§ 46.8.262 - D.P.R. 12 novembre 1958, n. 1211.
Disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, art. 6, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:12/11/1958
Numero:1211


Sommario
Art. 1.      La valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie di ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria, al corso di specializzazione elettronica, al corso [...]
Art. 2.      I titoli da valutare, che, salvo quello relativo all'esame di ammissione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sono [...]
Art. 3.      L'esame di ammissione ai corsi previsto per gli ufficiali non muniti di laurea dagli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 917, ed avente lo scopo di accertare [...]
Art. 4.      Il concorso per titoli ed esami, previsto dall'art. 5 della legge 31 luglio 1956, n. 917, per l'ammissione di ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito ad uno [...]
Art. 5.      Il corso superiore tecnico di artiglieria è costituito da due anni accademici e da un periodo di servizio pratico sperimentale
Art. 6.      Il corso di specializzazione elettronica è costituito da due anni accademici denominati il primo "corso di elettronica generale" e il secondo "corso di applicazioni [...]
Art. 7.  [2]
Art. 8.      Il corso superiore tecnico della motorizzazione è costituito dal complesso dei seguenti periodi di addestramento teorico-pratico e di tirocinio
Art. 9.      Le materie di insegnamento e di esame relative ai corsi di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8 sono indicate nella tabella A annessa al presente decreto
Art. 10.      Le Commissioni per gli esami finali di ciascuno degli anni di corso svolti presso l'Amministrazione militare sono nominate dal Ministro per la difesa. Esse, che possono [...]
Art. 11.      Gli ufficiali frequentatori dei corsi contemplati dai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8 possono sostenere gli esami di ciascun anno di corso in due sessioni; il numero [...]
Art. 12.      L'ufficiale che per comprovati motivi indipendenti dalla sua volontà, durante uno degli anni di corso rimanga assente per oltre sessanta giornate di lezione ovvero non [...]
Art. 13.      La classificazione di ciascun ufficiale dopo ogni anno di corso è determinata dalla media aritmetica, calcolata al millesimo, dei voti riportati in ciascuna materia [...]
Art. 14.      La valutazione al termine del servizio pratico sperimentale o del tirocinio pratico presso enti o stabilimenti, è espressa nel rapporto personale relativo al servizio [...]
Art. 15.      Il punteggio finale degli ufficiali che, ai sensi dell'articolo precedente, siano dichiarati idonei al trasferimento nel Servizio tecnico, è determinato dalla media [...]
Art. 16.      I corsi per il trasferimento nei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione dei capitani in servizio permanente che si trovano nelle condizioni di cui al [...]
Art. 17.      Le Commissioni di cui al penultimo ed ultimo comma del precedente art. 16 procedono, per ciascun concorrente, all'accertamento del risultato conseguito al termine dei [...]
Art. 18.      I capitani in servizio permanente che siano raggiunti durante la frequenza dei corsi, dal turno di valutazione e non siano ancora in possesso delle condizioni prescritte [...]


§ 46.8.262 - D.P.R. 12 novembre 1958, n. 1211. [1]

Disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, art. 6, sui Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione

(G.U. 27 gennaio 1959, n. 21)

 

 

 

     Art. 1.

     La valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie di ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria, al corso di specializzazione elettronica, al corso superiore di specializzazione ottica e al corso superiore tecnico della motorizzazione, di cui al secondo comma degli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 917, è effettuata da apposite Commissioni nominate dal Ministro per la difesa, e composte, per ciascun Servizio tecnico da:

     il tenente generale capo del Servizio, presidente;

     un maggiore generale, due colonnelli o tenenti colonnelli del Servizio stesso, membri;

     un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

 

          Art. 2.

     I titoli da valutare, che, salvo quello relativo all'esame di ammissione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sono i seguenti:

     a) voto della laurea specifica o, per gli ufficiali non muniti di laurea, voto dell'esame di ammissione di cui al successivo art. 3;

     b) titoli accademici o tecnici, militari e civili, salvo l'eccezione di cui all'art. 8 della legge 31 luglio 1956, n. 917;

     c) qualità morali e militari ivi comprese le benemerenze di guerra.

