§ 46.8.314 - D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1537.
Disposizioni per la formazione della graduatoria di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:21/08/1963
Numero:1537


Sommario
Art. 1.      La valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, è effettuata da Commissioni [...]
Art. 2.      I titoli da valutare devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo quelli relativi all'esame di ammissione e alla [...]
Art. 3.      L'esame di ammissione ai corsi previsti per gli ufficiali non muniti di laurea dall'art. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, ha lo scopo di accertare [...]
Art. 4.      Il concorso per titoli ed esami, previsto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, per l'ammissione di ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito ad uno [...]
Art. 5.      I corsi biennali superiori tecnici del Genio, delle trasmissioni e chimico-fisico si svolgono, a cura del Ministero della difesa, in due anni accademici comprendenti [...]
Art. 6.      Le materie di insegnamento e di esame relative ai corsi di cui al precedente articolo sono indicate nella tabella A annessa al presente decreto
Art. 7.      Le Commissioni per gli esami finali di ciascuno degli anni di corso svolti a cura dell'Amministrazione militare sono nominate dal Ministro per la difesa. Esse possono [...]
Art. 8.      Gli ufficiali frequentatori dei corsi possono sostenere gli esami di ciascun anno di corso in due sessioni, salvo quanto diversamente stabilito nella tabella A annessa [...]
Art. 9.      L'ufficiale che, per comprovati motivi indipendenti dalla sua volontà, durante uno degli anni di corso, rimanga assente per oltre sessanta giorni di lezione, ovvero non [...]
Art. 10.      La classificazione di ciascun ufficiale dopo ogni anno di corso è determinata dalla media aritmetica, calcolata al millesimo, dei voti riportati in ciascuna materia [...]
Art. 11.      Gli ufficiali ammessi ai corsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto e compresi nelle graduatorie finali di ciascun corso sono trasferiti nel [...]


§ 46.8.314 - D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1537. [1]

Disposizioni per la formazione della graduatoria di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione di servizi tecnici dell'Esercito.

(G.U. 28 novembre 1963, n. 309)

 

 

     Art. 1.

     La valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, è effettuata da Commissioni nominate con decreto del Ministro per la difesa e composte:

     a) per ciascuno dei servizi tecnici del Genio, delle trasmissioni e geografico:

     dal maggior generale capo del rispettivo servizio, presidente;

     da tre ufficiali superiori del rispettivo servizio, membri;

     da un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto;

     b) per il servizio tecnico chimico-fisico:

     dal tenente generale capo del servizio, presidente;

     da un maggiore generale e da due ufficiali superiori del servizio, membri;

     da un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

 

          Art. 2.

     I titoli da valutare devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo quelli relativi all'esame di ammissione e alla conoscenza di lingue estere.

     Ai fini della determinazione dell'idoneità dei concorrenti sono valutati i seguenti titoli:

     a) voto della laurea specifica o, per gli ufficiali non muniti di laurea, voto dell'esame di ammissione di cui al successivo art. 3;

     b) precedenti di carriera, ivi comprese le eventuali benemerenze di guerra.

     La valutazione dei titoli di cui al comma precedente avviene:

     per il titolo di cui alla lettera a) con l'attribuzione da parte della Commissione, del voto di laurea ridotto in trentesimi o dello stesso voto di esame di ammissione;

     per i titoli di cui alla lettera b), con la media aritmetica dei punti da uno a trenta attribuiti da ciascuno dei componenti della Commissione.

     La valutazione complessiva, agli effetti del giudizio di idoneità, dei titoli di ciascun candidato è effettuata con la media aritmetica dei due voti attribuiti a ciascun concorrente secondo le modalità del comma precedente.

     E' idoneo l'ufficiale che abbia riportato un punto di merito non inferiore a 18.

