§ 46.7.8 - Legge 25 febbraio 1956, n. 121 .
Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:25/02/1956
Numero:121


Sommario
Art. unico.      I giovani che abbiano superato gli esami di licenza presso le scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara, con sede in Roma, o presso la scuola di [...]


§ 46.7.8 - Legge 25 febbraio 1956, n. 121 [1].

Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto "Scilla".

(G.U. 23 marzo 1956, n. 69)

 

 

     Art. unico.

     I giovani che abbiano superato gli esami di licenza presso le scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara, con sede in Roma, o presso la scuola di avviamento dell'Istituto "Scilla" per l'educazione marinara degli orfani dei marinai e dei pescatori, con sede in Venezia, possono, a domanda e purchè in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, contrarre arruolamento volontario a premio con ferma di anni cinque nel Corpo equipaggi militari marittimi, con le seguenti facilitazioni:

     a) ammissione diretta, agli esami finali del corso ordinario, di cui all'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio conseguito, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialità del C.E.M.M. per le quali è previsto un corso ordinario della durata di un anno scolastico;

     b) ammissione, previo esame, alla frequenza del secondo anno del corso ordinario, di cui al suddetto art. 12, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio conseguito, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialità del C.E.M.M. per le quali è previsto un corso ordinario della durata di due anni scolastici.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Le disposizioni contenute nella presente legge, nelle parti riguardanti l'arruolamento nel CEMM dei giovani provenienti dall'istituto professionale per le attività marinare, con aggregata scuola di avviamento professionale ad indirizzo marinaro di Venezia, sono abrogate per effetto dell’art. 3 della L. 26 maggio 1969, n. 310.