§ 46.7.4 - R.D.L. 8 novembre 1928, n. 2482 .
Modificazioni alle leggi sull'ordinamento della regia marina e sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della regia marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:08/11/1928
Numero:2482


Sommario
Art. 1.      All'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, la tabella riguardante i limiti di età degli ufficiali della regia marina è sostituita dalla seguente (Omissis)
Art. 2.      I limiti di età di cui all'articolo precedente per gli ufficiali di stato maggiore verranno raggiunti nel modo seguente
Art. 3.      Limitatamente al quadriennio 1° gennaio 1929-1° gennaio 1933, ai capitani di fregata compresi nel quadro di avanzamento ed a quelli dichiarati idonei ma non compresi nel [...]
Art. 4.      Il limite di età dei maggiori generali del genio navale sarà ridotto a sessanta anni come segue
Art. 5.      Il limite di età per i colonnelli del genio navale sarà ridotto a cinquantotto anni nel modo seguente
Art. 6.      I limiti di età indicati nell'art. 1 per gli ufficiali delle armi navali si applicheranno dal 1° gennaio 1929 anche agli ufficiali provenienti dagli ufficiali di [...]
Art. 7.      La diminuzione dei limiti di età del maggiore generale medico, del maggiore generale commissario e del maggiore generale di porto sarà applicata dal 1° gennaio 1930
Art. 8.      Il ruolo organico degli ufficiali dello stato maggiore della regia marina, stabilito dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è fissato come segue
Art. 9.      Gli ultimi due commi dell'art. 23 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sono abrogati e sostituiti dai seguenti (Omissis)
Art. 10.      Il ruolo organico degli ufficiali delle armi navali, stabilito dalla tabella C allegata alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è fissato come segue
Art. 11.      Finchè il ruolo delle armi navali non sarà completo, i posti vacanti saranno temporaneamente occupati da altrettanti ufficiali di vascello, da considerarsi in [...]
Art. 12.      Il ruolo organico complessivo degli ufficiali del C.R.E.M., stabilito dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è fissato in 460, fermo restando in 180 [...]
Art. 13.      All'art. 36 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, è aggiunto il seguente comma (Omissis)
Art. 14.      Il comma a) dell'art. 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, è soppresso ed è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 15.      All'art. 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sono apportate le seguenti varianti
Art. 16.      L'ultimo comma dell'art. 45 è abolito ed è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 17.      Gli ufficiali del genio navale e delle armi navali, che avranno compiuto il primo anno di ingegneria nella regia accademia navale, saranno soggetti a norme analoghe a [...]
Art. 18.      Il ministro per la marina disporrà con suo decreto, di concerto col ministro per le finanze, la decorrenza degli aumenti e diminuzioni di ruoli previsti dal presente [...]
Art. 19.      All'art. 15 della legge n. 1179, in data 8 luglio 1926, è aggiunto il seguente comma (Omissis)
Art. 20.      L'art. 33 è modificato come segue (Omissis)
Art. 21.      In fine dell'art. 52 le parole "nel 1° quadro nel quale egli non fu compreso" sono sostituite con le parole (Omissis). 
Art. 22.      Nelle relative tabelle annesse alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, i periodi minimi di permanenza nel grado e di imbarco per i gradi sottoindicati sono sostituiti dai [...]
Art. 23.      Il ministero della marina ha facoltà di aumentare fino a trenta mesi il periodo di imbarco richiesto per l'avanzamento dei capitani di vascello a contrammiraglio
Art. 24.      I capitani di vascello cui non fu assegnato il comando del primo periodo o quello del secondo periodo, e quelli nelle condizioni previste dal n. 2, comma secondo [...]
Art. 25.      E' in facoltà del ministro per la marina di mantenere in servizio permanente fino al 53° anno quei capitani di fregata che, essendo idonei all'avanzamento, vengono [...]
Art. 26.      E' in facoltà del ministro per la marina di mantenere in servizio permanente fino al 53° anno di età quei capitani di fregata che, prima di avere l'assegnazione del [...]
Art. 27.      I capitani di fregata da trattenersi in servizio a norma dei due articoli precedenti non possono superare il numero di trenta, facendosi luogo, ove si verificasse [...]
Art. 28.      Nella colonna "Aliquote di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento" della tabella A, annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, in corrispondenza del grado di capitano di [...]
Art. 29.      E' in facoltà del ministro per la marina di mantenere in servizio permanente i capitani di corvetta esclusi definitivamente dall'avanzamento fino al limite di età del [...]
Art. 30.      Il ministro per la marina ha facoltà di richiedere alla commissione suprema di avanzamento, nella sua riunione per la formazione dei quadri ordinari di avanzamento da [...]
Art. 31.      All' art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione dei corpi consultivi della regia marina, approvato con regio decreto 19 luglio [...]
Art. 32.      E' in facoltà del ministro per la marina di dettare, di concerto col ministro per le finanze, norme esecutive per l'applicazione delle disposizioni contenute nel [...]
Art. 33.      Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; quelle che riguardano l'avanzamento degli ufficiali [...]


§ 46.7.4 - R.D.L. 8 novembre 1928, n. 2482 [1] .

Modificazioni alle leggi sull'ordinamento della regia marina e sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della regia marina.