     Sono inoltre valutabili, ai fini della formazione dalla graduatoria di merito, i titoli relativi:

     1) a progetti e pubblicazioni di carattere tecnico attinenti ai compiti e alle attività del rispettivo servizio tecnico;

     2) alla conoscenza di una o più lingue estere, da accertarsi mediante colloqui a cura della Commissione prevista per il rispettivo servizio tecnico dall'art. 1, integrata da un docente di lingua straniera per ogni lingua estera indicata dai candidati nella domanda di ammissione al corso.

     Il voto massimo attribuibile per ciascun complesso di titoli contemplati dal comma precedente è di 4/30 per quelli di cui al punto 1) e di 2/30 per quelli di cui al punto 2). Il punto complessivo riportato si somma al punto di merito di cui al precedente quarto comma.

     Gli ufficiali dichiarati idonei vengono compresi in graduatorie distinte per ciascun corso. A parità di punti di merito viene data la precedenza all'ufficiale che abbia riportato il miglior punteggio nella valutazione del titolo di cui alla lettera b) del secondo comma. Sono ammessi ai corsi gli ufficiali che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso.

 

          Art. 3.

     L'esame di ammissione ai corsi previsti per gli ufficiali non muniti di laurea dall'art. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, ha lo scopo di accertare nei concorrenti la preparazione necessaria a seguire con profitto i corsi stessi e consiste, per ciascun corso, nelle seguenti prove:

     a) corso biennale superiore tecnico del Genio:

     una prova scritta di costruzioni in ferro, regno, cemento armato;

     una prova orale per ciascuna delle seguenti quattro materie:

     costruzioni in ferro, legno, cemento armato;

     meccanica applicata;

     elettronica generale;

     chimica applicata.

     b) corso biennale superiore tecnico delle trasmissioni; corso biennale di specializzazione elettronica; corso biennale di specializzazione in telecomunicazioni:

     una prova scritta di elettrotecnica generale;

     una prova orale per ciascuna delle seguenti quattro materie:

     analisi algebrica infinitesimale e calcolo vettoriale;

     fisica generale;

     elettrotecnica generale;

     radiotecnica generale.

     c) corso biennale di topografia e cartografia:

     una prova scritta di analisi matematica;

     una prova orale per ciascuna delle seguenti quattro materie:

     analisi matematica;

     geometria analitica e proiettiva;

     meccanica razionale;

     fisica generale.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 18/30 nella prova scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 18/30 in ciascuna materia. La votazione complessiva è stabilita dalla media tra il punto riportato nella prova scritta ed i punti riportati nella prova orale.

     Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro per la difesa; esse possono dividersi in Sottocommissioni e sono costituite, per ciascun corso, da un generale o colonnello del Servizio tecnico cui il corso si riferisce, presidente, da quattro tenenti colonnelli o maggiori del Servizio stesso e da quattro docenti universitari, uno per ciascuna delle materie di prova orale specificate alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo, membri con diritto a voto.

 

          Art. 4.

     Il concorso per titoli ed esami, previsto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, per l'ammissione di ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito ad uno dei corsi indicati nell'art. 4 della stessa legge, viene espletato da apposite Commissioni costituite, per ciascun servizio tecnico, come segue:

     per la valutazione dei titoli e l'accertamento della conoscenza di una o più lingue estere, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2;

     per le prove di esame, secondo le norme di cui al precedente art. 3, ultimo comma.

     I titoli da valutare sono quelli indicati per i concorrenti muniti di laurea nell'art. 2 del presente decreto.

     Gli ufficiali che, in seguito a valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 effettuata con le norme dell'articolo stesso, siano dichiarati idonei, sono ammessi a sostenere le prove di esame specificate per i corsi relativi ai servizi tecnici del Genio, delle trasmissioni e geografico, nel primo comma del precedente art. 3 e, per i corsi relativi al Servizio tecnico chimico-fisico, nel comma seguente del presente articolo. Il punteggio minimo delle singole prove e la votazione complessiva degli esami sono stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dello stesso art. 3.

