§ 46.8.30 - R.D.L. 14 marzo 1938, n. 882.
Aggiornamento delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:14/03/1938
Numero:882


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, in servizio permanente effettivo, in disponibilità, [...]
Art. 2.      Non sono soggetti all'obbligo di chiedere il regio assentimento per contrarre matrimonio
Art. 3.      L'ufficiale che, trovandosi in una delle posizioni previste dal precedente art. 1, contrae matrimonio religioso senza il regio assentimento o matrimonio non valido agli [...]
Art. 4.      Nel caso di imminente pericolo di vita, gli ufficiali nelle posizioni previste dal precedente art. 1, i quali abbiano prole naturale vivente o prole concepita, che [...]
Art. 5.      Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente decreto
Art. 6.      Sul ricorso degli ufficiali interessati i vincoli delle rendite già costituite a norma del regio decreto-legge 12 marzo 136, n. 1030, e sue successive modificazioni, [...]
Art. 7.      Con decreto reale da emanarsi, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la [...]
Art. 8.      Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1937 e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge


§ 46.8.30 - R.D.L. 14 marzo 1938, n. 882. [1]

Aggiornamento delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato

(G.U. 5 luglio 1938, n. 150)

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, in servizio permanente effettivo, in disponibilità, aspettativa o sospesi dall'impiego, nonché gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario non possono contrarre matrimonio senza avere prima ottenuto il Regio assentimento [2].

     Del pari non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento, gli ufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza "fuori quadro" e gli ufficiali della Regia marina "a disposizione" [3].

     Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza non possono ottenere il Regio assentimento prima di aver raggiunto il venticinquesimo anno di età [4].

     Gli ufficiali della Regia aeronautica, oltre al compimento del 25° anno di età devono aver prestato almeno un anno di servizio presso reparti di volo, se del ruolo naviganti, od aver trascorso almeno un anno di regolare servizio effettivo, se di altri ruoli [5].

 

          Art. 2.

     Non sono soggetti all'obbligo di chiedere il regio assentimento per contrarre matrimonio:

     a) gli ufficiali fuori organico del regio esercito, della regia marina e della regia guardia di finanza;

     b) gli ufficiali in congedo speciale della regia aeronautica;

     c) gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo del regio esercito, della regia marina della regia aeronautica, della regia guardia di finanza e della milizia nazionale della strada;

     d) gli ufficiali delle categorie in congedo.

 

          Art. 3.

     L'ufficiale che, trovandosi in una delle posizioni previste dal precedente art. 1, contrae matrimonio religioso senza il regio assentimento o matrimonio non valido agli effetti civili, cessa dal servizio permanente.

     La cessazione ha luogo in seguito a dichiarazione del tribunale supremo militare la quale attesti l'esistenza della contravvenzione.

 

          Art. 4.

     Nel caso di imminente pericolo di vita, gli ufficiali nelle posizioni previste dal precedente art. 1, i quali abbiano prole naturale vivente o prole concepita, che intendono legittimare, possono contrarre matrimonio senza aver ottenuto il regio assentimento, salvo i casi di impedimento contemplati dal codice civile.

     Ove il coniuge considerato in extremis sopravviva, l'ufficiale che non ottenga entro dieci mesi dalla celebrazione del matrimonio il regio assentimento, incorre nella cessazione dal servizio permanente, a norma del precedente art. 3.

 

          Art. 5.

     Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

 

          Art. 6.

     Sul ricorso degli ufficiali interessati i vincoli delle rendite già costituite a norma del regio decreto-legge 12 marzo 136, n. 1030, e sue successive modificazioni, nonché delle leggi precedenti sono dichiarati privi di effetto dal tribunale supremo militare.

 

          Art. 7.

     Con decreto reale da emanarsi, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica nonché con gli altri Ministri interessati, saranno stabilite le norme per l'esecuzione delle disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1937 e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così sostituito dall'articolo unico del D.Lgs.Lgt. 26 ottobre 1944, n. 507.

[3]  Comma così sostituito dall'articolo unico del D.Lgs.Lgt. 26 ottobre 1944, n. 507.

[4]  Comma così sostituito dall'articolo unico del D.Lgs.Lgt. 26 ottobre 1944, n. 507.

[5]  Comma aggiunto dall'articolo unico del D.Lgs.Lgt. 31 maggio 1945, n. 567.