§ 46.8.14 - R.D. 23 giugno 1930, n. 983.
Approvazione del regolamento al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni per il regio esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:23/06/1930
Numero:983


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'unito regolamento al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi del regio esercito, visto, d'ordine [...]


§ 46.8.14 - R.D. 23 giugno 1930, n. 983. [1]

Approvazione del regolamento al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni per il regio esercito.

(G.U. 31 luglio 1930, n. 178)

 

 

     Art. unico.

     E' approvato l'unito regolamento al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi del regio esercito, visto, d'ordine nostro, dai nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per le finanze.

 

Regolamento al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi per il Regio esercito.

 

     Capo I - UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

     § 1.

     Il supplemento di servizio attivo non è computabile agli effetti della determinazione dell'indennità una volta tanto dovuta agli ufficiali, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a pensione.

     § 2.

     Il decreto ministeriale per l'attribuzione degli stipendi (di cui all'art. 3 del testo unico) è emanato in seguito alla proposta fatta dagli enti che hanno in forza matricolare gli ufficiali.

     La proposta relativa agli aumenti di stipendi per il compimento di un periodo di anzianità di grado o di servizio, dovrà essere trasmessa al ministero tre mesi prima che l'interessato ne maturi il diritto; quella relativa ai nuovi stipendi in seguito a promozione, sarà invece trasmessa, con i relativi documenti, all'atto in cui la promozione stessa verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale”.

     § 3.

     I nuovi stipendi non potranno essere corrisposti agli ufficiali che ne abbiano maturato il diritto, prima che sia stato pubblicato il decreto relativo o che il ministero, con apposita lettera, non ne abbia autorizzato il pagamento.

     Nel caso di promozione, potranno intanto essere corrisposti subito lo stipendio minimo del nuovi grado e le altre competenze ad esso inerenti.

     § 4.

     Agli ufficiali collocati direttamente dal servizio permanente effettivo in aspettativa per riduzione di quadri, spettano i quattro quinti dello stipendio da essi goduto all'atto del collocamento in tale posizione.

     Detti ufficiali beneficieranno, sempre nella misura dei 4/5, degli aumenti che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio con lo stesso grado, e ciò sia per gli aumenti periodici, sia per gli aumenti che fossero apportati agli stipendi degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

     Le stesse norme valgono per gli ufficiali transitati in aspettativa per riduzione di quadri dalla cessata posizione ausiliaria speciale.

     La determinazione degli assegni loro dovuti (4/5 dello stipendio) è fatta in base alle disposizioni di cui all'art. 2 del regio decreto 29 novembre 1925, n. 2399.

     § 5.

     Per la determinazione degli stipendi in base all'anzianità di grado si deve tener conto, oltre che di quella risultante dall'annuario militare, anche delle eventuali variazioni verificatesi dopo la pubblicazione dell'annuario stesso. Nei riguardi degli ufficiali trasferiti di ruolo (art. 6 testo unico), l'anzianità di grado, ai fini della determinazione dello stipendio, non va computata dalla data di trasferimento nel nuovo ruolo, ma dalla data di promozione al grado stesso, anche se la data di trasferimento indicata nell'annuario militare sia posteriore a quella promozione.

     § 6.

     Dall'anzianità di servizio da ufficiale (art. 8 testo unico), ai fini della determinazione dello stipendio, deve dedursi il tempo in cui l'ufficiale sia stato:

     1) detenuto per condanna o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;

     2) detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della libertà personale;

     3) sospeso dall'impiego;

     4) in aspettativa per motivi privati.

     § 7.

     Nel servizio militare, prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale e da computarsi per metà, agli effetti della determinazione dello stipendio (art. 9 testo unico), è compreso anche il periodo trascorso nel grado di aspirante ufficiale.

     § 8.

     Il beneficio previsto dall'art. 10 del testo unico non è applicabile quando il servizio militare coincida con il corso legale degli studi universitari.

     Il beneficio stesso non è applicabile quando lo stipendio è determinato in base all'anzianità di grado.

     § 9.