     Le prove di esame per il corso biennale tecnico chimico-fisico per il corso biennale di specializzazione nucleare consistono in:

     una prova scritta su un argomento di:

     chimica, per i candidati laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica;

     fisica, per i candidati laureati in fisica;

     matematica, per i candidati laureati in scienze matematiche, matematica e fisica;

     biologia, per i candidati laureati in scienze biologiche;

     una prova orale per ciascuna delle seguenti materie:

     chimica generale e inorganica;

     chimica organica;

     fisica sperimentale;

     istituzioni di matematica.

     La graduatoria finale degli idonei in ciascun concorso è formata in base al punto risultante dalla votazione complessiva delle prove di esame maggiorato del punto di valutazione dei titoli effettuata secondo le norme dell'art. 2. A parità il punti di merito viene data la precedenza all'ufficiale che abbia riportato il miglior punteggio nella valutazione del titolo di cui alla lettera b) del secondo comma dello stesso art. 2.

     Gli idonei che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori del concorso e nominati tenenti in servizio permanente nell'Arma o Servizio di appartenenza. Essi sono ammessi a frequentare il corso biennale per il quale hanno presentato domanda.

 

          Art. 5.

     I corsi biennali superiori tecnici del Genio, delle trasmissioni e chimico-fisico si svolgono, a cura del Ministero della difesa, in due anni accademici comprendenti insegnamenti teorico-pratici e prove di esame, nonché applicazioni pratiche presso enti vari civili e militari.

     Il corso biennale di specializzazione elettronica si svolge in due anni accademici, con la denominazione e le modalità stabilite dal Consiglio nazionale delle ricerche.

     Il corso biennale di specializzazione in telecomunicazioni si svolge in due anni accademici, secolldo le modalità stabilite dall'Istituto superiore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Il corso biennale di specializzazione nucleare si svolge presso il Centro applicazioni militari energia nucleare, con la denominazione, il calendario e le modalità stabiliti dal Ministero della difesa.

     Il corso biennale di topografia e cartografia si svolge in due anni accademici presso l'Istituto geografico militare, secondo il calendario e con le modalità stabiliti dal Ministero della difesa.

 

          Art. 6.

     Le materie di insegnamento e di esame relative ai corsi di cui al precedente articolo sono indicate nella tabella A annessa al presente decreto.

     I programmi didattici delle materie di cui al comma precedente ed i calendari dei corsi sono stabiliti nei regolamenti interni dei corsi stessi.

 

          Art. 7.

     Le Commissioni per gli esami finali di ciascuno degli anni di corso svolti a cura dell'Amministrazione militare sono nominate dal Ministro per la difesa. Esse possono dividersi in Sottocommissioni e sono composte da un generale o colonnello di Servizio tecnico cui il corso si riferisce, presidente, da quattro ufficiali superiori del Servizio stesso e dagli insegnanti, o supplenti, delle materie che formano oggetto di esame.

     Per ciascun esame la Commissione attribuisce un punto in trentesimi. L'esame si intende superato se l'ufficiale riporti almeno 18/30.

     Per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni e per le modalità di svolgimento dagli esami dopo il primo ed il secondo anno del corso di specializzazione elettronica e del corso di specializzazione in telecomunicazioni valgono le norme vigenti, rispettivamente, presso il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto superiore del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

 

          Art. 8.

     Gli ufficiali frequentatori dei corsi possono sostenere gli esami di ciascun anno di corso in due sessioni, salvo quanto diversamente stabilito nella tabella A annessa al presente decreto; il numero degli esami da sostenere nella prima sessione e le relative materie sono a scelta dell'ufficiale.

     L'ufficiale respinto nella prima sessione può ripetere gli esami nella seconda sessione.

     L'ufficiale respinto anche in una sola materia nella seconda sessione è dimesso dal corso.

 

          Art. 9.

