§ 46.8.214 - Legge 18 dicembre 1952, n. 3084.
Soprassoldo giornaliero di stazione ai militari addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/12/1952
Numero:3084


Sommario
Art. 1.      Il soprassoldo spettante ai militari dell'Esercito addetti ai comandi di stazione permanenti ed agli uffici di imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari, è [...]
Art. 2.      Alla copertura della maggiore spesa annua presunta di lire 11.000.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1952-53, per lire [...]


§ 46.8.214 - Legge 18 dicembre 1952, n. 3084. [1]

Soprassoldo giornaliero di stazione ai militari addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco.

(G.U. 15 gennaio 1953, n. 11)

 

 

     Art. 1.

     Il soprassoldo spettante ai militari dell'Esercito addetti ai comandi di stazione permanenti ed agli uffici di imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari, è stabilito nelle seguenti misure:

     per i servizi compiuti nelle ore diurne:

     ufficiali, lire 50 giornaliere;

     sottufficiali, lire 25 giornaliere;

     graduati e militari di truppa, lire 20 giornaliere.

     per i servizi compiuti nello ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6):

     ufficiali, lire 60 giornaliere;

     sottufficiali, lire 30 giornaliere;

     graduati e militari di truppa, lire 25 giornaliere.

     Tale soprassoldo è dovuto altresì ai militari della Marina e dell'Aeronautica addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco durante i periodi di grandi trasporti militari.

 

          Art. 2.

     Alla copertura della maggiore spesa annua presunta di lire 11.000.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1952-53, per lire 9.500.000 e per lire 300.000 con i fondi già stanziati rispettivamente nei capitoli 43 e 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 1.200.000 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 183 del predetto stato di previsione.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.