§ 46.8.112 - D.Lgs.C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 66 .
Soppressione del grado di maresciallo d'Italia e disposizioni riguardanti il grado di generale d'armata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/01/1947
Numero:66


Sommario
Art. 1.      Nell'ordinamento dell'Esercito è soppresso il grado di maresciallo d'Italia
Art. 2.      I generali di armata di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, e all'art. 3 del regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, cessano dai ruoli del [...]


§ 46.8.112 - D.Lgs.C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 66 [1].

Soppressione del grado di maresciallo d'Italia e disposizioni riguardanti il grado di generale d'armata.

(G.U. 12 marzo 1947, n. 59)

 

 

     Art. 1.

     Nell'ordinamento dell'Esercito è soppresso il grado di maresciallo d'Italia.

     Gli ufficiali che attualmente rivestono il grado suddetto, sono collocati nella riserva, conservando "ad personam" il grado stesso ed il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio.

 

          Art. 2.

     I generali di armata di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, e all'art. 3 del regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, cessano dai ruoli del servizio permanente e sono collocati nella posizione di stato derivante dalle loro condizioni di età, conservando "ad personam" il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 10 febbraio 1953, n. 67. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.