§ 46.8.299 - Legge 23 giugno 1962, n. 883.
Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei Corpi di commissariato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:23/06/1962
Numero:883


Sommario
Art. 1.      Il numero delle promozioni annuali dei capitani del ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre [...]
Art. 2.      Per effettuare, ai sensi dell'articolo precedente, le promozioni in più di quelle stabilite dalla tabella n. 2 annessa alla legge di avanzamento per gli anni 1962 e [...]
Art. 3.      La maggiore spesa di lire 3.624.670 derivante dall'attuazione del presente provvedimento per l'esercizio finanziario 1962-63 graverà per lire 1.553.430 sullo stato di [...]


§ 46.8.299 - Legge 23 giugno 1962, n. 883. [1]

Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto.

(G.U. 25 luglio 1962, n. 186)

 

 

     Art. 1.

     Il numero delle promozioni annuali dei capitani del ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato a 12 per ciascuno degli anni 1962 e 1963. Per gli stessi anni l'aliquota degli ufficiali da ammettere a prima valutazione è fissata in un sesto, anzichè un dodicesimo, della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

     Il numero delle promozioni annuali dei capitani nel ruolo normale delle capitanerie di porto, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato a 15 per ciascuno degli anni 1962 e 1963. Per gli stessi anni l'aliquota da ammettere a prima valutazione è fissata in un ottavo, anzichè un dodicesimo, della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

     Per l'anno 1962 in aggiunta al quadro di avanzamento dei capitani dei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, già formato per lo stesso anno, si procede alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella.

     Per la formazione di tale quadro l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata con riferimento alla data del 31 dicembre 1961.

 

          Art. 2.

     Per effettuare, ai sensi dell'articolo precedente, le promozioni in più di quelle stabilite dalla tabella n. 2 annessa alla legge di avanzamento per gli anni 1962 e 1963, sono utilizzabili, con precedenza, i posti lasciati vacanti nel grado di maggiore dei due Corpi in virtù dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1959, n. 1095. I posti utilizzati sono compensati lasciando vacanti altrettanti posti nel grado di capitano.

 

          Art. 3.

     La maggiore spesa di lire 3.624.670 derivante dall'attuazione del presente provvedimento per l'esercizio finanziario 1962-63 graverà per lire 1.553.430 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 2.071.240 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

     Alla copertura dell'onere di lire 1.553.430 sarà provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63 corrispondente al capitolo n. 149 dell'esercizio 1961-62.

     Alla copertura dell'onere di lire 2.071.240 sarà provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1962-63 corrispondente al capitolo n. 64 dell'esercizio 1961-62.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.