     I periodi di assenza per qualsiasi motivo dal servizio in colonia non sono computabili per l'aumento all'anzianità utile (di grado e di servizio) agli effetti della determinazione degli stipendi.

     Sono tuttavia computati, agli effetti di cui al precedente comma, i periodi di viaggio da una colonia all'altra ed i periodi di aspettativa o di licenza di convalescenza, trascorsi effettivamente in colonia e dipendenti da cause di servizio coloniale.

     § 10.

     Il servizio prestato in colonia dagli ufficiali, anche come militari di truppa, è valutabile secondo le norme dell'art. 11 testo unico.

     § 11.

     Il tempo dall'ufficiale trascorso in colonia deve essere computato nel grado rivestito durante la permanenza nella colonia stessa.

     Se durante tale permanenza l'ufficiale consegua una o più promozioni, il tempo è computato distintamente per ciascun grado, fermo il concetto dell'art. 11 del testo unico e salvo l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

     § 12.

     Gli ufficiali in attesa di giudizio, sospesi dall'impiego, hanno diritto all'altra metà dello stipendio nel caso che il procedimento penale abbia termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato oppure, ammettendola, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte.

     § 13.

     In caso che l'ufficiale richiamato dall'aspettativa, dalla disponibilità o dalla sospensione dall'impiego assuma servizio con ritardo, per cause non imputabili all'amministrazione, la decorrenza degli assegni ha inizio dal giorno in cui l'ufficiale assume l'effettivo servizio.

     § 14.

     Quantunque lo stipendio cessi dal giorno successivo a quello della morte (art. 26 del testo unico), tuttavia, qualora il decesso dell'ufficiale avvenga il giorno 27 o dopo, non si promuovono azioni di ricupero per le giornate pagate in più fino al termine del mese.

     § 15.

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo (art. 27 testo unico) e quelli in aspettativa per riduzione quadri (art. 28 testo unico) godono l'aumento dell'indennità militare di lire 2100 tanto se ammogliati o vedovi con prole legittima o legittimata minore o inabile al lavoro, quanto se conviventi con figli naturali legalmente riconosciuti o adottivi, minori o inabili al lavoro. Tale trattamento economico avrà decorrenza dal giorno del legale riconoscimento, per i figli naturali, o dal giorno dell'adozione per quelli adottivi, salvo l'applicazione, pel pagamento degli arretrati, della prescrizione biennale obbligatoria.

     § 16.

     Gli ufficiali separati dalla moglie e senza prole hanno diritto a percepire l'aumento dell'indennità militare di lire 2100 di cui al precedente art. 15, solo nel caso che siano obbligati a passarle gli alimenti in seguito a sentenza definitiva.

     § 17.

     Le indennità militari speciali, contemplate negli art. 30 e 31 testo unico, sono sospese quando lo stipendio è sospeso o ridotto.

     § 18.

     La riduzione dell'indennità militare per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio, è stabilita nella seguente misura:

 

Sottotenente e gradi corrispondenti

L.

290

Tenente e gradi corrispondenti

"

310

Capitano, primo tenente e gradi corrispondenti

"

445

Maggiore, primo capitano e gradi corrispondenti

"

560

Tenente colonnello e gradi corrispondenti

"

625

Colonnello e gradi corrispondenti

"

675

Generale di brigata, maggior generale e gradi corrispondenti

"

735

Generale di divisione, tenente generale e gradi corrispondenti

"

780

 

     La riduzione dell'indennità per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio, è stabilita nella misura seguente:

 

Sottotenente e gradi corrispondenti

"

580

Tenente e gradi corrispondenti

"

620

Capitano, primo tenente e gradi corrispondenti

"

890

Maggiore, primo capitano e gradi corrispondenti

"

1120

Tenente colonnello e gradi corrispondenti

"

1250

Colonnello e gradi corrispondenti

"

1330

Generale di brigata, maggior generale e gradi corrispondenti

"

1470

Generale di divisione, tenente generale e gradi corrispondenti

"

1560

Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti

"

1700

Generale d'armata e gradi corrispondenti e superiori

"

2150

 

     § 19. [2].

