§ 46.8.50 - Legge 14 dicembre 1942, n. 1690.
Liquidazione delle aliquote dei premi di ferma e di rafferma spettanti ai militari morti in servizio


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:14/12/1942
Numero:1690


Sommario
Art. 1.      Le aliquote dei premi di ferma e di rafferma dei sergenti e dei sergenti maggiori e le aliquote di indennità di rafferme triennali dei carabinieri reali e dei militari [...]
Art. 2.      Le aliquote da corrispondere ai discendenti, ovvero ai fratelli o alle sorelle, sono ripartite in parti eguali quando trattasi di figli legittimi o legittimati, o di [...]
Art. 3.      La qualità di avente diritto, ai sensi dell'art. 1, può essere comprovata mediante una semplice attestazione del capo ufficio o mediante lo stato di famiglia del [...]
Art. 4.      Qualora non esistano il coniuge o i parenti indicati nell'art. 1, il Ministero della guerra ha la facoltà di concedere il pagamento delle aliquote di cui all'articolo [...]
Art. 5.      Le somme da corrispondere in base alla presente legge sono esenti da qualsiasi tassa di successione
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 46.8.50 - Legge 14 dicembre 1942, n. 1690. [1]

Liquidazione delle aliquote dei premi di ferma e di rafferma spettanti ai militari morti in servizio

(G.U. 30 gennaio 1943, n. 24)

 

 

     Art. 1.

     Le aliquote dei premi di ferma e di rafferma dei sergenti e dei sergenti maggiori e le aliquote di indennità di rafferme triennali dei carabinieri reali e dei militari vincolati, o già vincolati, a rafferme triennali con premio, di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, all'art. 6 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919 numero 495, e all'art. 151 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, in caso di decesso in servizio dei militari, vengono corrisposte, dedotti gli eventuali debiti lasciati verso l'amministrazione militare, al coniuge superstite, sempreché non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa dello stesso coniuge superstite o di entrambi i coniugi.

     In mancanza del coniuge superstite, tali aliquote vengono corrisposte, in ordine di precedenza, ai discendenti, ovvero al padre o, in mancanza alla madre o in mancanza di entrambi ai fratelli e alle sorelle del defunto.

 

          Art. 2.

     Le aliquote da corrispondere ai discendenti, ovvero ai fratelli o alle sorelle, sono ripartite in parti eguali quando trattasi di figli legittimi o legittimati, o di fratelli o sorelle germani del defunto.

     Se coi figli legittimi o legittimati concorrono figli naturali, riconosciuti o dichiarati, oppure se coi germani concorrono fratelli e sorelle unilaterali, si applicano per la misura della ripartizione le norme stabilite dal codice civile.

 

          Art. 3.

     La qualità di avente diritto, ai sensi dell'art. 1, può essere comprovata mediante una semplice attestazione del capo ufficio o mediante lo stato di famiglia del militare defunto, rilasciato dall'autorità comunale.

     Nel caso che gli aventi diritto siano minori, interdetti o inabilitati, il tutore o il curatore deve presentare l'autorizzazione a riscuotere, rilasciata dal giudice tutelare.

     I documenti di cui sopra sono rilasciati in carta libera.

 

          Art. 4.

     Qualora non esistano il coniuge o i parenti indicati nell'art. 1, il Ministero della guerra ha la facoltà di concedere il pagamento delle aliquote di cui all'articolo stesso, alle persone che provino di avere sostenuto spese per l'assistenza al militare durante l'infermità e in conseguenza del decesso, o di avergli fornito alimenti prima della venuta alle armi.

 

          Art. 5.

     Le somme da corrispondere in base alla presente legge sono esenti da qualsiasi tassa di successione.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.