§ 46.8.31b - Legge 14 febbraio 1964, n. 47.
Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:14/02/1964
Numero:47


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 77, 86 e 87 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica, sono sostituiti dai [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 88 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Dopo l'art. 88 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, è aggiunto il seguente
Art. 4.      Nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, al quadro V, quale risulta modificato dalla legge 14 novembre 1962, n. 1591, in corrispondenza del grado [...]
Art. 5.      Nell'art. 8 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, il quarto comma è sostituito dal seguente
Art. 6.      Nell'art. 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente
Art. 7.      Gli aspiranti che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge frequentino il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale sono nominati guardiamarina o [...]
Art. 8.      Le nomine di cui al precedente art. 7 e quelle da effettuare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nel grado di guardiamarina o sottotenente del [...]
Art. 9.      Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili


§ 46.8.31b - Legge 14 febbraio 1964, n. 47. [1]

Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare.

(G.U. 2 marzo 1964, n. 55).

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 77, 86 e 87 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 77. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 88 bis, ripetere i corsi e gli esami.

     Art. 86. Agli esami previsti dalla tabella n. 2, annessa alla presente legge, ai fini dell'avanzamento a capitano del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, prendono parte, rispettivamente, i tenenti reclutati nel servizio permanente effettivo con lo stesso concorso, nonché i tenenti che, ammessi nel servizio permanente effettivo in base a disposizioni speciali, siano stati classificati tra i pari grado reclutati con lo stesso concorso, con esclusione di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati aggregati ai provenienti da un concorso successivo.

     I tenenti del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto che non superino gli esami predetti neppure nella sessione di riparazione, in deroga all'art. 41 cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

     Art. 87. Per i tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino gli esami di cui all'articolo precedente, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato dall'ufficiale all'esame e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Per i tenenti del ruolo normale dei Corpi del genio navale e delle armi navali, che abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità, in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea, o, se si tratti di ufficiali reclutati fra i già laureati, nel concorso per l'ammissione dei ruoli, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due.

     Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale da una Commissione composta dal vice presidente della Sezione marina del Consiglio superiore delle forze armate, presidente, dal sottocapo di Stato Maggiore della Marina e dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, nonché dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e degli armamenti navali, di sanità militare marittima, di commissariato militare marittimo e dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando si tratti, rispettivamente, di ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. Se l'ufficiale appartiene ai Corpi del genio navale o delle armi navali, della Commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale.

     I tenenti del Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto che superino gli esami nella sessione di riparazione, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato gli esami nella prima sessione.

     I tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, sostengano gli esami con ritardo, qualora superino gli esami predetti sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero sostenuto gli esami a loro turno".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 88 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

     "Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado e, quando si tratta dei guardiamarina e dei sottotenenti del Genio navale e delle armi navali, ruolo normale, sempre che abbiano superato il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale, di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 88 bis".

 

          Art. 3.

     Dopo l'art. 88 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, è aggiunto il seguente:

     "Art. 88 bis. Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che superino il biennio di applicazione dell'Accademia navale viene determinato, con decreto del Ministro il nuovo ordine di anzianità in base alla graduatoria stabilita secondo le norme dello statuto dell'Accademia navale.

     I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale che superino gli esami del secondo anno di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella prima sessione.

     I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il secondo anno di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

     I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che non superino il secondo anno di applicazione sono ammessi a frequentarlo l'anno successivo purché non abbiano già ripetuto una delle classi del biennio propedeutico o il primo anno di applicazione. Ove lo superino, essi sono promossi, se idonei, con anzianità corrispondente alla data di compimento di due anni di permanenza nel grado.

     I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che per la seconda volta non superino il secondo anno di applicazione o che non possano ripeterlo per il motivo indicato nel precedente comma, possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento. Se non esiste vacanza essi sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

     Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che non siano trasferiti nel ruolo speciale ai sensi del precedente comma, si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 88".

 

          Art. 4.

     Nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, al quadro V, quale risulta modificato dalla legge 14 novembre 1962, n. 1591, in corrispondenza del grado di sottotenente alle armi navali sono inserite alla colonna 3 le parole: "superare il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale".

 

          Art. 5.

     Nell'art. 8 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta Commissione devono:

     sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento del corso normale di Stato Maggiore dell'Accademia navale, se sottotenenti di vascello;

     sostenere le prove di esame stabilite per il reclutamento nel ruolo normale di ufficiali laureati, se ufficiali subalterni degli altri Corpi indicati nell'art. 1. I tenenti devono inoltre sostenere gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento a capitano del ruolo normale del rispettivo Corpo".

 

          Art. 6.

     Nell'art. 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "I vincitori del concorso seguiranno presso l'Accademia navale un corso biennale di studi pari al biennio propedeutico di matematica delle Università. Essi faranno la campagna di mare prescritta per gli allievi dell'Accademia navale, e, terminato il corso, frequenteranno il primo anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, per quelli delle armi navali, e il primo anno della scuola di ingegneria navale per quelli del genio navale presso l'Accademia navale secondo le disposizioni dello statuto di quell'Istituto. Al termine del primo anno di applicazione presso l'Accademia navale, essi saranno nominati sottotenenti".

 

          Art. 7.

     Gli aspiranti che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge frequentino il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale sono nominati guardiamarina o sottotenenti con anzianità decorrente dalla data d'inizio del secondo anno di applicazione.

     L'ordine di ruolo è stabilito dalla graduatoria del primo anno di applicazione, già determinata in base al comma quarto dell'art. 18 dello statuto dell'Accademia navale.

 

          Art. 8.

     Le nomine di cui al precedente art. 7 e quelle da effettuare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nel grado di guardiamarina o sottotenente del genio navale e delle armi navali sono conferite anche in soprannumero agli organici salvo riassorbimento con le successive vacanze.

 

          Art. 9.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.