     Per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti e superiori, per gli ufficiali dei CC. RR. e per gli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi, è sempre applicata la riduzione prevista per gli ufficiali con alloggio gratuito non di servizio.

     § 20.

     L'assegno per spese di rappresentanza non può in nessun caso essere corrisposto ad ufficiali che rivestano grado inferiore a quello di colonnello (tabella I annessa al testo unico) anche se eventualmente siano rivestiti, con decreto reale, delle funzioni di comandanti di corpo o di capi di servizio.

     Così pure non spetta, nella misura superiore, agli ufficiali della ripetuta tabella che vengano ad esercitare funzioni del grado immediatamente più elevato.

     § 21.

     Pel colonnello a disposizione che cessi da tale posizione e sia nominato comandante di corpo o capo di servizio, l'assegno per le spese di rappresentanza decorre dal giorno della effettiva assunzione delle relative funzioni.

     La stessa norma vige per il colonnello del servizio permanente effettivo richiamato dall'aspettativa, dalla licenza straordinaria o da una delle altre posizioni in cui lo stipendio sia sospeso o ridotto.

     § 22.

     L'assegno per spese di rappresentanza, stabilito dalla tabella I, del testo unico, viene corrisposto anche agli ufficiali richiamati dall'aspettativa per riduzione quadri, nei casi in cui essi vengano a ricoprire cariche previste nei ruoli organici, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo.

     § 23.

     Per la determinazione delle indennità mensili di alloggio spettanti agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, si applicano le norme fissate dall'apposito decreto del ministro per l'interno, emanato di concerto con quello delle finanze, a termini dell'art. 34 del testo unico, anche quando la relativa spesa sia a carico del bilancio della guerra.

     § 24.

     L'effettivo conferimento della razione foraggio, di cui all'art. 36 del testo unico, è subordinato al possesso del cavallo.

     § 25.

     Gli ufficiali che dopo una prima aspettativa non superiore a quattro mesi ne ottengano un'altra con la quale viene oltrepassato in complesso il detto periodo di tempo, perdono il diritto alla razione di foraggio per il tempo eccedente i primi quattro mesi.

     Però gli ufficiali collocati inizialmente in aspettativa per un periodo superiore a mesi 4 perdono il diritto alla razione di foraggio nel 30° giorno successivo a quello della pubblicazione o partecipazione del provvedimento, salvo che prima di tale termine essi riescano a disfarsi del cavallo.

     § 26.

     Gli ufficiali collocati in aspettativa senza indicazione di durata hanno il trattamento di cui al secondo comma dell'art. 38 del testo unico e cioè dovranno disfarsi del cavallo, perdendo il diritto alla razione foraggio al compimento del 4° mese di aspettativa.

     Se però prima di scadere il 4° mese venisse fissata la durata dell'aspettativa in un periodo superiore a quattro mesi, l'ufficiale dovrà disfarsi del cavallo al massimo entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

     § 27.

     L'equivalente delle razioni foraggio da corrispondersi in contanti a mente dell'art. 40 del testo unico sarà stabilito dal ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze, all'inizio di ogni esercizio finanziario e fatto conoscere mediante pubblicazione sul Giornale militare.

     § 28.

     La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 41 del testo unico non si applica agli ufficiali aventi diritto a razioni di foraggio richiamati dall'aspettativa, dalla sospensione o dalla disponibilità, per i quali l'indennità cavalli è ripristinata dal giorno dell'effettivo possesso del cavallo.

 

     Capo II - UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

     § 29.

     L'aumento dell'indennità militare di lire 2100 per la famiglia, spettante agli ufficiali in congedo provvisorio, art. 46 testo unico, compete anche a quelli che contraggono matrimonio o che riconoscano prole naturale o adottiva dopo il collocamento in tale posizione, ferme le modalità, in quest'ultimo caso, previste dal precedente § 15.

     § 30.

     Anche per gli ufficiali delle categorie in congedo, in caso di prima nomina, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 51 del testo unico.

     § 31.

