§ 46.8.34 - Legge 22 luglio 1939, n. 1225.
Varianti alle vigenti disposizioni sull'ordinamento della regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della regia marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:22/07/1939
Numero:1225


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 26 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, dopo la lett. e) è aggiunta la seguente (Omissis)
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 35 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      Nel secondo comma della lettera a) dell'art. 37 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti
Art. 4.      Dopo l'art. 37 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente (Omissis)
Art. 5.      Nella tabella A, annessa alla legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, la nota c), riguardante il tenente generale del corpo delle capitanerie di [...]
Art. 6.      L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 7.      Le lettere d), e) ed f del primo comma dell'art. 9 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni sono abrogate e [...]
Art. 8.      Il secondo e terzo comma dell'art. 10 del testo unico approvato con regio decreto 1° aprile 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai [...]
Art. 9.      Nel testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, dopo l'art. 55 è aggiunto il seguente (Omissis)
Art. 10.      Nella lettera g) del primo comma dell'art. 66 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, alle parole: "che non [...]
Art. 11.      Nel testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, dopo l'art. 85 è aggiunto il seguente (Omissis)
Art. 12.      Nel testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, dopo l'art. 99 è aggiunto il seguente (Omissis)
Art. 13.      Nella tabella n. 3 annessa al testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti
Art. 14.      Il ministro per la marina ha facoltà di indire - negli anni dal 1939 al 1941 incluso - oltre ai pubblici concorsi previsti dall'art. 40 della legge 8 luglio 1926-IV, n. [...]


§ 46.8.34 - Legge 22 luglio 1939, n. 1225. [1]

Varianti alle vigenti disposizioni sull'ordinamento della regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della regia marina.

(G.U. 31 agosto 1939, n. 203)

 

 

     Art. 1.

     Nell'art. 26 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, dopo la lett. e) è aggiunta la seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 35 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     Nel secondo comma della lettera a) dell'art. 37 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

     1ª variante. - Nel secondo periodo sono soppresse le parole (Omissis).

     2ª variante. - Il terzo periodo è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     Dopo l'art. 37 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 5.

     Nella tabella A, annessa alla legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, la nota c), riguardante il tenente generale del corpo delle capitanerie di porto è abrogata e sostituita dalla seguente (Omissis).

     Il tenente generale del corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge conserva ad personam il titolo di ispettore delle capitanerie di porto.

 

          Art. 6.

     L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 7.

     Le lettere d), e) ed f del primo comma dell'art. 9 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni sono abrogate e sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 8.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 10 del testo unico approvato con regio decreto 1° aprile 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 9.

     Nel testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, dopo l'art. 55 è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 10.

     Nella lettera g) del primo comma dell'art. 66 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, alle parole: "che non conseguono la laurea nei termini prescritti ai sensi del precedente art. 55" sono sostituite le altre (Omissis).

 

          Art. 11.

     Nel testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, dopo l'art. 85 è aggiunto il seguente (Omissis).

     Conseguentemente l'intestazione del titolo III del predetto testo unico è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 12.

     Nel testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, dopo l'art. 99 è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 13.

     Nella tabella n. 3 annessa al testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

     1ª variante. - Nell'annotazione dopo le parole "nominati tali in seguito a concorso fra laureati" sono aggiunte le altre (Omissis).

     2ª variante. - Nella parte della colonna "Periodo di permanenza nel grado" riguardante l'avanzamento da sottotenente a tenente del corpo delle armi navali è apposta la chiamata con la seguente annotazione: "Per i sottotenenti del corpo delle armi navali reclutati in base all'art. 37-bis della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, il periodo minimo di permanenza nel grado è di anni due".

     3ª variante. - Nella parte della colonna "Altre condizioni" riguardante l'avanzamento da sottotenente a tenente del corpo delle armi navali è apposta la seguente condizione: "Aver conseguito la laurea in ingegneria industriale per coloro che sono stati reclutati in base all'art. 37-bis della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni".

 

          Art. 14.

     Il ministro per la marina ha facoltà di indire - negli anni dal 1939 al 1941 incluso - oltre ai pubblici concorsi previsti dall'art. 40 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, concorsi straordinari per titoli ed esami per sottotenente o tenente commissario della regia marina in servizio permanente effettivo. Detti concorsi sono riservati, rispettivamente, ai sottotenenti e tenenti commissari di complemento delle forze armate, i quali, oltre a possedere il titolo di studio prescritto dal su citato art. 40 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, abbiano i seguenti requisiti:

     a) aver prestato almeno due o quattro anni di servizio da ufficiale commissario, a seconda che trattasi di concorsi fra sottotenenti o fra tenenti commissari di complemento;

     b) avere un'età non inferiore ai 28 anni, nè superiore ai 34, salvo gli aumenti previsti dall'art. 3 del regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

     I vincitori dei concorsi straordinari previsti dal precedente comma sono nominati sottotenenti o tenenti commissari della regia marina in servizio permanente effettivo. Essi non seguono il corso ed il tirocinio previsti dal secondo comma del su citato art. 40 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.