§ 46.8.235 - Legge 30 ottobre 1955, n. 1061.
Norme per la ripartizione in categorie degli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/10/1955
Numero:1061


Sommario
Art. unico.      La ripartizione in gruppi e categorie degli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica aventi diritto alle indennità di cui alle tabelle [...]


§ 46.8.235 - Legge 30 ottobre 1955, n. 1061. [1]

Norme per la ripartizione in categorie degli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 19 novembre 1955, n. 267)

 

 

     Art. unico.

     La ripartizione in gruppi e categorie degli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica aventi diritto alle indennità di cui alle tabelle I e II annesse alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.