§ 46.8.222 - Legge 8 aprile 1954, n. 124.
Aumento della misura dell'indennità di equipaggiamento dovuta agli ufficiali della Marina militare destinati al battaglione "San Marco".


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:08/04/1954
Numero:124


Sommario
Art. 1.      La misura dell'indennità prevista dal regio decreto 4 agosto 1921, n. 1215, per gli ufficiali della Marina militare destinati al battaglione "San Marco", è elevata a [...]
Art. 2.      Alla copertura della maggiore spesa annua presunta di lire 360.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario [...]


§ 46.8.222 - Legge 8 aprile 1954, n. 124. [1]

Aumento della misura dell'indennità di equipaggiamento dovuta agli ufficiali della Marina militare destinati al battaglione "San Marco".

(G.U. 30 aprile 1954, n. 99)

 

 

     Art. 1.

     La misura dell'indennità prevista dal regio decreto 4 agosto 1921, n. 1215, per gli ufficiali della Marina militare destinati al battaglione "San Marco", è elevata a lire 30.000.

 

          Art. 2.

     Alla copertura della maggiore spesa annua presunta di lire 360.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, per lire 220.000 con i fondi già stanziati nel capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto, e per lire 140.000 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 184 dello stesso stato di previsione della spesa.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.