§ 46.8.74 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 590.
Avanzamento dei sottufficiali della Regia guardia di finanza reduci dalla prigionia di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:07/09/1945
Numero:590


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551, sono sostituiti dai seguenti (Omissis)
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 46.8.74 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 590.

Avanzamento dei sottufficiali della Regia guardia di finanza reduci dalla prigionia di guerra.

(G.U. 4 ottobre 1945, n. 119)

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.