     Lo stipendio spettante agli ufficiali richiamati dalle posizioni di congedo e dovuto a termini dell'art. 52 del testo unico (1° comma, prima parte), è quello indicato nell'art. 51 del testo unico stesso.

     § 32.

     Nel caso speciale previsto dall'art. 52 testo unico, ultimo comma, il supplemento del servizio attivo da corrispondersi sarà soltanto quello inerente al grado di ufficiale.

     § 33.

     I commissari di leva, anche se ammessi allo stipendio del grado superiore o promossi, conservano il diritto all'indennità militare e al supplemento di servizio attivo previsti per il grado che essi rivestivano all'atto della nomina a tale impiego.

     § 34.

     I commissari di leva, se vengono collocati in una delle posizioni previste dalla parte terza del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ricevono il trattamento economico inerente alle posizioni stesse.

     § 35.

     Per il tempo che gli ufficiali delle categorie in congedo hanno passato in servizio coloniale da computarsi in base agli articoli 11, 12, 13 e 14 testo unico, valgono le norme esecutive di cui ai paragrafi 9, 10 e 11.

     § 36.

     L'assegno per spese di rappresentanza, spettante agli ufficiali richiamati dal congedo a termine dell'art. 59 del testo unico, è regolato con le norme contenute nei precedenti paragrafi 20, 21 e 22.

     § 37.

     Gli ufficiali delle categorie in congedo, chiamati in servizio con assegni, hanno diritto, durante la permanenza agli arresti di rigore ed agli arresti in fortezza per punizione disciplinare, al trattamento economico interno previsto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, fermo il disposto dell'art. 51 del testo unico.

     § 38.

     L'ufficiale delle categorie in congedo, chiamato in servizio con assegni, ove sia sospeso dal grado perchè detenuto sia pure in attesa di giudizio, perde il diritto a qualsiasi competenza.

     § 39.

     Il periodo di novanta giorni per il pagamento degli assegni interi agli ufficiali delle categorie in congedo richiamati in servizio con assegni e ammalati in casa per infermità dipendenti da cause di servizio (primo comma art. 64 testo unico) deve intendersi come limite massimo per tale concessione, mentre quello minimo è determinato dall'intervenuta guarigione. L'ente che amministra l'ufficiale in tali condizioni dovrà quindi periodicamente accertarsi, nei modi che crederà più opportuni, ogni quindici giorni, dello stato della malattia, per averne norma o per la sospensione o per la continuazione degli assegni fino al limite dei novanta giorni. - Le disposizioni di cui agli articoli 64, 65 e 66 testo unico, nonchè le norme del precedente comma, si applicano anche agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina.

 

     Capo III - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE

     § 40.

     Le norme degli articoli 2 e 73, secondo comma, del testo unico valgono anche per gli altri sottufficiali, nei riguardi della quota di aumento sulla paga prevista dal regio decreto 31 marzo 1925, n. 363.

     § 41.

     Le determinazioni degli stipendi e delle paghe per i sottufficiali e militari di truppa fatte dai corpi, hanno immediata esecuzione.

     Per quanto riguarda i marescialli e gradi corrispondenti dovranno inoltre essere inviate ai comandi di corpo d'armata le copie dei relativi atti dispositivi corredate della copia del foglio matricolare, per la revisione e le eventuali rettificazioni.

     § 42.

     Un estratto conforme dell'atto dispositivo che determina lo stipendio o la paga, dovrà rimanere allegato al foglio matricolare del sottufficiale cui si riferisce. Da tale atto dovranno risultare tutti i dati presi in esame per la determinazione di cui al precedente § 41.

     Soltanto dopo l'approvazione del comando del corpo d'armata la determinazione dello stipendio dovrà formare oggetto di variazione matricolare.

     § 43.

     Il tempo intercedente tra la data di arruolamento e quella di presentazione alle armi, durante il quale il militare è rimasto in congedo, non va computato ai fini dell'anzianità di servizio per la determinazione degli stipendi e delle paghe.

     § 44.

