§ 46.8.21b - Legge 31 gennaio 1953, n. 78.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente aumento della misura degli assegni di imbarco per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:31/01/1953
Numero:78


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, è ratificato con le seguenti modificazioni


§ 46.8.21b - Legge 31 gennaio 1953, n. 78. [1]

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della marina militare.

(G.U. 11 marzo 1953, n. 59).

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 11. E' sostituito dal seguente:

     "I paragrafi 1 e 2 dell'art. 44 del citato regolamento sono sostituiti dai seguenti:

     1) alle mense di bordo sulle navi armate ed in riserva e, nei casi previsti dall'art. 38, n. 1, su quelle in disponibilità o allestimento, è assegnato il seguente personale borghese di servizio, oltre gli attendenti militari di cucina e di mensa previsti dal regolamento per il servizio a bordo delle navi della marina militare:

     Mensa ammiraglio:

     se ammiraglio d'armata o ammiraglio di squadra: due cuochi, due domestici;

     se ammiraglio di divisione o contrammiraglio: un cuoco, un domestico.

     Mensa comandante di nave:

     un cuoco, un domestico.

     Mensa ufficiali:

     con 20 commensali o meno: un cuoco, un domestico;

     con più di 20 o meno di 40 commensali: due cuochi, due domestici;

     con 40 o più commensali: tre cuochi, tre domestici.

     Mensa unica sottufficiali:

     sulle unità di dislocamento non inferiore alle 5000 tonnellate: fino a 50 commensali: un cuoco;

     oltre 50 commensali: due cuochi, un domestico.

     Mensa sottufficiali:

     sulle unità di dislocamento inferiore alle 5000 tonnellate: da 5 fino a 25 commensali: un marinaio con funzioni di cuoco; oltre 25 commensali: due marinai con funzioni di cuoco;

     2) alle mense ufficiali dei cacciatorpediniere, torpediniere, avvisi scorta, corvette, sommergibili e cacciasommergibili, in luogo dei cuochi e dei domestici borghesi, sono assegnati marinai con funzioni di cuoco e di domestico nella misura di un cuoco e di un domestico per i cacciatorpediniere, e di un cuoco per le altre unità, senza speciale aumento delle relative tabelle di equipaggiamento. Il Ministero può, però, autorizzare per i cacciatorpediniere l'imbarco di un cuoco e di un domestico borghesi, e, per le torpediniere, gli avvisi scorta e le corvette l'imbarco di un cuoco borghese".

     E' aggiunto il seguente art. 12 bis:

     "All'art. 46 dal citato regolamento è aggiunto il seguente paragrafo:

     3) il Ministero può autorizzare l'assegnazione di un cuoco borghese per le mense equipaggio aventi almeno 70 partecipanti e l'assegnazione di due cuochi borghesi per le mense equipaggio aventi 300 o più partecipanti.

     Qualora venga esercitata la facoltà di cui sopra, per ogni cuoco borghese assegnato alle mense equipaggio verrà corrispondentemente ridotto il numero dei cuochi militari di cui al precedente paragrafo 2)".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.