§ 46.8.52 - Legge 15 marzo 1943, n. 187.
Iscrizione al "fondo di previdenza sottufficiali regio esercito" dei sottufficiali richiamati in servizio a norma dell'art. 36 del testo unico delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:15/03/1943
Numero:187


Sommario
Art. 1.      I sottufficiali del regio esercito, compresi quelli dell'arma dei CC. RR., richiamati in servizio ai sensi dell'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei [...]
Art. 2.      Ai sottufficiali iscritti al "fondo previdenza sottufficiali regio esercito" per effetto del precedente articolo, all'atto del ricollocamento in congedo verrà eseguita [...]
Art. 3.      Ai fini della liquidazione aggiuntiva del premio di previdenza o del rimborso delle quote contribuzioni versate, sono considerati validi soltanto i periodi di richiamo [...]
Art. 4.      Ai sottufficiali iscritti al "fondo previdenza sottufficiali regio esercito" in applicazione del precedente art. 1 non saranno concessi prestiti. I sottufficiali stessi [...]
Art. 5.      Nel caso in cui l'iscritto muoia prima del ricollocamento in congedo, la liquidazione del premio aggiuntivo o del rimborso delle quote contribuzioni effettivamente [...]
Art. 6.      Dalla data del richiamo in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge, i sottufficiali richiamati in base all'art. 36 del testo unico delle leggi [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno


§ 46.8.52 - Legge 15 marzo 1943, n. 187. [1]

Iscrizione al "fondo di previdenza sottufficiali regio esercito" dei sottufficiali richiamati in servizio a norma dell'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

(G.U. 15 aprile 1943, n. 87)

 

 

     Art. 1.

     I sottufficiali del regio esercito, compresi quelli dell'arma dei CC. RR., richiamati in servizio ai sensi dell'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio esercito approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, sono iscritti d'ufficio al "fondo di previdenza sottufficiali regio esercito", sempre che siano stati già iscritti all'ente prima del loro collocamento a riposo.

 

          Art. 2.

     Ai sottufficiali iscritti al "fondo previdenza sottufficiali regio esercito" per effetto del precedente articolo, all'atto del ricollocamento in congedo verrà eseguita una liquidazione aggiuntiva del premio di previdenza o del rimborso delle quote di contribuzioni, con le seguenti norme:

     a) i sottufficiali che al momento del collocamento a riposo hanno riscosso il premio di previdenza, per aver compiuto sei anni di iscrizione al "fondo", liquideranno un premio aggiuntivo calcolato in base ad un centesimo dell'ultimo stipendio lordo mensile (o paga ragguagliata a trenta giorni) percepito durante il periodo di richiamo in servizio per quanti saranno stati i mesi interi di effettivo richiamo, od il rimborso delle quote mensili effettivamente versate con la maggioranza degli interessi del 4 per cento, qualora risulti più favorevole;

     b) i sottufficiali che al momento del collocamento a riposo hanno ottenuto il rimborso delle quote contribuzioni, per non aver raggiunto i sei anni di iscrizione al "fondo", avranno diritto al rimborso delle quote mensili effettivamente versate durante il periodo di richiamo con la maggiorazione degli interessi del 4 per cento.

 

          Art. 3.

     Ai fini della liquidazione aggiuntiva del premio di previdenza o del rimborso delle quote contribuzioni versate, sono considerati validi soltanto i periodi di richiamo in servizio che risultino di durata continuativa non inferiore a tre mesi ciascuno.

     Non avverranno liquidazioni aggiuntive nè rimborsi di quote contribuzioni mensilmente versate, pei sottufficiali richiamati che siano stati iscritti all'ente dopo il collocamento a riposo, per un periodo inferiore a tre mesi.

 

          Art. 4.

     Ai sottufficiali iscritti al "fondo previdenza sottufficiali regio esercito" in applicazione del precedente art. 1 non saranno concessi prestiti. I sottufficiali stessi potranno invece fruire di sussidi secondo le norme stabilite dagli art. 25 e 26 del regio decreto 27 novembre 1933.

 

          Art. 5.

     Nel caso in cui l'iscritto muoia prima del ricollocamento in congedo, la liquidazione del premio aggiuntivo o del rimborso delle quote contribuzioni effettivamente versate, di cui al precedente art. 2, verrà effettuata agli aventi diritto, con le stesse modalità prescritte dall'art. 23 del regio decreto 27 novembre 1933.

 

          Art. 6.

     Dalla data del richiamo in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge, i sottufficiali richiamati in base all'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali non si considerano iscritti al "fondo previdenza sottufficiali".

     Le quote di iscrizione che, per effetto del precedente comma, risultassero indebitamente trattenute sugli assegni dei detti sottufficiali, dovranno essere rimborsate agli interessati dagli enti, che li amministrano.

     I sottufficiali richiamati in servizio:

     a) appartenenti alle forze armate dislocate in A.O.I. limitatamente al periodo di tempo dal 3 ottobre 1935, al 30 giugno 1937, ed assoggettati alla ritenuta per contributo di iscrizione al fondo di previdenza sottufficiali, in base al decreto ministeriale 25 novembre 1935, recante norme per l'applicazione del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2201;

     b) appartenenti alle forze armate dislocate in Albania a decorrere dal 6 aprile 1939, ed assoggettati alla predetta ritenuta per effetto della legge 22 dicembre 1939, n. 2193;

     c) inviati in servizio non isolato all'estero, limitatamente al periodo di tempo in cui ha avuto vigore il regio decreto 21 dicembre 1936, n. 2529;

     d) appartenenti ad enti o reparti mobilitati o dislocati in zona di operazioni o di guerra ed assoggettati alla ritenuta per contributo di iscrizione al fondo di previdenza sottufficiali, per effetto dell'art. 6 della parte seconda delle istruzioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato mobilitato per la guerra, approvate con decreto ministeriale dell'11 giugno 1940;

     liquideranno il premio di previdenza od il rimborso delle quote di contribuzioni secondo le norme del precedente art. 2.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.