§ 46.8.3 - R.D.L. 4 maggio 1925, n. 775 .
Somministrazione degli alloggi da parte dei comuni alle truppe di passaggio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:04/05/1925
Numero:775


Sommario
Art. 1.      I compensi giornalieri per gli alloggi somministrati dai comuni agli ufficiali ed alle truppe del regio esercito e della regia armata, stabiliti nella tariffa annessa [...]
Art. 2.      Tali compensi potranno essere riveduti annualmente, modificando la tariffa per decreto reale, da emanarsi dal ministero della guerra, di concerto coi ministri per le [...]
Art. 3.      Le somministrazioni di alloggi militari, previste nella legge stessa, sono del pari dovute dai comuni ai personali della regia aeronautica, della regia guardia di [...]
Art. 4.      L'esonero di comuni montani, previsto dall'art. 9 del citato decreto-legge, potrà essere accordato solo eccezionalmente, con determinazione del ministero della guerra, [...]


§ 46.8.3 - R.D.L. 4 maggio 1925, n. 775 [1] .

Somministrazione degli alloggi da parte dei comuni alle truppe di passaggio.

(G.U. 2 giugno 1925, n. 127)

 

 

     Art. 1.

     I compensi giornalieri per gli alloggi somministrati dai comuni agli ufficiali ed alle truppe del regio esercito e della regia armata, stabiliti nella tariffa annessa alla su menzionata legge, sono elevati al 400 per cento.

 

          Art. 2.

     Tali compensi potranno essere riveduti annualmente, modificando la tariffa per decreto reale, da emanarsi dal ministero della guerra, di concerto coi ministri per le finanze, per l'interno e per la marina, sentito il consiglio di Stato.

 

          Art. 3.

     Le somministrazioni di alloggi militari, previste nella legge stessa, sono del pari dovute dai comuni ai personali della regia aeronautica, della regia guardia di finanza e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

 

          Art. 4.

     L'esonero di comuni montani, previsto dall'art. 9 del citato decreto-legge, potrà essere accordato solo eccezionalmente, con determinazione del ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Convertito in legge dalla L. 21 marzo 1926, n. 597.