§ 46.8.20d - Legge 3 novembre 1952, n. 1789.
Collocamento fuori quadro degli ufficiali che rivestano le cariche di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di capo di Gabinetto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:03/11/1952
Numero:1789


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Segretario generale del Ministero della [...]
Art. 2.      Fino all'entrata in vigore dei nuovi organici degli ufficiali della Marina militare, continuano ad applicarsi le norme concernenti il collocamento fuori dei quadri [...]
Art. 3.      Alla maggiore spesa, presunta in lire 5 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952 - 53 sarà fatto fronte con le [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.8.20d - Legge 3 novembre 1952, n. 1789. [1]

Collocamento fuori quadro degli ufficiali che rivestano le cariche di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di capo di Gabinetto.

(G.U. 4 dicembre 1952, n. 281)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Segretario generale del Ministero della difesa, o capo di Gabinetto, sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi [2].

     Gli ufficiali da considerare in soprannumero ai sensi del comma precedente non dovranno in ogni caso essere più di due per ciascuna Forza armata.

 

          Art. 2.

     Fino all'entrata in vigore dei nuovi organici degli ufficiali della Marina militare, continuano ad applicarsi le norme concernenti il collocamento fuori dei quadri organici del segretario generale di detta Forza armata.

 

          Art. 3.

     Alla maggiore spesa, presunta in lire 5 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952 - 53 sarà fatto fronte con le somme già stanziate negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 21 giugno 1967, n. 470.