§ 46.8.2 - R.D. 18 novembre 1920, n. 1626.
Estensione ai militari del regio esercito e della regia marina delle nuove disposizioni sulle pensioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/11/1920
Numero:1626


Sommario
Art. 1.      La ritenuta di cui all'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie seconda), sugli stipendi ed i maggiori assegni fissi e personali degli ufficiali del regio [...]
Art. 2.      Gli ufficiali del regio esercito e della regia marina, che comunque cessino dal servizio per provvedimento di autorità o per disposizione di legge, acquistano diritto a [...]
Art. 3.      Il limite di venticinque anni di servizio, richiesto per il collocamento a riposo dall'art. 12 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, dall'art. 1° del decreto [...]
Art. 4.      I caporali e soldati del regio esercito ed i sottocapi e comuni del corpo reali equipaggi, i quali contino quindici anni di servizio utile, e siano affetti da infermità [...]
Art. 5.  [2]
Art. 6.      I militari di qualsiasi grado del regio esercito e della regia marina che, anteriormente alla loro assunzione in servizio per via di regolare arruolamento o di nomina, [...]
Art. 7.      La pensione annua spettante agli ufficiali del regio esercito e della regia marina è uguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi percepiti nell'ultimo [...]
Art. 8.      La pensione ordinaria di riposo dei militari del regio esercito e della regia marina non può in nessun caso superare lire 12.000, nè deve essere inferiore a lire 900 [...]
Art. 9.  [3]
Art. 10.      Per quanto non si provvede dal presente decreto a riguardo dei sottufficiali e militari di truppa del regio esercito e della regia marina, vengono applicate le [...]
Art. 11.      I caporali e i caporali maggiori del regio esercito (esclusa l'arma dei carabinieri reali) ed i comuni di prima e seconda classe del corpo reale equipaggi godono [...]
Art. 12.      Il limite di anni venti, di cui ai due primi comma dell'art. 96 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, viene ridotto ad anni quindici di servizio utile
Art. 13.      La vedova del militare del regio esercito o della regia marina morto dopo venti anni di servizio utile, o del militare pensionato, che abbia contratto matrimonio durante [...]
Art. 14.      La pensione spettante alla vedova o ai figli minorenni del militare di qualsiasi grado del regio esercito o della regia marina, pensionato o morto in attività di [...]
Art. 15.      La pensione spettante alla vedova ed agli orfani dei militari di qualsiasi grado del regio esercito o della regia marina, comunque cessati dal servizio per provvedimento [...]
Art. 16.      La pensione o l'assegno alla vedova o ai figli dell'ufficiale del regio esercito o della regia marina, morto nella posizione di servizio ausiliario, sono computati [...]
Art. 17.      La pensione alle persone di famiglia indicate nell'articolo 14, superstiti del militare di qualsiasi grado del regio esercito o della regia marina che abbia perduto la [...]
Art. 18.  [5]
Art. 19.      La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue lire 600: e quella alla vedova, oppure ai soli orfani, non inferiore a lire 500
Art. 20.      A coloro che liquideranno la pensione in base al presente decreto non è dovuto l'assegno mensile stabilito dal regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304. Nel caso, però, che [...]
Art. 21.      Sono abrogati, in quanto già non lo siano
Art. 22.      Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1919
Art. 23.      Alle famiglie dei militari indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo è esteso, per ogni suo effetto, il regio decreto 25 gennaio 1920, n. 106
Art. 24.      Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali dei gradi sottoindicati le aliquote indicate nella tabella A di cui all'art. 7 del presente decreto hanno vigore dal 1° [...]
Art. 25.      Gli ufficiali del regio esercito e della regia marina, già in posizione di servizio ausiliario al 1° ottobre 1919 (data di entrata in vigore del presente decreto), [...]
Art. 26.      Sono estese ai militari del regio esercito e della regia marina, in quanto siano ad essi applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 7 [...]


§ 46.8.2 - R.D. 18 novembre 1920, n. 1626. [1]

Estensione ai militari del regio esercito e della regia marina delle nuove disposizioni sulle pensioni.

(G.U. 26 novembre 1926, n. 279)

 

 

     Art. 1.

