§ 46.7.f - Legge 25 agosto 1940, n. 1302.
Modificazioni agli articoli 36 e 37 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della regia marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:25/08/1940
Numero:1302


Sommario
Art. 1.      Il terzo comma dell'art. 36 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dai seguenti
Art. 2.      La lettera b) dell'art. 37 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni è abrogata e sostituita come segue


§ 46.7.f - Legge 25 agosto 1940, n. 1302. [1]

Modificazioni agli articoli 36 e 37 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della regia marina.

(G.U. 24 settembre 1940, n. 224).

 

 

     Art. 1.

     Il terzo comma dell'art. 36 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dai seguenti:

     "Possono altresì essere reclutati fra gli ufficiali subalterni di vascello di complemento che, avendo ottime note caratteristiche, sono ammessi, a domanda, dal ministero ad un esame di concorso sulle materie dell'ultimo corso di vascello della regia accademia navale e ne risultino vincitori.

     "A detto concorso sono ammessi coloro che sono in servizio continuativo dalla data della nomina a guardiamarina:

     "da almeno un anno, se laureati e provenienti dai corsi preliminari navali;

     "da almeno due anni, se laureati;

     "da almeno quattro anni, se diplomati".

 

          Art. 2.

     La lettera b) dell'art. 37 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni è abrogata e sostituita come segue:

     "b) dai giovani laureati in ingegneria civile, industriale, o navale e meccanica, per gli ufficiali del genio navale, ed in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica, in chimica, in chimica industriale o in fisica per gli ufficiali delle armi navali, che non abbiano oltrepassato il ventottesimo anno di età.

     "Il ministro per la marina ha, però, facoltà di disporre che i concorsi siano di volta in volta limitati ad una o più delle categorie di laureati sopra specificate.

     "Nel caso di ammissione di più categorie di laureati, il ministro per la marina ha anche facoltà di stabilire nei relativi bandi di concorso ed in relazione alle esigenze organiche e di servizio dei corpi del genio navale o delle armi navali, il numero dei posti riservato a ciascuna categoria e di determinare, volta per volta, criteri di preferenza nell'assunzione in servizio per i laureati appartenenti ad una data categoria.

     "Nel caso in cui, per effetto della preventiva ripartizione dei posti fra le categorie ammesse, il numero di quelli assegnati ad una categoria non fosse coperto, il ministro per la marina potrà completare tale numero con candidati idonei di altra categoria.

     "Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti e, dopo un breve corso militare presso la regia accademia navale, possono essere inviati a compiere corsi speciali sia presso l'accademia navale che presso le università del regno o altri enti od istituti per completare la loro cultura professionale.

     "Detti corsi sono, però, obbligatori per i tenenti del genio navale di nuova nomina laureati in ingegneria civile o industriale. Gli ufficiali del genio navale e quelli delle armi navali, dopo il corso teorico, seguiranno altresì un tirocinio pratico a bordo di regie navi, della durata di un anno".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.