     La valutazione avviene:

     per il titolo di cui alla lettera a), con l'attribuzione, da parte della Commissione, dello stesso voto di esame di ammissione o del voto di laurea ridotto in trentesimi;

     per i titoli di cui alle lettere b) e c) con la media aritmetica dei punti da uno a trenta attribuiti per ogni titolo da ciascuno dei componenti della Commissione.

     La valutazione complessiva dei titoli di ciascun candidato è effettuata con la media aritmetica dei tre voti attribuiti a ciascun concorrente secondo le modalità del comma precedente.

     E' idoneo l'ufficiale che abbia riportato un punto di merito non inferiore a 18.

     Gli ufficiali dichiarati idonei vengono compresi in graduatorie distinte per ciascun corso. A parità di punti di merito viene data la preferenza all'ufficiale che abbia riportato il miglior punteggio nella valutazione del titolo di cui alla lettera c). Sono ammessi ai corsi gli ufficiali che risultino primi classificati nel numero corrispondente a quello dei posti previsti nel bando di ammissione.

 

          Art. 3.

     L'esame di ammissione ai corsi previsto per gli ufficiali non muniti di laurea dagli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 917, ed avente lo scopo di accertare nei concorrenti la preparazione necessaria a seguire con profitto i corsi stessi, consiste, per ciascun corso nelle seguenti prove:

     a) Corso superiore tecnico di artiglieria:

     una prova scritta di meccanica razionale;

     una prova orale per ciascuna delle seguenti quattro materie:

     analisi matematica con elementi di geometria analitica e proiettiva;

     meccanica razionale;

     fisica generale;

     chimica generale, chimica inorganica ed elementi di chimica organica;

     b) Corso di specializzazione elettronica:

     una prova scritta di elettronica generale;

     una prova orale per ciascuna delle seguenti quattro materie:

     analisi matematica;

     fisica generale;

     elettrotecnica generale;

     radiotecnica generale;

     c) Corso superiore di specializzazione ottica:

     una prova scritta di analisi matematica;

     una prova orale per ciascuna delle seguenti quattro materie:

     analisi matematica;

     geometria analitica e proiettiva;

     fisica generale;

     chimica generale, chimica inorganica ed elementi di chimica organica;

     d) Corso superiore tecnico della motorizzazione:

     una prova scritta di meccanica applicata;

     una prova orale per ciascuna delle seguenti quattro materie:

     meccanica applicata;

     elettrotecnica generale;

     fisica generale;

     chimica applicata.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 18/30 nella prova scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 18/30 in ciascuna materia. La votazione complessiva è stabilita dalla media tra il punto riportato nella prova scritta ed i punti riportati nella prova orale.

     Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro per la difesa. Esse che possono dividersi in Sottocommissioni, sono costituite, per ciascun corso, da un maggior generale del Servizio tecnico di artiglieria o della motorizzazione a seconda che il corso riguardi l'uno o l'altro Servizio tecnico, presidente, da quattro colonnelli o tenenti colonnelli del Servizio stesso e da quattro docenti universitari, uno per ciascuna delle materie di prova orale specificate nei capoversi a), b), c), d), del primo comma del presente articolo, membri con diritto a voto.

 

          Art. 4.

     Il concorso per titoli ed esami, previsto dall'art. 5 della legge 31 luglio 1956, n. 917, per l'ammissione di ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito ad uno dei corsi indicati dal secondo comma degli articoli 2 e 3 della stessa legge, viene espletato da apposite Commissioni costituite, per il Servizio tecnico di artiglieria e per il Servizio tecnico della motorizzazione, come segue:

     per la valutazione dei titoli, secondo le norme di cui al precedente art. 1;

     per le prove di esame, secondo le norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

     I titoli da valutare sono quelli indicati, per i concorrenti muniti di laurea, nell'art. 2 del presente decreto e la valutazione avviene con le modalità di cui al secondo comma dello stesso art. 2.

     Gli ufficiali, dichiarati idonei in sede di valutazione dei titoli sono ammessi a sostenere le prove di esame specificate, per ciascun corso, nel primo comma del precedente art. 3. La votazione è stabilita con le modalità di cui al secondo comma dello stesso art. 3.

     La graduatoria finale degli idonei in ciascun concorso è formata, in base al punto risultante dalla votazione complessiva delle prove di esame maggiorato dal punto di valutazione dei titoli prodotti.

