§ 46.8.37 - Legge 22 dicembre 1939, n. 2183.
Aggiornamenti alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del regio esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:22/12/1939
Numero:2183


Sommario
Art. 1.      La legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, concernente l'indennità supplementare per gli ufficiali del regio esercito, è integrata nel modo risultante dagli articoli che [...]
Art. 2.      All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi (Omissis)
Art. 3.      All'art. 4 è aggiunto il seguente comma (Omissis)
Art. 4.      All'art. 6 è aggiunto il seguente comma (Omissis)
Art. 5.      Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente articolo (Omissis)


§ 46.8.37 - Legge 22 dicembre 1939, n. 2183. [1]

Aggiornamenti alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del regio esercito.

(G.U. 21 febbraio 1940, n. 43)

 

 

     Art. 1.

     La legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, concernente l'indennità supplementare per gli ufficiali del regio esercito, è integrata nel modo risultante dagli articoli che seguono.

 

          Art. 2.

     All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi (Omissis).

 

          Art. 3.

     All'art. 4 è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 4.

     All'art. 6 è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 5.

     Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente articolo (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.