§ 46.8.153 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 770 .
Norme sull'indennità giornaliera di marcia prevista per i militari dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:07/05/1948
Numero:770


Sommario
Art. unico.      Con decorrenza dal 1° luglio 1947, l'indennità giornaliera di marcia prevista per i militari dell'Esercito è stabilita nelle seguenti aliquote della diaria di missione [...]


§ 46.8.153 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 770 [1] .

Norme sull'indennità giornaliera di marcia prevista per i militari dell'Esercito.

(G.U. 24 giugno 1948, n. 145)

 

 

     Art. unico.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1947, l'indennità giornaliera di marcia prevista per i militari dell'Esercito è stabilita nelle seguenti aliquote della diaria di missione (esclusi il supplemento di pernottazione e l'indennità integrativa) vigente nel tempo cui l'indennità di marcia si riferisce:

     a) 50% per gli ufficiali e marescialli fruenti di quote complementari di carovita;

     b) 30% per gli ufficiali e marescialli che non fruiscono di tali quote;

     c) 20% per i sergenti maggiori, sergenti e per i brigadieri, vice brigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, che fruiscano delle quote complementari dell'indennità di carovita previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, nonchè per i graduati e militari di truppa vincolati a ferma speciale o raffermati che fruiscano dell'indennità complementare di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1947, n. 1387;

     d) 10% per il personale indicato nella precedente lettera c) che non fruisca delle predette quote complementari dell'indennità di carovita nè dell'indennità complementare di cui al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1947, n. 1387;

     e) 5% per gli altri graduati e militari di truppa nonchè per gli allievi carabinieri.

     Qualora non venga fornito l'alloggio dall'Amministrazione e purchè il personale non abbia l'obbligo di pernottare sotto la tenda, l'indennità di cui al precedente comma è integrata di una somma pari al 60% del supplemento di pernottazione.

     Nel computo dell'indennità secondo le aliquote di cui ai precedenti commi si trascurano le frazioni di lira.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 31 gennaio 1953, n. 72. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.