§ 46.7.20 - D.M. 31 marzo 2003, n. 117.
Regolamento concernente l'ordinamento dell'Istituto di studi militari marittimi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:31/03/2003
Numero:117


Sommario
Art. 1.  Istituzione e compiti
Art. 2.  Comandante
Art. 3.  Struttura organica
Art. 4.  Direzione corsi
Art. 5.  Coadiutori
Art. 6.  Relatore
Art. 7.  Consiglio di istituto
Art. 8.  Direzione del supporto
Art. 9.  Direzione del servizio di commissariato
Art. 10.  Obiettivi formativi
Art. 11.  Ufficiali frequentatori
Art. 12.  Esami di fine corso
Art. 13.  Equipollenza del corso normale di stato maggiore
Art. 14.  Attestato
Art. 15.  Dimissioni, rinvii e allontanamenti
Art. 16.  Corsi vari
Art. 17.  Finalità del Centro
Art. 18.  Struttura ordinativa


§ 46.7.20 - D.M. 31 marzo 2003, n. 117. [1]

Regolamento concernente l'ordinamento dell'Istituto di studi militari marittimi.

(G.U. 28 maggio 2003, n. 122)

 

 

     IL MINISTRO DELLA DIFESA

     Visto il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, che detta disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, e in particolare l'articolo 2 e l'allegato D, n. 15, che prevedono l'istituzione con decreto del Ministro della difesa dell'Istituto di studi militari marittimi, demandando al Capo di stato maggiore di Forza armata l'adozione dei provvedimenti organizzativi conseguenti;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985, recante nuovo ordinamento dell'Istituto di guerra marittima;

     Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento della Marina militare;

     Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa;

     Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245, riguardante il regolamento recante norme concernenti l'ordinamento dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/5913/D-VIII.12 del 5 febbraio 2003);

     Sulla proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

 

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Istituzione e compiti

     1. E' istituito, con sede a Venezia, l'Istituto di studi militari marittimi, di seguito denominato Istituto, ente non dipartimentale posto alle dipendenze dell'Ispettore delle scuole della Marina militare, con il compito di curare:

     a) la formazione intesa al perfezionamento professionale degli ufficiali in servizio permanente della Marina anche in vista della loro destinazione ad incarichi di stato maggiore e la formazione complementare per gli ufficiali superiori;

     b) lo studio, la ricerca e la sperimentazione nei settori della formazione superiore degli ufficiali e dello sviluppo di tematiche strategiche, operative e ordinamentali di interesse della Marina militare.

     2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettera a), l'Istituto, secondo programmi approvati dall'Ispettore delle scuole sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della Marina, organizza corsi, tra i quali il corso normale di stato maggiore della Marina militare, seminari ed esercitazioni intesi a:

     a) completare, armonizzare e valorizzare, in un'ottica unitaria, le professionalità acquisite dagli ufficiali dei vari corpi;

     b) approfondire la conoscenza della strategia marittima e dei problemi di politica navale, promovendo attività di scambio con istituti nazionali e internazionali paritetici;

     c) ampliare le conoscenze professionali e culturali degli ufficiali in vista degli incarichi da ricoprire e della frequenza di corsi superiori interforze ed internazionali.

     3. Per l'insegnamento di materie di livello universitario possono essere stipulate convenzioni con università, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Marina.

     4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettera b), nell'ambito dell'Istituto è costituito il Centro per gli studi militari marittimi.

 

          Art. 2. Comandante

     1. L'incarico di comandante dell'Istituto è conferito dal Capo di stato maggiore della Marina ad un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio.

     2. L'ammiraglio comandante:

     a) dirige ed è responsabile del corretto svolgimento di tutte le attività dell'Istituto;

     b) propone all'Ispettore delle scuole i programmi dei corsi e delle attività di studio e di ricerca e il piano dello sviluppo didattico;

     c) nel quadro delle direttive del Capo di stato maggiore della Marina e previa autorizzazione dell'Ispettore delle scuole designa i collaboratori esterni militari e civili per gli incarichi di insegnamento e di studio non assolvibili dal personale docente assegnato all'Istituto e mantiene i contatti con le università, gli istituti di cultura marittima e i paritetici istituti di formazione militare marittima e interforze nazionali ed esteri, necessari al coordinamento e allo sviluppo delle attività didattiche e di studio;

     d) è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal direttore dei corsi.

 

          Art. 3. Struttura organica

     1. L'Istituto è organicamente strutturato nelle seguenti direzioni e servizi, dipendenti dall'ammiraglio comandante:

     a) la direzione corsi, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, responsabile della funzione formazione;

     b) la direzione supporto, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, responsabile della funzione supporto;

     c) la direzione del servizio di commissariato, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta, responsabile delle attività amministrative e della gestione del denaro e dei materiali;

     d) il servizio di assistenza spirituale, retto da un cappellano militare, responsabile delle pratiche relative al culto e dell'assistenza religiosa.

