§ 46.8.46 - Legge 26 marzo 1942, n. 371.
Trasferimento in servizio permanente effettivo per il tempo di guerra di ufficiali subalterni di complemento del corpo di stato maggiore della Regia marina


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:26/03/1942
Numero:371


Sommario
Art. unico.      Per il tempo di guerra possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del servizio permanente effettivo, con il proprio grado ed anzianità non anteriore alla data con [...]


§ 46.8.46 - Legge 26 marzo 1942, n. 371. [1]

Trasferimento in servizio permanente effettivo per il tempo di guerra di ufficiali subalterni di complemento del corpo di stato maggiore della Regia marina

(G.U. 30 aprile 1942, n. 103)

 

 

     Art. unico.

     Per il tempo di guerra possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del servizio permanente effettivo, con il proprio grado ed anzianità non anteriore alla data con cui si verifica il trasferimento, gli ufficiali subalterni di complemento nel corpo di stato maggiore della regia marina ritenuti meritevoli dalla commissione ordinaria di avanzamento, i quali siano in possesso di ottime note caratteristiche e abbiano prestato servizio continuativo dalla data della nomina a guardiamarina:

     da almeno due anni, se laureati e provenienti dai corsi preliminari navali;

     da almeno tre anni, se laureati;

     da almeno cinque anni, se diplomati.

     La commissione procederà, con il criterio della scelta comparativa, alla classifica degli ufficiali così trasferiti, con i pari grado in servizio permanente effettivo nominati guardiamarina o promossi sottotenenti di vascello nello stesso anno in cui si effettua il trasferimento.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.