§ 46.8.3e - Legge 28 novembre 1940, n. 1773.
Modificazioni alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del regio esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:28/11/1940
Numero:1773


Sommario
Art. 1.      Alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali del regio esercito, quale risulta modificata dalla legge 22 dicembre [...]
Art. 2.      L'art. 3 è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 6 è sostituito dai seguenti
Art. 4.      Sono iscritti d'ufficio alla "cassa ufficiali": gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio; gli ufficiali fuori quadro [...]
Art. 5.      Per gli ufficiali fuori quadro e fuori organico che siano stati trasferiti nella riserva ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 104 della [...]
Art. 6.      Agli ufficiali provenienti dal congedo provvisorio collocati a riposo ed iscritti nei ruoli della riserva con diritto a pensione vitalizia, l'indennità supplementare è [...]
Art. 7.      La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1940-XVIII


§ 46.8.3e - Legge 28 novembre 1940, n. 1773. [1]

Modificazioni alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del regio esercito.

(G.U. 11 gennaio 1941, n. 8).

 

Disposizioni transitorie

 

     Art. 1.

     Alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali del regio esercito, quale risulta modificata dalla legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2183, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

 

          Art. 2.

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "Sono iscritti d'ufficio alla "cassa ufficiali":

     "gli ufficiali del regio esercito in servizio permanente (i marescialli d'Italia e i generali d'armata fino al compimento del sessantottesimo anno di età)”;

     "i cappellani militari in servizio permanente e le autorità ecclesiastiche cui spetta l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le forze armate delle Stato, con diritto a pensione vitalizia ai sensi della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, durante il tempo in cui permangono in tale posizione e durante il tempo del richiamo quando, essendo cessati dalla posizione stessa, sono richiamati in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 6 è sostituito dai seguenti:

     "L'indennità supplementare è corrisposta, agli ufficiali che ne hanno diritto, al compimento dell'ottavo anno di permanenza nella riserva, purchè il collocamento in tale posizione dia diritto a pensione vitalizia.

     "Qualora allo scadere del suddetto periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di sessantacinque anni l'indennità è corrisposta al compimento di tale età”.

     "Agli ufficiali che cessano dal servizio permanente perchè collocati in congedo assoluto, con diritto a pensione vitalizia, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del trasferimento in tale posizione".

 

          Art. 4.

     Sono iscritti d'ufficio alla "cassa ufficiali": gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio; gli ufficiali fuori quadro durante la loro permanenza in tale posizione; gli ufficiali fuori organico durante i loro eventuali richiami in servizio, purchè disposti con decreto registrato alla corte dei conti e di durata non inferiore a tre mesi.

 

          Art. 5.

     Per gli ufficiali fuori quadro e fuori organico che siano stati trasferiti nella riserva ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 104 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del regio esercito, il periodo trascorso nelle posizioni di fuori quadro o di fuori organico è considerato utile agli effetti del computo degli otto anni stabiliti dal primo comma dell'art. 3 della presente legge.

     Agli ufficiali fuori quadro e fuori organico che non abbiano chiesto il trasferimento nella riserva entro il 1° luglio 1940-XVIII e agli ufficiali in ausiliaria trasferiti nella riserva ai sensi dell'art. 99, comma terzo, della citata legge sullo stato degli ufficiali, la indennità supplementare è corrisposta al cessare del godimento dell'indennità di posizione ausiliaria prevista dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

     Per gli ufficiali in ausiliaria che siano trasferiti nella riserva ai sensi del quinto comma del citato art. 99 e che, dal 7 giugno 1934-XII, alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del regio esercito, sono stati collocati in ausiliaria per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di fuori quadro o di fuori organico o sono stati collocati in ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo per aver raggiunto i limiti di età stabiliti dalla legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito, i periodi di tempo trascorsi nelle categorie di fuori quadro o fuori organico e in ausiliaria sono utili agli effetti del computo degli otto anni richiesti dal primo comma dell'art. 3 della presente legge.

     Agli ufficiali che cessano dall'aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, perchè collocati a riposo con diritto a pensione vitalizia, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del collocamento in tale posizione.

 

          Art. 6.

     Agli ufficiali provenienti dal congedo provvisorio collocati a riposo ed iscritti nei ruoli della riserva con diritto a pensione vitalizia, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del collocamento in tale posizione.

     Agli ufficiali provenienti dal congedo provvisorio e costituiti in tale posizione prima dell'entrata in vigore della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, ai quali, perchè più favorevoli, continuino ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono collocati in tale posizione, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del collocamento a riposo dalla posizione di servizio ausiliario, con diritto a pensione vitalizia.

 

          Art. 7.

     La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1940-XVIII.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.