§ 46.8.100 - D.Lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 106 .
Arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio ausiliario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:06/09/1946
Numero:106


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dell'interno è autorizzato ad effettuare, anche in soprannumero, tra i combattenti della guerra di liberazione nazionale, anche se coniugati, che alla data [...]
Art. 2.      Agli effetti del presente decreto, s'intendono per combattenti della guerra di liberazione
Art. 3.      Gli aspiranti, nel termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare alla Prefettura della provincia nella quale prestano [...]
Art. 4.      I posti di ufficiale e di sottufficiale possono essere conferiti a coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, abbiano già appartenuto alle [...]
Art. 5.      L'accertamento del possesso da parte degli aspiranti dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è demandato a Commissioni regionali, nominate con decreto del [...]
Art. 6.      Le Commissioni regionali di cui al precedente art. 5, accertato negli aspiranti il possesso di tutti i requisiti prescritti dai precedenti articoli 3 e 4, formano per [...]
Art. 7.      La graduatoria per ciascuno dei gradi di ufficiale, sottufficiale, guardia scelta e guardia viene formata allorchè tutti i corsi straordinari di istruzione sono stati [...]
Art. 8.      L'anzianità di grado per gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie nominati o arruolati in base al presente decreto decorre dalla data della sua [...]
Art. 9.      Le eccedenze che in ciascun grado si verificassero per effetto delle nomine o degli arruolamenti straordinari effettuati a termini degli articoli precedenti saranno [...]
Art. 10.  [3].
Art. 11.      L'arruolamento straordinario di cui agli articoli precedenti è esteso anche ai reduci, che non rientrino nelle categorie previste dall'art. 2 e che siano in servizio [...]
Art. 12.      I posti di organico che rimarranno disponibili dopo l'immissione dei reduci di cui al precedente art. 11, sempre alle medesime condizioni e con le stesse modalità salvo [...]
Art. 13.      Il presente decreto sostituisce il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154, che resta abrogato
Art. 14.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 46.8.100 - D.Lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 106 [1].

Arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio ausiliario.

(G.U. 23 settembre 1946, n. 215)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministero dell'interno è autorizzato ad effettuare, anche in soprannumero, tra i combattenti della guerra di liberazione nazionale, anche se coniugati, che alla data del presente decreto prestino servizio ausiliario di polizia, un arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza.

     Per i sottufficiali l'arruolamento è consentito fino al grado massimo di maresciallo di 3a classe.

 

          Art. 2.

     Agli effetti del presente decreto, s'intendono per combattenti della guerra di liberazione:

     a) i partigiani ed i patrioti, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

     b) gli appartenenti alle unità regolari delle Forze armate, che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

     c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito o servito nelle forze armate tedesche o fasciste;

     d) i civili deportati in condizioni analoghe a quelle indicate nella lettera c).

 

          Art. 3.

     Gli aspiranti, nel termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare alla Prefettura della provincia nella quale prestano servizio, domanda in carta da bollo da L. 12, corredata dei seguenti documenti in carta semplice e debitamente legalizzati:

     n. 1) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ad ogni grado abbia compiuto l'età di 18 anni alla data del presente decreto e non superato, alla stessa data, quella di 45 anni pei gradi di capitano e superiori, di 40 anni pei gradi di tenente, sottotenente e maresciallo di 3a classe, ed, alla data di inizio del servizio ausiliario di polizia, quella di anni 35 per gli altri gradi [2];

     n. 2) certificato rilasciato da un medico in servizio presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dal quale risulti che l'aspirante è incondizionatamente idoneo al servizio di pubblica sicurezza e di statura non inferiore a m. 1,60. L'accertamento della idoneità fisica potrà essere controllato mediante visita medica eseguita da medico incaricato dal Ministero dell'interno;

     n. 3) certificato di cittadinanza italiana;

     n. 4) certificato penale generale;

     n. 5) certificato di buona condotta;

     n. 6) foglio di congedo militare o di esito di leva;

     n. 7) diploma o certificato di licenza di scuola media superiore per gli ufficiali, di scuola media inferiore per i marescialli di 3a classe, di licenza elementare per gli altri;

     n. 8) atto di assenso all'arruolamento del genitore esercente la patria potestà per i giovani di età inferiore agli anni 21;

     n. 9) documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

     Qualora, per effetto della distruzione degli uffici o dei relativi registri, non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta ai numeri 1, 3 e 6, l'aspirante potrà supplirvi con atti notori, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254. Sono validi i documenti uniti alle domande già presentate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154.

 

          Art. 4.

     I posti di ufficiale e di sottufficiale possono essere conferiti a coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato con grado pari a quello cui aspirano o abbiano esercitato le funzioni di grado corrispondente in formazioni partigiane o nella polizia ausiliaria.

     Il riconoscimento dei gradi a coloro che ne abbiano esercitato le funzioni in formazioni partigiane o nella polizia ausiliaria, è demandato alle commissioni di cui al seguente art. 5.

     L'attribuzione di un grado pari a quello ricoperto nella polizia ausiliaria è deliberata dalle commissioni suindicate in base a giudizio di idoneità del competente comandante di divisione.