     L'ufficiale che, per comprovati motivi indipendenti dalla sua volontà, durante uno degli anni di corso, rimanga assente per oltre sessanta giorni di lezione, ovvero non possa sostenere gli esami, può essere ammesso, su domanda, a ripetere lo stesso anno del corso successivo.

 

          Art. 10.

     La classificazione di ciascun ufficiale dopo ogni anno di corso è determinata dalla media aritmetica, calcolata al millesimo, dei voti riportati in ciascuna materia nelle due sessioni di esame.

     Il punteggio finale è determinato dalla media aritmetica, calcolata al millesimo, dei due punti di classificazione annuale.

     In base al punteggio di cui al precedente comma, gli ufficiali vengono compresi in graduatorie finali, compilate distintamente, a seconda che gli ufficiali stessi siano stati ammessi ai corsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto, ovvero ai sensi dell'art. 4.

 

          Art. 11.

     Gli ufficiali ammessi ai corsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto e compresi nelle graduatorie finali di ciascun corso sono trasferiti nel rispettivo Servizio tecnico, qualora rivestano il grado di capitano in servizio permanente effettivo e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, dalla data del decreto con il quale il Ministro per la difesa approva le medesime graduatorie finali di ciascun corso.

 

     Tabella A - Elenco delle materie di insegnamento o di esame dei corsi biennali: "Superiore tecnico del Genio"; "Superiore tecnico delle trasmissioni", "di specializzazione elettronica", "di specializzazione in telecomunicazioni", "tecnico chimico-fisico", "di specializzazione nucleare", "di topografia e cartografia".

 

     A) Corso biennale superiore tecnico del Genio.

     Primo anno di corso:

     fisica tecnica;

     fisica nucleare e generale;

     chimica degli esplosivi;

     teoria e tecnica delle materie plastiche;

     tecnologia meccanica;

     tecnica delle costruzioni.

     Secondo anno di corso:

     macchine elettriche;

     tecnica dei motori a combustione interna;

     tecnica dei compressori;

     tecnica dei ponti;

     tecnica delle teleferiche;

     meccanica delle terre e macchine di cantiere;

     tecnica della difesa in ambiente atomico;

     amministrazione [2]

 

     B) Corso biennale superiore tecnico delle trasmissioni.

     Primo anno di corso:

     radiotecnica;

     tubi elettronici;

     onde elettromagnetiche;

     teoria di comunicazioni elettriche;

     microonde;

     antenne;

     semiconduttori e transistor;

     misure radioelettriche.

     Secondo anno di corso:

     radioricevitori;

     radiotrasmettitori;

     televisione;

     ponti radio;

     sistemi telefonici;

     sistemi telegrafici;

     commutazione telefonica;

     misure e collaudi sugli apparati.

 

     C) Corso di specializzazione elettronica.

     Primo anno di corso (corso di elettronica generale):

     Materie fondamentali:

     controlli automatici;

     teoria delle microonde;

     teoria delle reti per telecomunicazioni;

     teoria dei semiconduttori;

     tubi elettronici e transistor;

     onde elettromagnetiche;

     misure radioelettriche.

     Materie complementari (una a scelta, fra le seguenti tre):

     radiotecnica;

     teoria dei ponti radio.

     elettroacustica.

     Secondo anno di corso (corso di applicazioni elettroniche"):

     Materie fondamentali:

     comunicazioni elettriche;

     tecnica dei radioricevitori;

     tecnica delle misure e collaudi elettronici;

     tecnica delle microonde;

     sistemi elettronici di guida e aiuto alla navigazione;

     calcolatrici elettroniche;

     tecnica dei radiotrasmettitori;

     tecnica dei ponti radio;

     tecnica degli impianti radio.

     Materie complementari (una a scelta, tra le seguenti due):

     fondamenti di televisione;

     teoria e tecnica delle trasmissioni telefoniche e telegrafiche [3] .

 

     D) Corso di specializzazione in telecomunicazioni.

