§ 46.8.48 - Legge 9 ottobre 1942, n. 1229.
Concessione al Ministro per l'aeronautica della facoltà di riammettere in servizio permanente effettivo ufficiali della regia aeronautica in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:09/10/1942
Numero:1229


Sommario
Art. unico.      Gli ufficiali della regia aeronautica collocati in congedo speciale in seguito a domanda, che abbiano trascorso un periodo non superiore a sei mesi in detta posizione [...]


§ 46.8.48 - Legge 9 ottobre 1942, n. 1229. [1]

Concessione al Ministro per l'aeronautica della facoltà di riammettere in servizio permanente effettivo ufficiali della regia aeronautica in congedo speciale aventi particolari requisiti

(G.U. 2 novembre 1942, n. 259)

 

 

     Art. unico.

     Gli ufficiali della regia aeronautica collocati in congedo speciale in seguito a domanda, che abbiano trascorso un periodo non superiore a sei mesi in detta posizione senza essere richiamati alle armi e che, successivamente, in seguito a richiamo, abbiano prestato lodevole servizio per almeno dodici mesi, di cui sei presso reparti operanti, possono essere riammessi in servizio permanente effettivo, purché esista nel grado la necessaria vacanza, a giudizio insindacabile del Ministro per l'aeronautica, sentito il parere della commissione superiore di avanzamento.

     A tali effetti si considera come trascorso presso reparti operanti anche il periodo di servizio effettuato lontano dai reparti stessi per ferite o infermità riportate in servizio di guerra.

     La riammissione in servizio permanente effettivo ha luogo col grado rivestito nel congedo speciale, previa deduzione dell'anzianità relativa al tempo trascorso in detta posizione.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.