     Gli idonei che nella graduatoria siano compresi nel numero di posti messi a concorso sono dichiarati vincitori del concorso e nominati tenenti in servizio permanente nell'Arma o Servizio di appartenenza. Essi sono ammessi a frequentare il corso per il quale hanno presentato domanda.

 

          Art. 5.

     Il corso superiore tecnico di artiglieria è costituito da due anni accademici e da un periodo di servizio pratico sperimentale.

     Ogni anno accademico, della durata di undici mesi, comprende insegnamenti teorico-pratici e prove di esame, nonchè applicazioni pratiche presso enti vari civili e militari.

     Il periodo di servizio pratico sperimentale consiste in otto mesi di servizio da prestarsi, al termine del biennio, presso stabilimenti militari.

 

          Art. 6.

     Il corso di specializzazione elettronica è costituito da due anni accademici denominati il primo "corso di elettronica generale" e il secondo "corso di applicazioni elettroniche", e da un periodo di servizio pratico sperimentale.

     Ciascuno dei due corsi annuali ha la durata di undici mesi ed è svolto secondo il calendario e le modalità stabiliti annualmente dal Consiglio nazionale delle ricerche.

     Il periodo pratico sperimentale consiste in otto mesi di servizio da prestarsi, al termine del biennio, presso stabilimenti militari.

 

          Art. 7. [2]

     Il corso superiore di specializzazione ottica è costituito da due anni accademici, ciascuno della durata di undici mesi, e da un periodo di servizio pratico sperimentale.

     Il corso è svolto presso l'Istituto nazionale d'ottica di Firenze secondo il calendario e le modalità stabilite annualmente dall'Istituto stesso. Ciascun anno accademico comprende insegnamenti teorico-pratici, prove di esame presso il predetto Istituto e viaggi di istruzione presso enti vari civili e militari.

     Il periodo di servizio pratico sperimentale consiste in otto mesi di servizio da prestarsi al termine del biennio presso stabilimenti militari.

 

          Art. 8.

     Il corso superiore tecnico della motorizzazione è costituito dal complesso dei seguenti periodi di addestramento teorico-pratico e di tirocinio:

     a) "corso superiore della motorizzazione" della durata di dieci mesi, presso il Centro studi ed esperienze della motorizzazione in Roma;

     b) "corso di specializzazione della motorizzazione" della durata di undici mesi, presso il Politecnico di Torino;

     c) "tirocinio pratico" della durata di otto mesi, presso stabilimenti ed enti tecnici della motorizzazione.

 

          Art. 9.

     Le materie di insegnamento e di esame relative ai corsi di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8 sono indicate nella tabella A annessa al presente decreto.

     I programmi didattici delle materie di cui al comma precedente ed i calendari dei corsi sono stabiliti nei regolamenti interni dei corsi stessi.

 

          Art. 10.

     Le Commissioni per gli esami finali di ciascuno degli anni di corso svolti presso l'Amministrazione militare sono nominate dal Ministro per la difesa. Esse, che possono dividersi in Sottocommissioni, sono composte da un generale del Servizio tecnico di artiglieria o della motorizzazione, a seconda che il corso riguardi l'uno o l'altro Servizio tecnico, presidente, da quattro colonnelli o tenenti colonnelli del Servizio stesso e da altri quattro membri, di cui almeno due docenti universitari.

     Per ciascun esame la Commissione attribuisce un punto in trentesimi. L'esame si intende superato se l'ufficiale riporta almeno 18/30; in caso contrario l'ufficiale è respinto.

     Per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni e per le modalità di svolgimento degli esami dopo il primo ed il secondo anno del corso di specializzazione elettronica, dopo il primo anno del corso superiore di specializzazione ottica e dopo il secondo anno del corso superiore tecnico della motorizzazione, valgono le norme vigenti, rispettivamente, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di ottica ed il Politecnico di Torino.

 

          Art. 11.

     Gli ufficiali frequentatori dei corsi contemplati dai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8 possono sostenere gli esami di ciascun anno di corso in due sessioni; il numero degli esami da sostenere nella prima sessione e le relative materie, sono a scelta dell'ufficiale.

     L'ufficiale respinto nella prima sessione può ripetere gli esami nella seconda sessione.

     L'ufficiale respinto, anche in una sola materia nella seconda sessione, è dimesso dal corso.

 

          Art. 12.

