§ 46.8.6 - R.D.L. 15 luglio 1926, n. 1345 .
Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:15/07/1926
Numero:1345


Sommario
Art. 1.      Ai militari che prestano servizio di volo nella regia aeronautica i quali in seguito ad incidente di volo subìto in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente [...]
Art. 2.      Ove dall'incidente di volo sia derivata la morte del militare, l'indennizzo, con i relativi aumenti da computarsi a norma del precedente art. 1, è concesso alla vedova [...]
Art. 3.      Con decreto del ministro per le finanze saranno inscritti nel bilancio del ministero dell'aeronautica - prelevandoli da altre assegnazioni - i fondi occorrenti per [...]


§ 46.8.6 - R.D.L. 15 luglio 1926, n. 1345 [1] .

Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie.

(G.U. 11 agosto 1926, n. 185)

 

 

     Art. 1.

     Ai militari che prestano servizio di volo nella regia aeronautica i quali in seguito ad incidente di volo subìto in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibile alle categorie prima e terza della tabella A allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è concesso, per una volta tanto, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla annessa tabella vistata, d'ordine nostro, dal ministro per l'aeronautica, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati nella regia aeronautica, in servizio di volo.

     Nel computo degli anni di servizio di volo, ai fini della disposizione del precedente comma, la frazione di mesi sei e giorni uno è calcolata per un anno intero.

     Per i militari in congedo che compiono esercitazioni di allenamento o di addestramento previste dal regio decreto 21 giugno 1925, n. 1943, l'indennizzo sarà aumentato di tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi sono stati richiamati per allenamento o addestramento.

 

          Art. 2.

     Ove dall'incidente di volo sia derivata la morte del militare, l'indennizzo, con i relativi aumenti da computarsi a norma del precedente art. 1, è concesso alla vedova ed agli orfani, e, in mancanza, ai genitori ed ai collaterali, secondo le norme e con le condizioni stabilite, per la liquidazione delle pensioni, dal testo unico di leggi approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Con decreto del ministro per le finanze saranno inscritti nel bilancio del ministero dell'aeronautica - prelevandoli da altre assegnazioni - i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° luglio 1926, e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 

     Tabella

Grado

Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico

Generale di squadra aerea

55.000

Generale di divisione aerea

50.000

Generale di brigata

40.000

Colonnello

35.000

Tenente colonnello

32.000

Maggiore

29.000

Capitano

26.000

Tenente

23.000

Sottotenente

21.000

Maresciallo di 1ª classe

19.000

Maresciallo di 2ª classe

18.000

Maresciallo di 3ª classe

17.000

Sergente maggiore

15.000

Sergente

13.000

Primo aviere

9.000

Aviere scelto

8.500

Aviere

8.000

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Convertito in legge dalla L. 5 agosto 1927, n. 1835.