo di aeromobili dopo grandi riparazioni;

     art. 26, sull'indennità giornaliera di campo;

     art. 27, sull'indennità al personale in servizio presso depositi, stazioni aerologiche e telegrafiche.

 

          Art. 6.

     All'onere annuo di lire 231.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.