§ 46.8.121 - D.Lgs.C.P.S. 10 luglio 1947, n. 697 .
Corresponsione dell'indennità di alloggio agli ufficiali delle varie armi e servizi dell'Esercito impiegati nell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:10/07/1947
Numero:697


Sommario
Art. unico.      Agli ufficiali delle varie armi e servizi dell'Esercito impiegati nell'Arma dei carabinieri e compresi nei relativi organici, è corrisposta l'indennità di alloggio [...]


§ 46.8.121 - D.Lgs.C.P.S. 10 luglio 1947, n. 697 [1].

Corresponsione dell'indennità di alloggio agli ufficiali delle varie armi e servizi dell'Esercito impiegati nell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 4 agosto 1947, n. 176)

 

 

     Art. unico.

     Agli ufficiali delle varie armi e servizi dell'Esercito impiegati nell'Arma dei carabinieri e compresi nei relativi organici, è corrisposta l'indennità di alloggio dovuta ai pari grado dell'Arma stessa.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1947 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 31 gennaio 1953, n. 72. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.