§ 46.7.19 - Legge 9 ottobre 1967, n. 913.
Modifiche ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della Marina militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:09/10/1967
Numero:913


Sommario
Art. 1.      I quadri: I. - Ruolo normale del Corpo di stato maggiore; III. - Ruolo normale del Corpo del genio navale, riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata [...]
Art. 2.      All'onere di lire 3,45 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1967 sarà provveduto mediante eguale riduzione del capitolo 2321 dello stato di previsione della spesa [...]


§ 46.7.19 - Legge 9 ottobre 1967, n. 913. [1]

Modifiche ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della Marina militare.

(G.U. 19 ottobre 1967, n. 262)

 

 

     Art. 1.

     I quadri: I. - Ruolo normale del Corpo di stato maggiore; III. - Ruolo normale del Corpo del genio navale, riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne rispettivamente gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali generali del genio navale sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 3,45 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1967 sarà provveduto mediante eguale riduzione del capitolo 2321 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.