§ 46.8.57 - D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1945, n. 53.
Modificazioni al testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. per ciò che riguarda i premi da assegnare al personale volontario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:01/02/1945
Numero:53


Sommario
Art. 1.      E' istituito un premio di arruolamento di L. 3000 lorde da conferire al personale volontario che abbia superato il corso O. (ordinario), di cui all'art. 12 del testo [...]
Art. 2.      I premi di congedamento e di rendimento, di cui al primo comma dell'art. 12 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della [...]
Art. 3.      Il premio di arruolamento, di cui al precedente art. 1, non spetta ai militari che hanno già contratto arruolamento volontario nella Regia marina alla data di entrata in [...]


§ 46.8.57 - D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1945, n. 53. [1]

Modificazioni al testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. per ciò che riguarda i premi da assegnare al personale volontario.

(G.U. 15 marzo 1945, n. 32)

 

 

     Art. 1.

     E' istituito un premio di arruolamento di L. 3000 lorde da conferire al personale volontario che abbia superato il corso O. (ordinario), di cui all'art. 12 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914 , e successive modificazioni.

     E' altresì, istituito un premio di rendimento di L. 2500 lorde da assegnare al personale volontario, a fine ferma complementare biennale, se trasferito in carriera.

 

          Art. 2.

     I premi di congedamento e di rendimento, di cui al primo comma dell'art. 12 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914 , e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a L. 4500 ed a L. 2500 lorde.

     Il premio di congedamento, di cui al quinto comma dell'art. 12 del su citato testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina è elevato a L. 6500 lorde.

 

          Art. 3.

     Il premio di arruolamento, di cui al precedente art. 1, non spetta ai militari che hanno già contratto arruolamento volontario nella Regia marina alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Detti militari, qualora al termine della ferma quinquennale e della ferma complementare biennale richiedano di essere posti in congedo, avranno diritto al premio di congedamento ed eventualmente a quello di rendimento previsti all'atto del loro arruolamento nella Regia marina.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.