§ 46.8.67 - D.Lgs.Lgt. 31 maggio 1945, n. 346.
Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:31/05/1945
Numero:346


Sommario
Art. 1.      Il Capo di Stato Maggiore generale ha funzioni consultive presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato di difesa, per le principali questioni [...]
Art. 2.      Per l'esercizio delle attribuzioni sopraindicate, il Capo di Stato Maggiore generale dipende dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato di difesa
Art. 3.      Il Capo di Stato Maggiore generale corrisponde con i Capi di Stato Maggiore delle singole Forze armate per il tramite dei rispettivi Ministri
Art. 4.      Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Capo di Stato Maggiore generale dispone di un proprio ufficio retto da un generale di Brigata o colonnello (o ufficiale di [...]
Art. 5.      Il Capo di Stato Maggiore generale è considerato fuori quadro nel ruolo organico della propria Forza armata
Art. 6.      Il Capo di Stato Maggiore generale ha alle dipendenze l'ufficio del generale delegato presso la Commissione per lo studio tecnico dei confini italiani, istituito presso [...]
Art. 7.      Il Presidente del Consiglio dei Ministri può incaricare il Capo di Stato Maggiore generale di presiedere o sovraintendere a Commissioni di qualsiasi natura che trattino [...]
Art. 8.      Gli assegni per il personale addetto all'ufficio, di cui all'art. 4, sono a carico del bilancio delle singole Forze armate alle quali detto personale rispettivamente [...]
Art. 9.      E' abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con il presente decreto


§ 46.8.67 - D.Lgs.Lgt. 31 maggio 1945, n. 346. [1]

Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale.

(G.U. 7 luglio 1945, n. 81)

 

 

     Art. 1.

     Il Capo di Stato Maggiore generale ha funzioni consultive presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato di difesa, per le principali questioni tecniche riguardanti in comune due o più Forze armate, nei riflessi della situazione contingente e dei possibili sviluppi avvenire: sottopone studi e proposte relative a dette questioni, d'iniziativa o su richiesta, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Il Capo di Stato Maggiore generale è scelto tra i generali d'Armata o designati di Armata, i generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica. Egli è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 2.

     Per l'esercizio delle attribuzioni sopraindicate, il Capo di Stato Maggiore generale dipende dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato di difesa.

 

          Art. 3.

     Il Capo di Stato Maggiore generale corrisponde con i Capi di Stato Maggiore delle singole Forze armate per il tramite dei rispettivi Ministri.

     I Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata hanno l'obbligo di tenerlo informato, tramite i rispettivi Ministri, sulla materia da essi trattata che possa comunque interessare la sua attività.

 

          Art. 4.

     Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Capo di Stato Maggiore generale dispone di un proprio ufficio retto da un generale di Brigata o colonnello (o ufficiale di grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica) da lui scelto.

     L'ufficio è composto, oltre che dal capo ufficio, da nove ufficiali delle tre Forze armate, designati, nella proporzione di tre per ciascuna Forza, dal rispettivo Ministro.

 

          Art. 5.

     Il Capo di Stato Maggiore generale è considerato fuori quadro nel ruolo organico della propria Forza armata.

     Gli altri ufficiali, di cui al precedente art. 4, sono compresi tra quelli stabiliti dalle tabelle organiche previste dalle leggi di ordinamento di ciascuna Forza armata.

 

          Art. 6.

     Il Capo di Stato Maggiore generale ha alle dipendenze l'ufficio del generale delegato presso la Commissione per lo studio tecnico dei confini italiani, istituito presso il Ministero degli affari esteri (un ufficiale generale o colonnello, due ufficiali).

 

          Art. 7.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri può incaricare il Capo di Stato Maggiore generale di presiedere o sovraintendere a Commissioni di qualsiasi natura che trattino argomenti interessanti due o più Forze armate.

 

          Art. 8.

     Gli assegni per il personale addetto all'ufficio, di cui all'art. 4, sono a carico del bilancio delle singole Forze armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene.

 

          Art. 9.

     E' abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con il presente decreto.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.