     Primo anno di corso [1]:

     complementi di matematica;

     fisica dei materiali e dei componenti elettronici;

     tecnologia dei materiali e dei componenti elettronici;

     teoria della trasmissione elettrica delle informazioni a distanza;

     teoria dei circuiti;

     misure elettriche generali;

     elettronica generale;

     tecnica delle iperfrequenze e relative misure;

     onde elettromagnetiche;

     propagazione troposferica e innosferica delle onde elettromagnetiche;

     sistemi di trasmissione su cavi metallici;

     sistemi di trasmissione su cavi herziani e guide d'onda;

     legislazione nazionale ed internazionale delle telecomunicazioni;

     tecnica dei collegamenti e dei servizi radiotecnici;

     tecnica dei servizi di radiodiffusione e di televisione;

     misure di collaudo e di controllo degli impianti radioelettrici.

     Secondo anno di corso:

     principi di commutazione;

     tecnica ed economia di collegamenti e dei servizi telefonici;

     tecnica dei collegamenti e dei servizi telegrafici;

     posa e costruzione di linee e cavi per telecomunicazioni;

     misura di collaudo e controllo sugli impianti telegrafici e telefonici;

     sistemi di commutazione telegrafici e telefonici.

 

     E) Corso biennale tecnico chimico-fisico.

     Primo anno di corso:

     complementi di matematica;

     fisica generale con esercitazioni;

     difesa A.B.C.;

     chimica organica con esercitazioni;

     meteorologia e micrometeorologia;

     biologia (botanica e zoologica);

     entomologia;

     metallurgia.

     Secondo anno di corso:

     radiochimica;

     fisiologia generale;

     chimica di guerra;

     chimica analitica con esercitazioni di analisi qualitativa;

     chimica biologica;

     farmacologia;

     fisica nucleare;

     microbiologia e genetica.

 

     F) Corso di specializzazione nucleare.

     Primo anno di corso:

     fisica nucleare;

     fisica dei reattori nucleari;

     misure di fisica nucleare;

     impianti nucleari;

     costruzioni nucleari;

     sicurezza e dosimetria;

     teoria dei servomeccanismi applicata al controllo ed alla regolazione dei reattori (per l'indirizzo elettronico);

     elettronica applicata agli impianti nucleari (per l'indirizzo elettronico);

     chimica dei reattori (per l'indirizzo tecnologico);

     tecnologia dei materiali dei reattori (per l'indirizzo tecnologico).

     Secondo anno di corso:

     esplosioni nucleari;

     traumatologia delle esplosioni atomiche - organizzazione del soccorso;

     effetto biologico delle radiazioni ionizzanti;

     misure e strumenti radiac;

     rifugi;

     trattamenti e fluenti e decontaminazione;

     radioattività ambiente;

     separazione isotopi;

     reattori sperimentali.

 

     G) Corso biennale di topografia e cartografia.

     Primo anno di corso:

     elementi di geodesia;

     triangolazione e livellazione;

     rilevamento grafico e numerico;

     fotogrammetria (1a parte).

     Secondo anno di corso:

     cartografia;

     astronomia geodetica operativa;

     fotogrammetria (2a parte);

     gravimetria e magnetismo;

     tecnica di stabilimento; riproduzione e stampa.

     [1] Gli esami relativi alle seguenti materie possono essere sostenuti (a facoltà dell'ufficiale frequentatore) anche nelle sessioni previste per il secondo anno di corso:

     sistemi di trasmissione su cavi metallici;

     sistemi di trasmissione su cavi herziani e guide d'onda;

     legislazione nazionale ed internazionale delle telecomunicazioni;

     tecnica dei collegamenti e dei servizi radiotecnici;

     tecnica dei servizi di radiodiffusione e di televisione. 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Lettera così modificata dall'art. unico del D.P.R. 11 novembre 1975, n. 1015.

[3]  Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 582.