§ 46.8.32c - Legge 6 aprile 1965, n. 235.
Modifica all'art. 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:06/04/1965
Numero:235


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è così modificato


§ 46.8.32c - Legge 6 aprile 1965, n. 235. [1]

Modifica all'art. 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 14 aprile 1965, n. 94).

 

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è così modificato:

     "I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, non era prescritto il compimento di periodi di comando".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.