§ 46.8.248 - D.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1220.
Approvazione dei programmi, delle modalità nelle prove di esame, dei criteri di valutazione dei titoli e della composizione della Commissione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/10/1957
Numero:1220


Sommario
Art. 1.      Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina [...]
Art. 2.      Le prove scritte consistono nei seguenti quattro lavori su temi dati dalla Commissione
Art. 3.      Le tre prove orali consistono in
Art. 4.      Le due prove pratiche consistono in
Art. 5.      La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta
Art. 6.      Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a quaranta per il [...]
Art. 7.      Per quanto non stabilito nel presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni relative ai pubblici concorsi


§ 46.8.248 - D.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1220.

Approvazione dei programmi, delle modalità nelle prove di esame, dei criteri di valutazione dei titoli e della composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina militare.

(G.U. 28 dicembre 1957, n. 320)

 

 

     Art. 1.

     Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina militare, constano di quattro prove scritte, tre prove orali e due prove pratiche.

 

          Art. 2.

     Le prove scritte consistono nei seguenti quattro lavori su temi dati dalla Commissione;

     a) sviluppare su due o più pentagrammi, quali guida strumentale, un tema dato, adatto per lavoro per banda, che potrà essere: una marcia eroica, funebre o trionfale, un preludio, un brano imitato e fugato o la 1 parte di un primo tempo di sonata o di sinfonia o di uno scherzo o di un rondò. Una parte di tale lavoro dovrà essere strumentata per banda completa;

     b) sviluppare su due o più pentagrammi quale guida strumentale, un tema dato, adatto per orchestra, o per voce (o voci) e orchestra, con eventuali parole di testo o di programma, che potrà essere: un intermezzo o un interludio, una lirica, un breve poemetto, una breve scena drammatica. Un brano di tale lavoro dovrà essere strumentato per adatto complesso orchestrale;

     c) ridurre per banda un brano originariamente scritto per pianoforte o per organo;

     d) ridurre per orchestra un brano originariamente scritto per pianoforte o per organo.

     Sono assegnate 16 ore per lo svolgimento dei lavori di cui alle lettere a) e b), 14 ore per lo svolgimento dei lavori di cui alle lettere c) e d).

     Dopo le prime otto ore i candidati possono chiedere di sospendere le prove per un periodo massimo di due ore da trascorrere in apposito locale sotto la vigilanza del personale addetto a tale compito e con l'obbligo di non comunicare in alcun modo tra di loro. Il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte è prorogato per coloro che fruiscono della concessione di un tempo pari a quello durante il quale le prove sono state sospese.

 

          Art. 3.

     Le tre prove orali consistono in:

     a) discussioni sulle prove scritte;

     b) interrogazioni sulla storia ed estetica della musica, sulle forme musicali e sugli sviluppi dell'armonia, del contrappunto e della fuga dalle origini all'epoca contemporanea;

     c) interrogazioni sulla organizzazione di complessi orchestrali, bandistici e di fanfare, e sulla tecnica, sulla storia, sull'insegnamento e sulla fabbricazione degli strumenti della banda e dell'orchestra.

     Il tempo massimo stabilito per ciascuna prova orale è di un quarto d'ora.

 

          Art. 4.

     Le due prove pratiche consistono in:

     a) lettura estemporanea al pianoforte di un brano di partitura classica per orchestra e di un brano di partitura per banda o di un brano di musica per istrumenti a fiato, scelto nel repertorio classico, ed esecuzione al pianoforte dei due primi lavori scritti (la composizione per banda e la composizione per orchestra);

     b) concertazione e direzione di un pezzo per banda.

     Le due partiture di cui alla prima prova ed il pezzo da concertare e dirigere di cui alla seconda prova sono dati in visione al candidato, introdotto nella sala di esame, per un congruo periodo di tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice.

     Il pezzo da concertare e dirigere è estratto a sorte dal candidato da un'urna contenente un numero di titoli di brani musicali corrispondenti al doppio dei concorrenti chiamati a sostenere la prova in ogni singola seduta.

     La durata di ciascuna prova pratica è stabilita in quarantacinque minuti.

 

          Art. 5.

     La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta:

     a) da un ufficiale ammiraglio o generale della Marina militare, presidente;

     b) da quattro membri tecnici di cui:

     un professore della scuola di composizione presso un conservatorio di musica governativa o pareggiata;

     un direttore d'orchestra;

     due maestri specializzati nella tecnica per banda;

     c) un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario (senza voto).

     Il Ministro ha facoltà di nominare personale addetto alla vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte.

 

          Art. 6.

     Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a quaranta per il complesso delle qualità professionali risultanti dai titoli presentati dai candidati medesimi.

     A tal fine ciascun concorrente allegherà alla domanda di ammissione al concorso:

     a) una propria composizione per orchestra o per voce o voci e orchestra, con annessa riduzione per pianoforte (o pianoforte e canto);

     b) una propria composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte;

     c) una trascrizione per banda di un pezzo (di autore noto) scritto originariamente per pianoforte od organo, accompagnandola con un esemplare del testo originale;

     d) uno statino dei punti riportati nelle singole materie nel conseguimento del diploma di composizione o di strumentazione per banda;

     e) ogni altro documento ritenga utile per comprovare la sua perizia artistica.

     Per i titoli indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di settantacinque punti, ripartiti come segue:

     da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera a);

     da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera b);

     da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera c);

     da 1 a 30 punti per i titoli di cui alla lettera d);

     da 1 a 15 punti per i titoli di cui alla lettera e).

     Alle prove orali sono ammessi i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

     Alle prove pratiche sono ammessi i candidati che anche in ciascuna delle prove orali abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

     Le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi in ciascuna di esse.

     La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo con i punti conseguiti nelle nove prove di esame.

 

          Art. 7.

     Per quanto non stabilito nel presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni relative ai pubblici concorsi.