     Qualora gli aspiranti non siano riconosciuti idonei per l'attribuzione del grado corrispondente a quello ricoperto nelle formazioni di polizia ausiliaria, può essere ad essi attribuito un grado inferiore.

 

          Art. 5.

     L'accertamento del possesso da parte degli aspiranti dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è demandato a Commissioni regionali, nominate con decreto del Ministro per l'interno, con sede presso la Prefettura di ogni capoluogo di regione, e composte:

     1) da un funzionario del Ministero dell'interno, che la presiede;

     2) da un rappresentante del prefetto del capoluogo di regione;

     3) dal questore o vice questore del capoluogo di regione;

     4) dal comandante la divisione competente per territorio;

     5) da un rappresentante nominato dal Comitato provinciale dell'A.N.P.I. con sede nel capoluogo della regione.

     Le Commissioni sono, di volta in volta, integrate con la presenza del questore e di un rappresentante nominato dal Comitato dell'A.N.P.I. della provincia presso la quale gli aspiranti prestano servizio.

     Il segretario della Commissione viene scelto dal presidente della Commissione stessa tra il personale di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la Prefettura del capoluogo di regione.

 

          Art. 6.

     Le Commissioni regionali di cui al precedente art. 5, accertato negli aspiranti il possesso di tutti i requisiti prescritti dai precedenti articoli 3 e 4, formano per ciascun grado gli elenchi degli ufficiali, dei sottufficiali, delle guardie scelte e guardie da inviarsi ad appositi corsi straordinari di istruzione della durata di novanta giorni indetti e da disciplinarsi, con decreto del Ministro per l'interno.

     La nomina nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, da conferirsi con decreto del Ministro per l'interno, è subordinata all'esito favorevole di detti corsi.

 

          Art. 7.

     La graduatoria per ciascuno dei gradi di ufficiale, sottufficiale, guardia scelta e guardia viene formata allorchè tutti i corsi straordinari di istruzione sono stati ultimati, tenuto conto per ciascun aspirante della classifica riportata negli esami finali del corso cui ha partecipato. Alla formazione di tale graduatoria procede una commissione nominata con decreto del Ministro per l'interno e composta come segue:

     a) per gli ufficiali:

     1) dal direttore capo della Divisione personale di pubblica sicurezza che la presiede;

     2) da un colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza designato dal Ministero dell'interno;

     3) da un rappresentante del Comitato nazionale dell'A.N.P.I.

     Fungerà da segretario il capo della Sezione ufficiali della Divisione personale di pubblica sicurezza della Direzione generale di pubblica sicurezza;

     b) per i sottufficiali e guardie scelte:

     1) dal direttore capo della Divisione Forze armate di polizia che la presiede;

     2) da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza designato dal capo della polizia;

     3) da un rappresentante del Comitato nazionale dell'A.N.P.I.

     Fungerà da segretario della Commissione il capo della seconda Sezione della Divisione Forze armate di polizia.

 

          Art. 8.

     L'anzianità di grado per gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie nominati o arruolati in base al presente decreto decorre dalla data della sua entrata in vigore. Per ciascun grado, il primo della graduatoria, formulata in conformità del precedente art. 7, prenderà posto nel ruolo dopo l'ultimo dei pari grado già in organico, salvo le riserve di anzianità stabilite dalle disposizioni vigenti.

 

          Art. 9.

     Le eccedenze che in ciascun grado si verificassero per effetto delle nomine o degli arruolamenti straordinari effettuati a termini degli articoli precedenti saranno riassorbite in occasione di successive vacanze che comunque si verificheranno nei rispettivi gradi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti della metà dei posti che si renderanno annualmente disponibili.

 

          Art. 10. [3].

     Il servizio ausiliario di polizia finora prestato dai combattenti della guerra di liberazione nazionale, dai reduci e dagli altri ausiliari, è considerato servizio di ruolo ai fini della liquidazione della pensione spettante sia per anzianità, sia per ferite e infermità contratte in servizio e per cause di servizio, sia per la liquidazione delle pensioni, assegni ed indennità alle vedove e famiglie dei caduti per cause di servizio.

 

          Art. 11.

     L'arruolamento straordinario di cui agli articoli precedenti è esteso anche ai reduci, che non rientrino nelle categorie previste dall'art. 2 e che siano in servizio ausiliario di polizia all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, alle condizioni e con le modalità innanzi stabilite, salvo che nelle commissioni di cui agli articoli 5 e 7 i rappresentanti dell'A.N.P.I. si intendono sostituiti dai rappresentanti da nominarsi dalle competenti organizzazioni dell'Associazione nazionale reduci.

 

          Art. 12.

     I posti di organico che rimarranno disponibili dopo l'immissione dei reduci di cui al precedente art. 11, sempre alle medesime condizioni e con le stesse modalità salvo che nelle commissioni di cui agli articoli 5 e 7 non parteciperanno rappresentanti dell'A.N.P.I., o dell'A.N.R., possono essere attribuiti a coloro che, pur non essendo combattenti della guerra di liberazione nazionale o reduci, siano attualmente in servizio ausiliario di polizia ed abbiano prestato lodevole servizio da almeno un anno all'atto della pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto sostituisce il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154, che resta abrogato.

 

          Art. 14.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Numero così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 23 novembre 1946, n. 368.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 23 novembre 1946, n. 368.