§ 46.8.283 - Legge 9 marzo 1961, n. 202.
Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:09/03/1961
Numero:202


Sommario
Art. 1.      Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, sono apportate [...]
Art. 2.      L'art. 2 della legge 9 giugno 1950, n. 449, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      Alla maggiore spesa annua di lire 14 milioni e 571.875 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio finanziario 1960-61 mediante [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 46.8.283 - Legge 9 marzo 1961, n. 202. [1]

Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonchè alla legge 9 giugno 1950, n. 449.

(G.U. 11 aprile 1961, n. 90)

 

 

     Art. 1.

     Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

     l'articolo 4 è sostituito dal seguente (Omissis).

     la lettera b) dell'art. 12 è sostituita dalla seguente (Omissis).

     il primo e il secondo comma dell'art. 26 sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

     l'ultimo comma dell'art. 27, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 636, è sostituito dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'art. 2 della legge 9 giugno 1950, n. 449, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     Alla maggiore spesa annua di lire 14 milioni e 571.875 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio finanziario 1960-61 mediante riduzione per equivalente importo degli stanziamenti del capitolo n. 142 (per lire 6.994.500) e del capitolo n. 229 (per lire 7.577.375) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.