     I periodi di tempo non computabili agli effetti dell'anzianità di grado dei sottufficiali in S.P.E. e quindi non computabili agli effetti delle paghe e degli stipendi (art. 79 testo unico) sono i seguenti:

     1) il tempo di detenzione per condanna penale o in attesa di giudizio seguito da condanna penale, se questo tempo supera un mese;

     2) il tempo di sospensione dal grado, nel caso previsto dalla lettera a) del § 65 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, quando il procedimento penale sia seguito da condanna, o nel caso previsto dalla lettera b) del medesimo § 65;

     3) il tempo trascorso in congedo illimitato;

     4) il tempo passato in licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio per più di sei mesi consecutivi;

     5) il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia.

     § 45.

     Per il tempo che i sottufficiali hanno passato in servizio coloniale da computarsi in base agli articoli 11, 12, 13 e 14 testo unico (art. 82 detto testo), valgono le norme esecutive di cui ai paragrafi 9, 10 e 11.

     § 46.

     Per la cessazione degli stipendi spettanti agli aiutanti di battaglia ed ai marescialli di tutte le armi e corpi, compresi quelli dell'arma dei carabinieri reali, dovranno applicarsi anche le norme indicate nel precedente § 14.

     § 47.

     Il conguaglio per stabilire l'assegno ad personam, dovuto ai sottufficiali per effetto dell'art. 85 del testo unico, deve essere fatto fra il trattamento economico già goduto per stipendio e paga, indennità militare, indennità caroviveri e ogni altro emolumento avente carattere di assegno fisso e continuativo, e il trattamento spettante per tali titoli nella promozione al grado superiore, compresa quella di ufficiale. Pertanto l'assegno ad personam sarà commisurato alla differenza fra il complesso degli assegni fissi del nuovo grado, computati nel modo suddetto, e il complesso degli assegni fissi che il sottufficiale percepiva precedentemente.

     § 48.

     I sottufficiali ed altri militari indicati nell'art. 86 testo unico, sospesi dal grado perchè sottoposti a giudizio penale, percepiranno gli assegni sospesi se il giudizio stesso è seguito da condanna.

     § 49.

     La paga giornaliera dei caporali e soldati (eccettuati i musicanti e maniscalchi) e degli allievi carabinieri è sospesa, oltre che nei casi indicati nel testo unico, durante i giorni di permanenza nelle infermerie del corpo.

     § 50.

     Agli effetti del trattamento economico di cui all'art. 91 del testo unico i figli naturali, se legalmente riconosciuti, e i figli adottivi, sono considerati alla stregua dei figli legittimi o legittimati.

     Detto trattamento non può decorrere che dalla data del riconoscimento o dell'adozione e ad ogni modo non oltre i due anni dalla data della domanda.

     § 51.

     Per i sottufficiali dei CC. RR. ammogliati oppure vedovi con figli legittimi o legittimati minori o inabili al lavoro, o naturali riconosciuti o adottivi, minori o inabili al lavoro, l'indennità militare è aumentata di lire 1700 annue sia se provvisti di alloggio, come se percipienti l'indennità di alloggio di cui all'art. 97 del testo unico.

     § 52.

     Per i sottufficiali di cui al § precedente e per quelli dei reali carabinieri separati dalla moglie e senza prole, per quanto riguarda l'aumento della indennità militare, valgono le norme del precedente § 16.

     § 53.

     La riduzione dell'indennità militare per i marescialli collocati in aspettativa per infermità, di cui all'art. 93 testo unico, non si applica sull'aumento di lire 1700 stabilito per la famiglia in virtù dell'ultimo capoverso dell'art. 92 del testo unico stesso.

     § 54.

     L'indennità vestiario di cui all'art. 94 testo unico è corrisposta a semestri maturati, nei mesi di giugno e dicembre, per ogni giornata in cui è dovuta la paga intera.

     Per le altre modalità dovranno essere tenuti presenti gli articoli 541 e seguenti del regolamento d'amministrazione approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443.

     § 55.

     Il diritto alla differente indennità d'alloggio, stabilita pei sottufficiali dei reali carabinieri dall'art. 97 testo unico, nei casi di trasferimento da un centro minore di 250.000 abitanti ad altro con 250.000 abitanti e più e viceversa, decorre dall'arrivo alla nuova sede.