     L'ufficiale che per comprovati motivi indipendenti dalla sua volontà, durante uno degli anni di corso rimanga assente per oltre sessanta giornate di lezione ovvero non possa sostenere gli esami, può essere ammesso, su domanda, a ripetere lo stesso anno del corso successivo.

 

          Art. 13.

     La classificazione di ciascun ufficiale dopo ogni anno di corso è determinata dalla media aritmetica, calcolata al millesimo, dei voti riportati in ciascuna materia nelle due sessioni di esame.

 

          Art. 14.

     La valutazione al termine del servizio pratico sperimentale o del tirocinio pratico presso enti o stabilimenti, è espressa nel rapporto personale relativo al servizio prestato dall'ufficiale mediante giudizio di idoneità o non idoneità al trasferimento nel rispettivo Servizio tecnico.

     Il rapporto personale è compilato dal vice direttore dell'ente o stabilimento ed è revisionato dal direttore dell'ente o stabilimento stesso e dal capo del rispettivo Servizio tecnico.

     La valutazione relativa al servizio pratico sperimentale o al tirocinio pratico è effettuata anche se l'ufficiale, per motivi indipendenti dalla sua volontà, non abbia prestato servizio per un periodo massimo di sessanta giorni; in caso di assenza dal servizio per oltre sessanta giorni, l'ufficiale permane presso l'ente o stabilimento sino al compimento di sei mesi di servizio.

     L'ufficiale dichiarato non idoneo al trasferimento nel Servizio tecnico non può essere ammesso a ripetere il servizio pratico sperimentale o il tirocinio pratico.

 

          Art. 15.

     Il punteggio finale degli ufficiali che, ai sensi dell'articolo precedente, siano dichiarati idonei al trasferimento nel Servizio tecnico, è determinato dalla media aritmetica, calcolata al millesimo dei due punti di classificazione annuale.

     In base al punteggio finale, gli ufficiali vengono compresi in graduatorie distinte a seconda che siano stati ammessi ai corsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto, ovvero ai sensi dell'art. 4.

 

          Art. 16.

     I corsi per il trasferimento nei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione dei capitani in servizio permanente che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma degli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 917, sono indetti con decreto del Ministro per la difesa.

     Il numero dei posti da mettere a concorso per ogni Servizio tecnico è stabilito in base alle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del rispettivo Servizio.

     Le domande dei concorrenti vengono esaminate, per ciascun Servizio tecnico, da apposita Commissione nominata dal Ministro per la difesa.

     La Commissione per il Servizio tecnico di artiglieria è costituita dal generale ispettore dell'Arma di artiglieria, dal tenente generale capo del Servizio tecnico di artiglieria, dal direttore generale di artiglieria, da un maggior generale e da un colonnello del Servizio tecnico. Assume la presidenza l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano. Disimpegna le mansioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione.

     La Commissione per il Servizio tecnico della motorizzazione è costituita dall'ispettore generale della motorizzazione, presidente, dal tenente generale capo del Servizio, da un maggiore generale e due colonnelli del Servizio stesso, membri. Disimpegna le mansioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione.

 

          Art. 17.

     Le Commissioni di cui al penultimo ed ultimo comma del precedente art. 16 procedono, per ciascun concorrente, all'accertamento del risultato conseguito al termine dei corsi.

     Le graduatorie dei vincitori del concorso per il trasferimento dei capitani in servizio permanente nel Servizio tecnico di artiglieria o nel Servizio tecnico della motorizzazione sono compilate ordinando gli ufficiali secondo il punteggio finale conseguito nel rispettivo corso di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, e scegliendo i primi classificati nel numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

     A parità di punteggio finale, anche tra ufficiali che abbiano frequentato lo stesso corso in epoche diverse, è data la precedenza, nell'ordine, all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado, all'ufficiale che abbia partecipato a precedenti analoghi concorsi ed all'ufficiale che abbia riportato il miglior punteggio nella graduatoria di ammissione al corso di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

     I vincitori del concorso sono trasferiti nel relativo Servizio tecnico, con le modalità di cui all'art. 4 della legge 31 luglio 1956, n. 917, dalla data del decreto con il quale il Ministro per la difesa approva la graduatoria del concorso.

 

Disposizioni finali

 

          Art. 18.

