§ 46.8.126 - D.Lgs.C.P.S. 20 agosto 1947, n. 1205 .
Estensione ai direttori delle infermerie presidiarie, che siano ufficiali superiori medici, delle attribuzioni medico-legali riservate ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:20/08/1947
Numero:1205


Sommario
Art. unico.      Gli accertamenti di natura medico-legale che per disposizioni di legge o di regolamento debbono o possono farsi presso un ospedale militare, possono essere compiuti [...]


§ 46.8.126 - D.Lgs.C.P.S. 20 agosto 1947, n. 1205 [1].

Estensione ai direttori delle infermerie presidiarie, che siano ufficiali superiori medici, delle attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedale.

(G.U. 14 novembre 1947, n. 262)

 

 

     Art. unico.

     Gli accertamenti di natura medico-legale che per disposizioni di legge o di regolamento debbono o possono farsi presso un ospedale militare, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.

     Ai direttori di tali infermerie che abbiano i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali, finora riservate ai direttori di ospedali, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa è attualmente prevista, sia in sede di rassegna.

 


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 18 dicembre 1952, n. 2989. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.