§ 46.8.19a - Legge 9 gennaio 1951, n. 7.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, contenente norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:09/01/1951
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è ratificato con la seguente modificazione
Art. 2.      I tenenti colonnelli ed i maggiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tuttora in servizio, per i quali sia stato applicato il disposto del [...]


§ 46.8.19a - Legge 9 gennaio 1951, n. 7.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, contenente norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

(G.U. 19 gennaio 1951, n. 15).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è ratificato con la seguente modificazione:

     "Art. 2. - E' soppresso".

 

          Art. 2.

     I tenenti colonnelli ed i maggiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tuttora in servizio, per i quali sia stato applicato il disposto del soppresso art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, dovranno essere presi in esame per l'avanzamento, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.