     I capitani in servizio permanente che siano raggiunti durante la frequenza dei corsi, dal turno di valutazione e non siano ancora in possesso delle condizioni prescritte dall'art. 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, possono completare il corso. Nei confronti di coloro che al termine del corso stesso siano dichiarati non idonei, o che nella graduatoria del concorso per il trasferimento nei Servizi tecnici non risultino fra i vincitori, si applicano le norme di cui all'art. 52 della predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137. La determinazione del Ministro di cui al primo comma del medesimo art. 52 è adottata su proposta del capo del Servizio tecnico di artiglieria o del capo del Servizio tecnico della motorizzazione.

 

     Tabella A - Elenco delle materie di insegnamento e di esame dei corsi: "superiore tecnico di artiglieria", "di specializzazione elettronica", "superiore di specializzazione ottica", e "superiore tecnico della motorizzazione"

     A. Corso superiore tecnico di artiglieria.

     Primo anno di corso:

     Balistica esterna razionale;

     Balistica interna e proietto;

     Esplosivi;

     Fisica complementare;

     Metallurgia.

     Secondo anno di corso:

     Balistica esterna sperimentale ed applicata;

     Costruzioni artiglierie ed armi portatili;

     Esplosivi;

     Fisica complementare;

     Missilistica;

     Tecnologia delle fabbricazioni ed organizzazioni del lavoro.

     B - Corso di specializzazione elettronica

     Primo anno di corso ("corso di elettronica generale"):

     Materie fondamentali.

     Controlli automatici;

     Teoria delle microonde;

     Teoria delle reti per telecomunicazioni;

     Teoria dei semiconduttori;

     Tubi elettronici e transistor;

     Onde elettromagnetiche;

     Misure radioelettriche.

     Materie complementari (una a scelta, tra le seguenti tre):

     Radiotecnica;

     Teoria dei ponti radio;

     Elettroacustica.

     Secondo anno di corso ("corso di applicazioni elettroniche"):

     Materie fondamentali.

     Comunicazioni elettriche;

     Tecnica dei radioricevitori;

     Tecnica delle misure e collaudi elettronici;

     Tecnica delle microonde;

     Sistemi elettronici di guida e aiuto alla navigazione;

     Calcolatrici elettroniche;

     Tecnica degli apparati radar;

     Tecnica degli impianti radar;

     Tecnica dei missili guidati [3].

     C. Corso superiore di specializzazione ottica.

     Primo anno di corso:

     Complementi di matematica;

     Ottica geometrica;

     Fisica delle radiazioni;

     Ottica fisiologica;

     Vetri e vetreria;

     Elementi di meccanica di precisione;

     Strumenti ottici fondamentali;

     Fotografia.

     Secondo anno di corso:

     Strumenti ottici e loro progettazione;

     Calcolo ottico;

     Costruzioni ottiche e montaggio di strumenti;

     Fotometria;

     Condizioni tecniche e collaudi.

     D. Corso superiore tecnico della motorizzazione.

     Primo anno di corso ("corso superiore della motorizzazione"):

     Trazione meccanica;

     Teoria dei motori a combustione interna;

     Teoria organi della trasmissione;

     Materie di consumo per l'autotrazione;

     Tecnologia meccanica;

     Tecnica e pratica motori a combustione interna;

     Tecnica e pratica autotelai;

     Tecnica aeronautica;

     Istruzioni pratiche di impiego di veicoli speciali.

     Secondo anno di corso. Corso di specializzazione della motorizzazione.

     Meccanica dell'autoveicolo;

     Progetto degli elementi dell'autotelaio;

     Progetto dei motori dell'autoveicolo (semestrale);

     Equipaggiamenti elettrici dell'autoveicolo (semestrale);

     Motori termici per trazione;

     Tecnologie speciali dell'autoveicolo;

     Problemi speciali e prestazioni degli automezzi per impiego militare (semestrale);

     Problemi speciali e prestazioni degli automezzi per impiego su strada (semestrale);

     Problemi speciali e prestazioni degli automezzi per impiego su rotaia (semestrale);

     Sperimentazione sull'autoveicolo (semestrale) [4].


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 7 febbraio 1963, n. 790.

[3]  Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 582.

[4]  Lettera così modificata dall'art. unico del D.P.R. 5 giugno 1976, n. 636.