 

     Capo IV - SOTTUFFICIALI RICHIAMATI DAL CONGEDO

     § 56.

     Nel caso speciale previsto dall'art. 100, ultimo comma, del testo unico, il supplemento di servizio attivo da corrispondersi sarà soltanto quello inerente al grado di sottufficiale.

     § 57.

     Nella determinazione degli stipendi per i sottufficiali richiamati dal congedo (art. 101 testo unico) dovranno tenersi presenti le norme dell'art. 79 testo unico e del precedente § 44.

     § 58.

     Per il tempo che i sottufficiali richiamati dal congedo hanno passato in servizio coloniale, da computarsi in base agli articoli 11, 12, 13 e 14 testo unico (art. 102 detto testo) valgono le norme esecutive di cui ai paragrafi 9, 10 e 11.

     § 59.

     Per i sottufficiali richiamati dal congedo, lo stipendio decorre dal giorno della effettiva assunzione in servizio ed ha termine da quello successivo al ricollocamento in congedo.

     § 60.

     Ai marescialli richiamati dal congedo non compete l'indennità speciale (lire 700 annue) che è stabilita dalla tabella II annessa al testo unico pei marescialli in servizio sedentario, anche se avessero fruita l'indennità stessa alla data del loro congedamento.

     § 61.

     I sottufficiali richiamati dal congedo perdono il trattamento di cui sono provvisti in ogni circostanza di sospensione dal servizio, salvo le eccezioni di cui all'art. 106 testo unico.

 

     Capo V - DISPOSIZIONI COMUNI

     § 62.

     Salvo i casi tassativamente previsti e consentiti da disposizioni speciali di legge, non è ammesso il cumulo degli assegni militari con altre retribuzioni per impieghi presso altre amministrazioni dello Stato, province, comuni, istituti pubblici, corpi morali legalmente riconosciuti e qualsiasi altra amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato.

     § 63.

     Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa non spettano assegni di sorta da parte dell'amministrazione della guerra, se il trattamento economico loro dovuto è corrisposto interamente da altra amministrazione dello Stato (art. 107 testo unico).

     § 64.

     Qualunque sia la data di concessione o commutazione di medaglia al valore o di onorificenza dell'ordine militare di Savoia, il relativo trattamento economico previsto dall'art. 108 testo unico non potrà essere riferito che alla data in cui il trattamento stesso venne stabilito o aumentato.

     § 65.

     A ciascuna medaglia al valor militare, qualunque sia il numero di esse, va annesso il soprassoldo stabilito dall'art. 108 testo unico.

     § 66.

     Per il trattamento economico previsto per le medaglie e le onorificenze dell'ordine militare di Savoia concesse alle bandiere, valgono le norme di cui ai precedenti paragrafi 64 e 65.

     § 67.

     A complemento delle disposizioni dell'art. 109 testo unico relative alle ritenute sugli assegni, si debbono tener presenti quelle dell'art. 2 della legge n. 335 del 30 giugno 1908 sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi.

     § 68.

     L'applicazione delle prescrizioni previste dall'art. 110 del testo unico è assolutamente obbligatoria.

     Anche per i minori non emancipati e per gli interdetti si applica la prescrizione biennale di cui allo stesso art. 110 del testo unico, allorchè gli uni e gli altri siano, a norma di legge, integrati nella capacità giuridica e rappresentati dai rispettivi tutori.

     La prescrizione si compie per mancata domanda o per trascurata esazione da parte del creditore.

     Nei rapporti amministrativi, qualunque domanda o sollecitazione scritta, effettivamente provata, basta a interrompere la prescrizione.

     § 69.

     Nel caso di promozione con effetto retroattivo di ufficiali ricollocati in congedo prima della pubblicazione sul Bollettino ufficiale del relativo decreto, la data di decorrenza per richiedere le competenze è costituita da quella della partecipazione fatta agli interessati dagli enti competenti.

 

     Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

     § 70.