     La ritenuta di cui all'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie seconda), sugli stipendi ed i maggiori assegni fissi e personali degli ufficiali del regio esercito e della regia marina è fissata nella misura del 6 per cento degli stipendi ed assegni predetti.

     La stessa ritenuta si applica pure:

     a) sull'assegno provvisorio di pensione degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario;

     b) su qualsiasi altra competenza dei militari di ogni grado, valutabile agli effetti della pensione, e che non ne sia esente per espressa disposizione di legge.

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali del regio esercito e della regia marina, che comunque cessino dal servizio per provvedimento di autorità o per disposizione di legge, acquistano diritto a pensione vitalizia di riposo quando abbiano almeno venti anni di servizio utile.

     Lo stesso diritto e nella stessa condizione di servizio compete agli ufficiali nei casi di collocamento a riposo su domanda:

     a) per infermità, che li renda inabili a continuare od a riassumere il servizio;

     b) per avere raggiunti i limiti di età stabiliti dagli art. 9 e 10 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Il limite di venticinque anni di servizio, richiesto per il collocamento a riposo dall'art. 12 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, dall'art. 1° del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1588, e dall'art. 1° del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 170, è ridotto ad anni venti di servizio utile.

     Restano fermi in anni venticinque di servizio utile per gli ufficiali inferiori, ed in anni trenta per gli ufficiali superiori e generali, i limiti del servizio richiesti dalle norme vigenti pel collocamento a riposo od in posizione ausiliaria d'autorità, per anzianità di servizio.

 

          Art. 4.

     I caporali e soldati del regio esercito ed i sottocapi e comuni del corpo reali equipaggi, i quali contino quindici anni di servizio utile, e siano affetti da infermità incurabili non provenienti dal servizio, che li rendano inabili a continuare nel servizio medesimo, hanno diritto a conseguire pensione di riforma.

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6.

     I militari di qualsiasi grado del regio esercito e della regia marina che, anteriormente alla loro assunzione in servizio per via di regolare arruolamento o di nomina, abbiano prestato servizio di carattere continuativo anche in più periodi, di straordinario, avventizio e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base altesto unico 21 febbraio 1895, n. 70, possono chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore alla età di diciotto anni.

     I militari che si avvarranno di tale facoltà saranno sottoposti ad una ritenuta straordinaria, pari a quella stabilita dall'art. 1, commisurata allo stipendio iniziale di ruolo, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi con le modalità stabilite per gli impiegati civili col regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1920, n. 835.

 

          Art. 7.

     La pensione annua spettante agli ufficiali del regio esercito e della regia marina è uguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime 4000 lire della media stessa, oltre a tanti cinquantesimi sopra la rimanente somma.

     Però, per gli ufficiali dei gradi ed armi o corpi sottoindicati, e pei farmacisti militari, la pensione viene liquidata in base alle aliquote di cui nelle seguenti tabelle A e B.

     Le pensioni per ferite o infermità contratte per causa di servizio sono calcolate in base alle aliquote indicate nelle colonne num. 2 e 3 delle tabelle medesime, a qualsiasi arma o corpo appartenga l'ufficiale.

 

          Art. 8.

     La pensione ordinaria di riposo dei militari del regio esercito e della regia marina non può in nessun caso superare lire 12.000, nè deve essere inferiore a lire 900 annue.

     Per gli ufficiali la pensione ordinaria di riposo non può, inoltre, superare i nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.

 

          Art. 9. [3]

 

          Art. 10.

     Per quanto non si provvede dal presente decreto a riguardo dei sottufficiali e militari di truppa del regio esercito e della regia marina, vengono applicate le disposizioni per essi in vigore al 1° ottobre 1919, e successive.

     Pei caporali e soldati del regio esercito, e pei sottocapi e comuni del corpo reale equipaggi, la tabella II annessa al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e la tabella III, quale fu modificata dall'art. 8 della legge 2 luglio 1911, n. 621, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti tabelle (Omissis).

 

          Art. 11.

     I caporali e i caporali maggiori del regio esercito (esclusa l'arma dei carabinieri reali) ed i comuni di prima e seconda classe del corpo reale equipaggi godono dell'aumento del quinto sulla pensione, qualora abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.

     I sottocapi del corpo reale equipaggi godono dell'aumento di un quinto, se contino sei anni di servizio effettivo nel proprio grado.

