§ 46.8.149 - D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 955 .
Istituzione della carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa e sue attribuzioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:21/04/1948
Numero:955


Sommario
Art. 1.      Il Capo di Stato Maggiore Generale assume la denominazione di "Capo di Stato Maggiore della Difesa", con le attribuzioni indicate negli articoli successivi
Art. 2.      Il Capo di Stato Maggiore della Difesa coordina l'organizzazione, la preparazione e l'impiego delle Forze armate dello Stato
Art. 3.      Il Capo di Stato Maggiore della Difesa dipende direttamente dal Ministro per la difesa, cui risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute
Art. 4.      Il Capo di Stato Maggiore della Difesa viene consultato dal Ministro per la difesa sulle principali questioni relative all'organizzazione ed alla preparazione delle [...]
Art. 5.      Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Capo di Stato Maggiore della Difesa dispone di un proprio ufficio costituito da ufficiali delle tre Forze armate e retto da un [...]
Art. 6.      Il Capo di Stato Maggiore della Difesa è considerato in soprannumero all'organico della Forza armata di appartenenza. In caso di cessazione dalla carica, tale [...]


§ 46.8.149 - D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 955 [1].

Istituzione della carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa e sue attribuzioni.

(G.U. 24 luglio 1948, n. 170)

 

 

     Art. 1.

     Il Capo di Stato Maggiore Generale assume la denominazione di "Capo di Stato Maggiore della Difesa", con le attribuzioni indicate negli articoli successivi.

     E' scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a quello di generale di Corpo d'armata (e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica).

     E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la difesa.

 

          Art. 2.

     Il Capo di Stato Maggiore della Difesa coordina l'organizzazione, la preparazione e l'impiego delle Forze armate dello Stato.

     In particolare, uditi i Capi di Stato Maggiore delle Forze armate interessate:

     a) propone al Ministro per la difesa le linee generali dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;

     b) traccia, sulla base delle direttive del Ministro per la difesa, le linee fondamentali dei piani operativi e definisce i criteri generali per la difesa delle frontiere, terrestri e marittime, per la difesa del territorio contro le offese aeree e per la difesa del traffico marittimo;

     c) impartisce le direttive per l'addestramento in cooperazione delle Forze armate, definisce i programmi delle esercitazioni combinate fra più Forze armate e quelle riguardanti la preparazione dei quadri più elevati e degli Stati Maggiori, per la parte relativa all'impiego coordinato delle Forze armate;

     d) coordina l'attività dei servizi informazioni.

     Il Capo di Stato Maggiore della Difesa segue l'attuazione delle direttive impartite d'ordine del Ministro per la difesa e nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai Capi di Stato Maggiore delle singole Forze armate. Egli, inoltre, esercita, per incarico del Ministro per la difesa, funzioni ispettive su tutti i comandi, scuole, reparti ed enti delle tre Forze armate, per quanto riguarda l'assolvimento dei compiti specificati nel presente articolo.

 

          Art. 3.

     Il Capo di Stato Maggiore della Difesa dipende direttamente dal Ministro per la difesa, cui risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute.

     I Capi di Stato Maggiore delle tre Forze armate dipendono direttamente dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, nell'ambito delle attribuzioni e dei poteri a lui conferiti dal presente decreto.

 

          Art. 4.

     Il Capo di Stato Maggiore della Difesa viene consultato dal Ministro per la difesa sulle principali questioni relative all'organizzazione ed alla preparazione delle singole Forze armate, nonchè sull'impiego degli ufficiali generali ed ammiragli di grado più elevato.

 

          Art. 5.

     Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Capo di Stato Maggiore della Difesa dispone di un proprio ufficio costituito da ufficiali delle tre Forze armate e retto da un generale di brigata dell'Esercito o ufficiale di grado corrispondente della Marina o dell'Aeronautica, da lui scelto.

     Di massima, il capo ufficio del Capo di Stato Maggiore della difesa dovrà appartenere a Forza armata diversa da quella di cui fa parte il Capo di Stato Maggiore della Difesa stesso.

 

          Art. 6.

     Il Capo di Stato Maggiore della Difesa è considerato in soprannumero all'organico della Forza armata di appartenenza. In caso di cessazione dalla carica, tale soprannumero sarà riassorbito con il verificarsi della prima vacanza nell'organico del corrispondente grado.

     Gli altri ufficiali, di cui al precedente art. 5, sono compresi tra quelli stabiliti dalle tabelle organiche previste dalle leggi di ordinamento di ciascuna Forza armata.

 


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 31 gennaio 1953, n. 72. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.