§ 46.8.256 - Legge 4 marzo 1958, n. 168.
Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernete la concessione di un assegno speciale agli uffici dell'Esercito che lasciano il servizio permanente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:04/03/1958
Numero:168


Sommario
Art. unico.      A modifica dell'art. 2 della legge 9 maggio 1940, n. 371, l'assegno speciale di cui alla legge stessa compete dalla data di cessazione del godimento delle indennità di [...]


§ 46.8.256 - Legge 4 marzo 1958, n. 168. [1]

Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernete la concessione di un assegno speciale agli uffici dell'Esercito che lasciano il servizio permanente.

(G.U. 21 marzo 1958, n. 70)

 

 

     Art. unico.

     A modifica dell'art. 2 della legge 9 maggio 1940, n. 371, l'assegno speciale di cui alla legge stessa compete dalla data di cessazione del godimento delle indennità di ausiliaria e speciale previste dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

     Agli ufficiali cessati dal servizio permanete anteriormente al 1° gennaio 1946, l'assegno è corrisposto in misure pari a tre volte quelle indicate alla lettera b) dell'articolo anzidetto.

     Agli ufficiali cessati dal servizio permanente a partire dal 1° gennaio 1946, l'assegno è corrisposto nelle seguenti misure annue lorde:

 

generali di Corpo d'armata designati d'armata

L.

30.000

generali di Corpo d'armata

"

28.750

generali di Divisione e tenenti generali

"

27.250

generali di Brigata e maggiori generali

"

25.700

Colonnelli

"

24.250

tenenti colonnelli

"

22.600

maggiori e primi capitani

"

21.100

Capitani

"

18.000

Subalterni

"

14.500

 

     Il Ministro per la difesa potrà variare con propri decreti, su proposta del Consiglio di amministrazione della "Cassa ufficiali", le misure dell'assegno speciale stabilite dal comma precedente in relazione alle disponibilità finanziarie dell'apposita gestione.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.