 

          Art. 12.

     Il limite di anni venti, di cui ai due primi comma dell'art. 96 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, viene ridotto ad anni quindici di servizio utile.

     Con tali modificazioni, il predetto articolo è esteso agli ufficiali dispensati dal servizio di autorità.

     Gli ufficiali eliminati dai ruoli, rimossi, destituiti e che cessino dal servizio per effetto di condanna, che non importi la perdita del diritto a pensione, hanno diritto ai tre quarti dell'assegno temporaneo o vitalizio spettante ai riformati.

 

          Art. 13.

     La vedova del militare del regio esercito o della regia marina morto dopo venti anni di servizio utile, o del militare pensionato, che abbia contratto matrimonio durante il servizio attivo permanente (servizio effettivo, disponibilità, aspettativa), ha diritto alla pensione, quando non sia stata pronunciata e non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per colpa di lei, e quando, inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che il militare aveva compiuto l'età di cinquant'anni, esso sia anteriore di due anni almeno al giorno della cessazione dal servizio attivo permanente, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, oppure la morte sia dovuta a causa di servizio.

     Gli orfani del militare morto dopo venti anni di servizio utile, e quelli del militare pensionato, che abbia contratto matrimonio durante il servizio attivo permanente, hanno diritto alla pensione finchè siano minorenni e le figlie minorenni siano inoltre nubili.

     E' pareggiata alla prole orfana di entrambi i genitori quella di madre contro la quale sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale.

     (Omissis) [4].

     Restano ferme pei militari tutte le disposizioni di legge relative all'autorizzazione a contrarre matrimonio.

 

          Art. 14.

     La pensione spettante alla vedova o ai figli minorenni del militare di qualsiasi grado del regio esercito o della regia marina, pensionato o morto in attività di servizio, per cause non dipendenti dal medesimo, è stabilita in base ad una quota della pensione liquidata, o che sarebbe spettata al militare, nella misura seguente:

     1) vedova: 50 per cento;

     2) orfani soli: in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o più orfani, 60 per cento;

     3) vedova con figli da lei avuti dal matrimonio col militare: con un figlio, 60 per cento; con due figli, 65 per cento; con tre figli, 70 per cento; con quattro figli, o più figli, 75 per cento;

     4) vedova con figli da lei avuti dal matrimonio col militare, e figli di precedente matrimonio del marito: il 50 per cento alla vedova ed ai figli propri, ed il 25 per cento, cumulativamente, ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

     Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli si procederà alla modificazione della misura della pensione colle norme precedenti.

 

          Art. 15.

     La pensione spettante alla vedova ed agli orfani dei militari di qualsiasi grado del regio esercito o della regia marina, comunque cessati dal servizio per provvedimento di autorità, o per disposizione di legge, riformati, eliminati dai ruoli, rimossi, destituiti, o che abbiano cessato dal servizio per effetto di condanna, la quale non porti la perdita del diritto a pensione, è liquidata in base alle quote stabilite dall'art. 14.

     La vedova e gli orfani dell'ufficiale provvisto di assegno temporaneo hanno diritto alla riversibilità dell'assegno, secondo le quote stabilite dallo stesso art. 14, fino al compimento del tempo pel quale l'assegno era dovuto.

     Le vedove e gli orfani dei militari morti in servizio prima di avere acquistato diritto a pensione di riposo sono, per la liquidazione della loro pensione o del loro assegno temporaneo, considerati come vedove ed orfani di militari riformati.

 

          Art. 16.

     La pensione o l'assegno alla vedova o ai figli dell'ufficiale del regio esercito o della regia marina, morto nella posizione di servizio ausiliario, sono computati secondo le quote stabilite dall'art. 14 in base alla pensione definitiva di riposo che poteva spettare all'ufficiale al momento della morte.

     Il diritto della vedova a pensione è subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto prima del trasferimento del marito nella posizione ausiliaria, e che non vi sia stata sentenza definitiva di separazione per colpa di lei.

     Nel caso, però, che all'atto del matrimonio, l'ufficiale avesse compiuta l'età di cinquant'anni, tale diritto è subordinato altresì alla condizione che il matrimonio sia anteriore di due anni almeno alla data del trasferimento nella posizione di servizio ausiliario, salvo che sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, oppure la morte sia dovuta a causa di servizio.