     Il beneficio di cui all'art. 112 del testo unico è consentito in favore degli ufficiali nominati dopo aver compiuto il 36° anno di età, sempre che il decreto di nomina non faccia risalire l'anzianità di grado ad epoca anteriore al compimento dell'età sopra precisata.

     § 71.

     Il servizio prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi e presso tutti gli enti vari mobilitati alla dipendenza del comando supremo di cui al secondo comma dell'art. 115 del testo unico dà diritto alle agevolazioni previste dall'articolo stesso, anche se trattasi di reparti, comandi, ecc. dislocati in territorio fuori della zona di guerra.

     § 72.

     Per le agevolazioni di cui al paragrafo precedente non sarà tenuto conto del tempo trascorso in zona territoriale, dall'ufficiale, per l'istruzione delle reclute.

     § 73.

     Agli effetti della determinazione degli assegni non possono considerarsi come malattie dipendenti dalla guerra (art. 115 testo unico) quelle preesistenti, anche se si siano aggravate durante la guerra.

     § 74.

     Debbono considerarsi malattie preesistenti e soltanto aggravate durante la guerra anche quelle riconosciute provenienti da cause di servizio ai soli fini della pensione.

     § 75.

     Le ricompense al valore che danno diritto all'abbreviazione di due anni, di cui alla lettera a) dell'art. 117 del testo unico, sono:

     la medaglia di bronzo, d'argento e d'oro al valor militare; le decorazioni dell'ordine militare dei Savoia; l'avanzamento a scelta per merito di guerra e la croce di guerra al valor militare.

     Sono pure da considerarsi insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto encomi, pubblicati sul Bollettino ufficiale, e coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune e che tuttavia abbiano diritto alla commutazione della conseguita ricompensa in croce di guerra al valor militare.

     § 76.

     I benefici di cui agli articoli 115, 116 e 117 del testo unico debbono essere concessi, senza eccezione di sorta, senza limite di tempo:

     1) agli ufficiali e sottufficiali in servizio al 1° aprile 1922, nel grado da essi rivestito a detta data, senza distinzione di categoria;

     2) agli ufficiali e sottufficiali delle categorie in congedo, già tali al 1° aprile 1922 in occasione del loro primo richiamo alle armi, indipendentemente dal grado rivestito al 1° aprile 1922;

     3) agli ufficiali e sottufficiali nominati tali dopo il 31 marzo 1922.

     § 77.

     I benefici di guerra si perdono, di regola, con la promozione al grado superiore, salvo le eccezioni previste dal testo unico.

     § 78.

     I benefici di guerra possono essere goduti anche in più volte (ma sempre nel grado ricoperto all'atto in cui i benefici stessi vengono concessi) ove il servizio risulti interrotto per congedo o per altri motivi. Agli effetti di cui sopra, non deve farsi alcuna distinzione fra ufficiali in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo, fermo il disposto dell'art. 51 testo unico.

     § 79.

     Agli ufficiali che dopo il 1° aprile 1922 passarono ad un grado inferiore dovrà essere corrisposta - quando per promozione o per reinscrizione al primitivo ruolo conseguiranno di nuovo il grado ricoperto alla predetta data - quella parte dei benefici di guerra di cui essi eventualmente non poterono godere a causa della retrocessione dal grado.

     Tale norma, però, giusta l'art. 24 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, è applicabile soltanto a coloro che rivestivano il grado di ufficiale al 24 maggio 1915.

     § 80.

     Le indennità professionali e di servizio speciale, conservate a termine dell'art. 123 del testo unico, sono suscettibili di aumento nei casi e nella misura previsti dalle disposizioni rimaste in vigore in esecuzione del secondo comma dell'articolo 178 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     § 81.

     Il trattamento previsto dall'art. 42 del testo unico per i primi capitani, si riferisce unicamente agli ufficiali che rivestono tale qualifica.

     § 82.

     I maggiori, i tenenti colonnelli, i colonnelli e i generali di brigata, e gradi corrispondenti, che, anteriormente al 1° dicembre 1923, hanno già maturato il diritto allo stipendio rispettivamente di lire 14.200, 15.400, 16.400 e 17.900, sono ammessi, dalla predetta data, al godimento dell'ultimo stipendio per essi stabilito dalla tabella I annessa al testo unico.

