§ 46.7.c - Legge 3 giugno 1937, n. 1166.
Modificazione all'art. 16, lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della regia marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:03/06/1937
Numero:1166


Sommario
Art. 1.      La lettera g) dell'art. 16, comma A, della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della regia marina e sue successive modificazioni, è abrogata e sostituita [...]
Art. 2.      Per la prima applicazione della presente legge si osservano le seguenti norme


§ 46.7.c - Legge 3 giugno 1937, n. 1166. [1]

Modificazione all'art. 16, lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della regia marina.

(G.U. 24 luglio 1937, n. 170).

 

 

     Art. 1.

     La lettera g) dell'art. 16, comma A, della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della regia marina e sue successive modificazioni, è abrogata e sostituita dalla seguente:

     "g) gli ufficiali del C.R.E.M divisi nei seguenti ruoli: servizi nautici, servizi tecnici, servizi radiotelegrafici, servizi macchina e servizi contabili.

     "Il corpo degli ufficiali predetti comprende anche un sottotenente direttore del corpo musicale".

 

          Art. 2.

     Per la prima applicazione della presente legge si osservano le seguenti norme:

     a) gli ufficiali del C.R.E.M. in servizio permanente e delle categorie in congedo, iscritti nel ruolo "servizi tecnici" e provenienti dalla categoria "radiotelegrafisti" sono, con decreto del ministro per la marina, trasferiti nel nuovo ruolo "servizi radiotelegrafici";

     b) i quadri di avanzamento ai vari gradi di ufficiale del C.R.E.M. ruolo "servizi tecnici" per l'anno 1937 restano in vigore, ma sono scissi dal ministro per la marina, con suo decreto, in quadri per il ruolo "servizi tecnici" e quadri per il ruolo "servizi radiotelegrafici", seguendo i criteri di cui alla lettera a) del presente articolo.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.