§ 46.8.32f - Legge 21 luglio 1965, n. 934.
Estensione dell'art. 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:21/07/1965
Numero:934


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute nell'art. 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive [...]
Art. 2.      La norma di cui al precedente articolo si applica, a domanda, anche al personale ivi indicato cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della [...]


§ 46.8.32f - Legge 21 luglio 1965, n. 934. [1]

Estensione dell'art. 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

(G.U. 4 agosto 1965, n. 194).

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni contenute nell'art. 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, si applicano a tutti i militari delle Forze armate, ivi compresi i militari del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonchè agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     Le disposizioni stesse si applicano, altresì, al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

 

          Art. 2.

     La norma di cui al precedente articolo si applica, a domanda, anche al personale ivi indicato cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e, in caso di decesso, agli aventi diritto, con decorrenza agli effetti economici dalla data predetta.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.