     2. All'Istituto è assegnato il seguente personale, che forma il quadro permanente della struttura:

     ufficiali per le esigenze didattiche;

     ufficiali, sottufficiali, militari di truppa e personale civile per le esigenze funzionali, di supporto e logistiche.

     3. La dotazione organica complessiva di personale non può eccedere le 330 unità, suddivise in 210 militari e 120 civili.

     4. La ripartizione del personale nelle direzioni e nei servizi è definita nella tabella organica dell'Istituto, approvata dal Capo di stato maggiore della Marina.

 

          Art. 4. Direzione corsi

     1. La direzione corsi ha l'incarico di pianificare e gestire i corsi dell'Istituto e curarne il corretto svolgimento.

     2. Il direttore dei corsi esprime la valutazione finale degli ufficiali frequentatori, elaborata anche sulla base dei giudizi sul profitto formulati dal Consiglio d'istituto. Salve particolari esigenze didattiche non ricopre incarichi d'insegnamento.

 

          Art. 5. Coadiutori

     1. I coadiutori sono ufficiali superiori provvisti di idonea preparazione culturale, professionale e didattica, assegnati nel numero stabilito dallo Stato maggiore della Marina in relazione alle esigenze didattiche e di studio. Essi ricevono dal direttore dei corsi, dal quale dipendono, incarichi organizzativi e di insegnamento e sono tenuti a curare l'aggiornamento individuale e dei programmi riguardo alla disciplina di competenza, al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica.

     2. Il direttore dei corsi può avvalersi di coadiutori aggiunti non appartenenti all'organico dell'Istituto, designati dallo Stato maggiore della Marina fra gli ufficiali della Marina militare in servizio o in congedo, particolarmente competenti in specifiche materie.

 

          Art. 6. Relatore

     1. Il relatore è un ufficiale superiore che dipende dal direttore dei corsi e ha il compito di gestire le attività necessarie allo svolgimento dei corsi.

 

          Art. 7. Consiglio di istituto

     1. Il Consiglio di istituto è organo consultivo dell'ammiraglio comandante, che lo presiede, ed è composto dal direttore dei corsi, dagli ufficiali coadiutori e dall'ufficiale relatore, che assolve le funzioni di segretario.

     2. Il Consiglio di istituto ha i seguenti compiti:

     a) predisporre i programmi dei corsi;

     b) valutare l'attività didattica;

     c) elaborare il piano di sviluppo didattico;

     d) deliberare su ogni altro argomento che il comandante sottoponga al suo esame.

     3. Il Consiglio, con composizione ristretta al direttore dei corsi e ai coadiutori, concorre alla valutazione del profitto dei frequentatori.

 

          Art. 8. Direzione del supporto

     1. La direzione del supporto ha il compito di gestire le attività necessarie, dal punto di vista logistico, al corretto funzionamento dell'Istituto. Ha alle proprie dipendenze i seguenti servizi:

     a) servizio affari generali, con il compito di curare tutte le attività relative alla difesa del comprensorio, alla gestione dei mezzi navali ed automobilistici a disposizione e all'assistenza logistica alle unità navali presenti in sede;

     b) servizio dettaglio, con il compito di gestire le pratiche personali del personale dipendente, di curare i servizi di guardia giornalieri e di gestire gli alloggi a disposizione;

     c) servizio sanitario, con il compito di assicurare l'assistenza sanitaria nell'ambito dell'Istituto, provvedendo anche ad effettuare capillare opera di informazione e prevenzione;

     d) servizio lavori generali, con il compito di provvedere alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti di pertinenza nel comprensorio dell'Istituto.

 

          Art. 9. Direzione del servizio di commissariato

     1. La direzione del servizio di commissariato ha il compito di svolgere le attività relative all'impiego dei fondi e all'acquisizione dei materiali e quelle di consulenza dell'ammiraglio comandante in materia di giustizia e disciplina.

 

Capo II

 

Corso normale di stato maggiore della Marina militare

 

          Art. 10. Obiettivi formativi

     1. L'Ispettore delle scuole, in base alle direttive emanate dal Capo di stato maggiore della Marina, definisce annualmente gli obiettivi del corso normale di stato maggiore della Marina militare.

     2. Il corso normale di stato maggiore della Marina militare ha lo scopo di far acquisire agli ufficiali la capacità di contribuire all'ideazione, alla pianificazione e alla conduzione, secondo il corpo di appartenenza, delle attività di stato maggiore relative a comandi navali complessi e a organismi militari marittimi centrali e periferici, nazionali, esteri e internazionali e la capacità necessaria per l'esercizio di funzioni direttive complesse.

 

          Art. 11. Ufficiali frequentatori

     1. Alla frequenza del corso normale di stato maggiore sono destinati ufficiali dei ruoli normali rivestiti di massima del grado di capitano di corvetta o tenente di vascello.