 

          Art. 17.

     La pensione alle persone di famiglia indicate nell'articolo 14, superstiti del militare di qualsiasi grado del regio esercito o della regia marina che abbia perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, è stabilita, col minimo del 50 per cento, in base alle quote dell'articolo stesso, applicate al massimo di pensione, che avrebbe potuto spettare al militare, qualunque sia la durata dei servizi da lui prestati, e tenuto presente (quando il massimo non risulta da tabelle) il disposto dell'art. 15, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497.

     Uguale trattamento spetta ai genitori, fratelli e sorelle del militare defunto, nei casi stabiliti dalla legge 19 aprile 1906, n. 135, e successive modificazioni.

 

          Art. 18. [5]

 

          Art. 19.

     La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue lire 600: e quella alla vedova, oppure ai soli orfani, non inferiore a lire 500.

 

          Art. 20.

     A coloro che liquideranno la pensione in base al presente decreto non è dovuto l'assegno mensile stabilito dal regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304. Nel caso, però, che la maggiore pensione percepita, rispetto a quella che sarebbe spettata in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore, risultasse inferiore al detto assegno, verrà corrisposta soltanto la differenza.

 

          Art. 21.

     Sono abrogati, in quanto già non lo siano:

     a) gli art. 71, 74, 75, 76, 77, 85, 90, 104, 105, 108, 114, 115 e 130 del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, nonchè la tabella n. 11 annessa al medesimo;

     b) l'art. 1° della legge 14 luglio 1907, n. 482;

     c) l'art. 1° della legge 27 giugno 1909, n. 375;

     d) gli art. 8 e della legge 2 luglio 1911, n. 621, per quanto concerne i soli sottocapi e comuni del corpo reale equipaggi;

     e) il capoverso dell'art. 178 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e gli art. 30 e 130 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603;

     f) ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

 

          Art. 22.

     Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1919.

     Esso si applica:

     a) agli ufficiali del regio esercito e della regia marina in servizio attivo permanente (servizio effettivo, disponibilità ed aspettativa), in posizione di servizio ausiliario e in congedo provvisorio al 1° ottobre 1919;

     b) ai sottufficiali e militari di truppa del regio esercito e della regia marina in servizio alla data suddetta, o successivamente richiamati.

     Norme speciali di pensione saranno stabilite pei militari del regio esercito e della r. marina assunti in servizio dopo il 1° ottobre 1919.

 

          Art. 23.

     Alle famiglie dei militari indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo è esteso, per ogni suo effetto, il regio decreto 25 gennaio 1920, n. 106.

 

          Art. 24.

     Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali dei gradi sottoindicati le aliquote indicate nella tabella A di cui all'art. 7 del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1920.

     Pel tempo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1919 vengono applicate ai predetti ufficiali le aliquote di cui nella seguente tabella C:

 

 

 

Sopra

GRADI

Sopra le prime

ogni rimanente

 

L. 4000

somma

 

 

 

Sottotenente

1/36

1/45

Tenente

1/35

1/44

Capitano

1/35

1/44

Maggiore

1/37

1/46

Tenente colonnello

1/40

1/50

 

          Art. 25.

     Gli ufficiali del regio esercito e della regia marina, già in posizione di servizio ausiliario al 1° ottobre 1919 (data di entrata in vigore del presente decreto), possono optare pel trattamento di pensione stabilito dalle disposizioni anteriori al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, ed in tal caso continueranno ad essere sottoposti alle ritenute stabilite da quelle disposizioni per gli assegni di pensione, anzichè alla ritenuta di cui all'art. 1°, lettera a), del presente decreto.

 

          Art. 26.

     Sono estese ai militari del regio esercito e della regia marina, in quanto siano ad essi applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1920, n. 835.

     Con decreto reale sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto e successive con quelle delle precedenti leggi, non abrogato, riguardanti le pensioni dei militari.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 del R.D. 21 novembre 1923, n. 2480.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 del R.D. 21 novembre 1923, n. 2480.

[4] Comma abrogato dall'art. 12 del R.D. 21 novembre 1923, n. 2480.

[5] Articolo abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20.