§ 46.7.17 - D.M. 8 giugno 2001, n. 323.
Regolamento recante modalità di attribuzione all'Accademia navale delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:08/06/2001
Numero:323


Sommario
Art. 1.      1. Le funzioni dell'Accademia di sanità militare interforze relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo [...]
Art. 2.      1. Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 1 viene effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. [...]


§ 46.7.17 - D.M. 8 giugno 2001, n. 323. [1]

Regolamento recante modalità di attribuzione all'Accademia navale delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel Corpo sanitario della Marina militare

(G.U. 9 agosto 2001, n. 184)

 

 

     Art. 1.

     1. Le funzioni dell'Accademia di sanità militare interforze relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario della Marina militare sono attribuite all'Accademia navale a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 e sono svolte secondo le disposizioni che ne disciplinano l'attività.

 

          Art. 2.

     1. Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 1 viene effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, per l'ammissione ai corsi delle accademie militari.

     2. Gli allievi ammessi all'Accademia navale frequentano i corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea con indirizzo sanitario presso le università statali con le quali l'Amministrazione della difesa stipula apposite convenzioni e con le modalità stabilite dalle stesse convenzioni.

     3. Durante gli studi universitari gli allievi seguono corsi complementari di materie professionali secondo programmi definiti dallo Stato maggiore della Marina.

     4. Agli allievi si applicano le disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Accademia navale.

     5. Le modalità organizzative per l'attuazione del presente regolamento vengono stabilite dallo Stato maggiore della Marina.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.