     2. In base alle direttive del Capo di stato maggiore della Marina possono essere ammessi alla frequenza del corso ufficiali del ruolo speciale, funzionari civili dell'Amministrazione della difesa, ufficiali di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato ed ufficiali di Stati esteri.

 

          Art. 12. Esami di fine corso

     1. Al termine del corso normale di stato maggiore i frequentatori sono sottoposti ad esami finali. I criteri di valutazione vertono sull'esame delle singole prove effettuate durante la frequenza del corso, nonché sulla discussione di una tesi preventivamente assegnata al frequentatore dal Consiglio di istituto. Le votazioni delle singole prove sono espresse in trentesimi. La sufficienza è stabilita in diciotto trentesimi.

     2. Coloro che non superino l'esame di fine corso possono chiedere di ripetere il corso. L'ammissione ad un corso successivo ha luogo su determinazione dell'Ispettore delle scuole, sentito l'ammiraglio comandante che esprime, in base al rendimento offerto, un giudizio complessivo sull'interesse dimostrato e sulle potenzialità dei frequentatori.

 

          Art. 13. Equipollenza del corso normale di stato maggiore

     1. L'equipollenza al corso normale di stato maggiore della Marina militare di analoghi corsi svolti presso omologhi istituti di Forze armate estere o di organismi internazionali è determinata dal Capo di stato maggiore della Marina.

 

          Art. 14. Attestato

     1. Ai frequentatori che superano il corso è rilasciato l'apposito attestato a firma del comandante dell'Istituto ed è conferito il titolo "Istituto studi militari marittimi".

 

          Art. 15. Dimissioni, rinvii e allontanamenti

     1. I frequentatori che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, siano rimasti assenti per un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo dei giorni di durata del corso, interrompono la frequenza del corso stesso e non sono ammessi agli esami finali. Tali frequentatori sono ammessi d'autorità a ripeterlo in una successiva sessione.

     2. Eventuali dimissioni dal corso normale di stato maggiore per gravi mancanze disciplinari ovvero per manifesto scarso rendimento nelle attività formative sono disposte dal Capo di stato maggiore della Marina, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole. Tali dimissioni comportano l'inammissibilità a frequentare altre sessioni del corso in oggetto.

 

Capo III

 

Attività formativa complementare

 

          Art. 16. Corsi vari

     1. Il Capo di stato maggiore della Marina dispone lo svolgimento presso l'Istituto di corsi e seminari formativi per ufficiali con varie finalità e vari indirizzi culturali e professionali.

     2. I corsi e i seminari hanno lo scopo di accrescere la preparazione culturale e professionale dei frequentatori e si svolgono secondo le modalità previste dalle monografie dei singoli corsi, approvate dall'Ispettore delle scuole.

     3. Qualora i corsi prevedano una valutazione finale, essa viene formulata dal Consiglio di istituto, sulla base sia delle singole prove effettuate dal frequentatore durante il corso stesso, sia dell'esito dell'esame finale.

     4. La sufficienza è stabilita in diciotto trentesimi.

 

Capo IV

 

Centro per gli studi militari marittimi

 

          Art. 17. Finalità del Centro

     1. Il Centro per gli studi militari marittimi ha la funzione di polo culturale della Marina militare per studi e ricerche nei campi delle materie specificamente trattate nei corsi dell'Istituto, ed in particolare della geopolitica, della strategia marittima e delle tematiche di cultura marittima.

     2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 il Centro provvede a:

     a) organizzare colloqui, seminari e cicli di conferenze;

     b) promuovere studi presso istituti universitari e di ricerca nei campi d'interesse della Marina militare;

     c) redigere e diffondere pubblicazioni periodiche contenenti articoli sulle tematiche d'interesse;

     d) curare la raccolta di documentazione per gli studi dei frequentatori dell'Istituto, aperto anche a studiosi e ricercatori esterni.

 

          Art. 18. Struttura ordinativa

     1. Il Centro è costituito ed ha sede presso l'Istituto ed è posto, tramite il direttore dei corsi, alle dipendenze dell'ammiraglio comandante che, su direttiva del Capo di stato maggiore della Marina, ne stabilisce annualmente le principali attività elaborando il programma degli studi e delle ricerche.

     2. Il comandante dell'Istituto, sentito l'Ispettore delle scuole, affida la direzione del Centro ad un coadiutore provvisto di alta competenza in materia di studi strategici.

     3. La direzione del Centro può:

     a) costituire gruppi di studio formati da ufficiali del quadro permanente ed eventualmente da frequentatori dei corsi e da altro personale militare e civile;

     b) affidare a ricercatori qualificati, attraverso apposite convenzioni, ricerche da pubblicare e diffondere a cura della Marina militare, secondo le direttive del Capo di stato maggiore della Marina, ai fini della promozione e della diffusione della cultura navale.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.