     § 83.

     I marescialli maggiori e gradi corrispondenti, che anteriormente al 1° dicembre 1923 hanno maturato il diritto allo stipendio di lire 9000, 9500, 10.000 e non potrebbero conseguire, alla stessa data, i corrispondenti stipendi di lire 9500, 10.200, 10.900 della tabella II annessa al testo unico, beneficieranno dell'aumento di un anno all'anzianità di servizio utile per lo stipendio, giusta le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 49 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     La disposizione di cui al precedente comma è applicabile:

     a) ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti i quali, al 1° dicembre 1923, hanno compiuto 25, 29, 32 anni di servizio utile per lo stipendio e che perciò sono ammessi dalla stessa data rispettivamente allo stipendio di lire 9500, 10.200, 10.900;

     b) ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti, i quali al 1° dicembre 1923 hanno compiuto 28 o 31 anni di servizio utile per lo stipendio e che perciò saranno ammessi rispettivamente allo stipendio di lire 10.200 o 10.900, quando compiranno 29 o 32 anni di servizio utile per lo stipendio.

     La disposizione stessa non è applicabile nè ai marescialli del regio esercito di altri gradi nè ai marescialli, di qualunque grado, dei carabinieri reali.

     § 84.

     Il beneficio di cui al precedente § 83 è concesso una volta tanto e solo nel caso che la determinazione dello stipendio sia fatta in base alla anzianità di servizio.

     Stabilito però al 1° dicembre 1923 lo stipendio computando tale beneficio, successivamente la determinazione degli stipendi pel compimento di un periodo di anzianità di servizio non deve più farsi calcolando nuovamente il beneficio in parola, ma soltanto l'anzianità di tempo utile, secondo le norme in vigore (art. 75 e seguenti testo unico).

     § 85.

     L'aumento all'indennità militare concessa dal regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, deve essere compreso nel riassorbimento dell'assegno personale, tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali di cui al secondo alinea dell'art. 190 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     § 86.

     Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali le indennità di alloggio di cui all'art. 34 testo unico hanno effetto a partire dal 1° luglio 1927.

     Per il periodo dall'8 ottobre 1919 al 30 giugno 1927, agli ufficiali dell'arma dei carabinieri ammogliati o celibi che non fruirono di alloggio in natura, sono corrisposte, in misura ridotta del 60 per cento, le differenze risultanti fra le indennità di alloggio percepite e quelle che in occasione della prima applicazione del regio decreto 3 agosto 1928, n. 1886, sono state per essi rispettivamente stabilite dal decreto ministeriale 10 settembre 1928.

     § 87.

     I militari, effettivi al soppresso corpo invalidi e veterani, trattenuti con o senza impiego, avranno il trattamento economico eguale a quello di tutti gli altri pari grado del regio esercito e conserveranno i seguenti assegni speciali di cui godono a carico dello Stato nel corpo invalidi e veterani, con le stesse norme vigenti al 16 febbraio 1924:

     a) supplemento al soldo giornaliero per i caporali e soldati del corpo invalidi e veterani stabilito dal n. 91 dello specchio 3° annesso al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, modificato dal regio decreto 2 luglio 1922, n. 1050;

     b) supplemento al soldo giornaliero di lire 0,25 per gli invalidi di qualsiasi grado (sottufficiali e militari di truppa) del corpo invalidi e veterani stabilito dal n. 92 dello specchio 3° annesso al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, cumulabile, pei caporali e soldati, con quello del n. 91 dello specchio stesso;

     c) quota giornaliera di lire 0,05 quando, per la specialità del servizio cui i militari del corpo sono destinati, non possono approfittare delle spese fatte in comune pel bucato, barbiere e pulizia personale.

     § 88. - Sono abrogati il regolamento sugli stipendi e assegni fissi pel regio esercito, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882 e successive modificazioni, nonchè le disposizioni che contrastano con quelle del presente regolamento.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Paragrafo così sostituito dall'art. unico del R.D. 5 settembre 1940, n. 1478.