§ 46.8.53 - D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 401.
Istituzione della promozione straordinaria per "benemerenze d'istituto" per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:23/11/1944
Numero:401


Sommario
Art. 1.      Per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali è istituita la promozione straordinaria per "benemerenze d'istituto"
Art. 2.      La promozione straordinaria di cui all'articolo precedente può essere conferita ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma, che abbiano effettivamente e [...]
Art. 3.      La promozione stessa, su proposta delle competenti autorità incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento, si effettua con le medesime modalità prescritte per le [...]
Art. 4.      Sulle proposte di promozione per "benemerenze d'istituto" inoltrate tramite gerarchico e corredate dalla necessaria documentazione, pronunzierà il giudizio decisivo
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella " Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 46.8.53 - D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 401. [1]

Istituzione della promozione straordinaria per "benemerenze d'istituto" per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

(G.U. 5 gennaio 1945, n. 3)

 

 

     Art. 1.

     Per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali è istituita la promozione straordinaria per "benemerenze d'istituto".

 

          Art. 2.

     La promozione straordinaria di cui all'articolo precedente può essere conferita ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma, che abbiano effettivamente e personalmente partecipato ad operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.

 

          Art. 3.

     La promozione stessa, su proposta delle competenti autorità incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento, si effettua con le medesime modalità prescritte per le promozioni per merito di guerra, indipendentemente dall'anzianità di grado, dai limiti minimi di servizio nel grado e dalla esistenza o meno di vacanze nell'organico del ruolo del grado superiore e con decorrenza della anzianità dalla data del fatto che determinò la proposta.

     Le conseguenti eccedenze, che si verificassero nel ruolo del grado superiore, verranno assorbite al formarsi della prima corrispondente vacanza.

 

          Art. 4.

     Sulle proposte di promozione per "benemerenze d'istituto" inoltrate tramite gerarchico e corredate dalla necessaria documentazione, pronunzierà il giudizio decisivo:

     il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita commissione, per i gradi di sottufficiali e per la promozione a vice brigadiere;

     il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali per i militari di truppa.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella " Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.