§ 46.8.99 - D.Lgs.C.P.S. 4 settembre 1946, n. 239 .
Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:04/09/1946
Numero:239


Sommario
Art. 1.      Le paghe ordinarie giornaliere dei graduati e militari di truppa della Aeronautica, sono fissate, a decorrere dal 1° ottobre 1945, nelle seguenti misure
Art. 2.      L'art. 91 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, è sostituito dal seguente con effetto dal 1° ottobre 1945 (Omissis)


§ 46.8.99 - D.Lgs.C.P.S. 4 settembre 1946, n. 239 [1].

Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa dell'Aeronautica.

(G.U. 28 ottobre 1946, n. 245)

 

 

     Art. 1.

     Le paghe ordinarie giornaliere dei graduati e militari di truppa della Aeronautica, sono fissate, a decorrere dal 1° ottobre 1945, nelle seguenti misure:

 

Personale in servizio di leva, richiamato o trattenuto:

 

 

a) con meno di 40 mesi di servizio:

 

 

aviere

L.

25

aviere scelto

L.

27

primo aviere

L.

30

b) con 40 o più mesi di servizio continuativo:

 

 

aviere

L.

35

aviere scelto

L.

38

primo aviere

L.

42

Personale raffermato e vincolato a ferma speciale: (primi avieri, avieri scelti, avieri):

a) dalla data di arruolamento fino al compimento del 1° anno di servizio

L.

41

b) dopo il 15 anno di servizio fino al compimento del 2° anno di servizio

L.

43

c) dopo 2 anni di servizio e fino al compimento del 5° anno di servizio

L.

60

d) dopo 5 anni di servizio e fino al compimento del 7° nno di servizio

L.

80

e) dopo 7 anni di servizio e fino al compimento dell'11° nno di servizio

L.

100

f) dopo 11 anni di servizio

L.

110

 

     A decorrere dalla stessa data sono soppressi:

     l'indennità di L. 120 nette, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574;

     l'integrazione temporanea e l'aumento dell'integrazione stessa, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 650.

 

          Art. 2.

     L'art. 91 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, è sostituito dal seguente con effetto dal 1° ottobre 1945 (Omissis).

 


[1]  Ratificato dalla legge 31 marzo 1953, n. 72. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.