§ 46.8.19 - Legge 23 maggio 1932, n. 739.
Computo degli anni di servizio per i collocamenti di autorità in ausiliaria


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:23/05/1932
Numero:739


Sommario
Art. unico.      Agli effetti della determinazione degli anni di servizio richiesti dalle leggi per i collocamenti di autorità in ausiliaria del personale militare, ed a riposo, senza [...]


§ 46.8.19 - Legge 23 maggio 1932, n. 739. [1]

Computo degli anni di servizio per i collocamenti di autorità in ausiliaria

(G.U. 4 luglio 1932, n. 152)

 

 

     Art. unico.

     Agli effetti della determinazione degli anni di servizio richiesti dalle leggi per i collocamenti di autorità in ausiliaria del personale militare, ed a riposo, senza domanda del personale militare e civile dello Stato, non si considerano gli aumenti di favore per campagne di guerra, salvo che concorra il consenso scritto degli interessati.

     La stessa norma si applica ai fini del raggiungimento del diritto al massimo della pensione di riposo da parte degli ufficiali che, per esclusione dall'avanzamento, siano da collocarsi in ausiliaria, fermo il periodo massimo di otto anni di cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, modificato dall'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1477.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.