(G.U. 21 novembre 1928, n. 271)

 

 

Capo I

 

MODIFICHE ALLA LEGGE N. 397 IN DATA 11 MARZO 1926 SULLO STATO DEGLI UFFICIALI

 

     Art. 1.

     All'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, la tabella riguardante i limiti di età degli ufficiali della regia marina è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     I limiti di età di cui all'articolo precedente per gli ufficiali di stato maggiore verranno raggiunti nel modo seguente:

 

Ammiragli di squadra:

dal 1° gennaio 1929

- al 1° gennaio 1930

- anni 65.

dal 1° gennaio 1930

- al 1° gennaio 1931

- anni 64.

dal 1° gennaio 1931

- in poi

anni 63.

Contrammiragli:

dal 1° gennaio 1929

- al 1° gennaio 1930

- anni 59 e mesi 6.

dal 1° gennaio 1930

- al 1° gennaio 1931

- anni 59.

dal 1° gennaio 1931

- al 1° gennaio 1932

- anni 58 e mesi 6.

dal 1° gennaio 1932

- in poi

anni 58.

Capitani di fregata:

dal 1° gennaio 1929

- al 1° gennaio 1930

- anni 51 e mesi 6.

dal 1° gennaio 1930

- al 1° gennaio 1931

- anni 51.

dal 1° gennaio 1931

- al 1° gennaio 1932

- anni 50 e mesi 6.

dal 1° gennaio 1932

- in poi

anni 50.

 

          Art. 3.

     Limitatamente al quadriennio 1° gennaio 1929-1° gennaio 1933, ai capitani di fregata compresi nel quadro di avanzamento ed a quelli dichiarati idonei ma non compresi nel quadro di avanzamento, quando colpiti dai nuovi limiti di età, sarà fatto il trattamento prescritto dagli articoli 50, 51, 52 e 53 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento degli ufficiali.

     Agli effetti della durata dell'aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'art. 53 della suddetta legge, il limite di età da considerarsi è quello dei capitani di fregata che passano a far parte del corpo delle armi navali.

 

          Art. 4.

     Il limite di età dei maggiori generali del genio navale sarà ridotto a sessanta anni come segue:

 

dal 1° gennaio 1929

- al 1° gennaio 1930

- anni 61.

dal 1° gennaio 1930

- al 1° gennaio 1931

- anni 60 e mesi 6.

dal 1° gennaio 1931

- in poi

anni 60.

 

          Art. 5.

     Il limite di età per i colonnelli del genio navale sarà ridotto a cinquantotto anni nel modo seguente:

 

dal 1° gennaio 1929

- al 1° gennaio 1930

- anni 60.

dal 1° gennaio 1930

- al 1° gennaio 1931

- anni 59.

dal 1° gennaio 1931

- al 1° gennaio 1932

- anni 58 e mesi 6.

dal 1° gennaio 1932

- in poi

anni 58.

 

          Art. 6.

     I limiti di età indicati nell'art. 1 per gli ufficiali delle armi navali si applicheranno dal 1° gennaio 1929 anche agli ufficiali provenienti dagli ufficiali di vascello S. A. N. e dagli ufficiali di vascello.

 

          Art. 7.

     La diminuzione dei limiti di età del maggiore generale medico, del maggiore generale commissario e del maggiore generale di porto sarà applicata dal 1° gennaio 1930.

 

Capo II

 

MODIFICHE ALLA LEGGE 8 LUGLIO 1926, N. 1178, SULL'ORDINAMENTO DELLA REGIA MARINA

 

          Art. 8.

     Il ruolo organico degli ufficiali dello stato maggiore della regia marina, stabilito dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è fissato come segue:

 

Ammiragli d'armata o designati d'armata

4

1011

Ammiragli di squadra

4

 

Ammiragli di divisione

12

 

Contrammiragli

6

 

Capitani di vascello

65

 

Capitani di fregata

115

 

Capitani di corvetta

130

 

Tenenti di vascello

425

 

Sottotenenti di vascello o guardiamarina

250

 

 

          Art. 9.

     Gli ultimi due commi dell'art. 23 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sono abrogati e sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 10.

     Il ruolo organico degli ufficiali delle armi navali, stabilito dalla tabella C allegata alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è fissato come segue:

 

Generale ispettore

del

corpo

delle

A.N.

2 di cui uno solo del grado 3°

Tenente generale

"

"

"

"

 

Maggior generale

"

"

"

"

 

Colonnelli

"

"

"

"

6

Tenenti colonnelli

"

"

"

"

20

Maggiori

"

"

"

"

20

Capitani

"

"

"

"

60

Tenenti e sottoten.

"

"

"

"

35

Totali

143

 

          Art. 11.

     Finchè il ruolo delle armi navali non sarà completo, i posti vacanti saranno temporaneamente occupati da altrettanti ufficiali di vascello, da considerarsi in soprannumero al loro ruolo organico, nell'intesa che le eccedenze in ogni grado del ruolo ufficiali di vascello dovranno trovare integrale compensazione nelle vacanze dell'organico degli ufficiali delle armi navali, nello stesso grado, od in gradi superiori.

     Gli ufficiali delle armi navali faranno ruolo a parte, e il loro avanzamento è, dall'entrata in vigore del presente decreto, indipendente da quello degli ufficiali di vascello. Tuttavia è in facoltà del ministro per la marina di regolarlo stabilendo annualmente i ruoli dei vari gradi entro i limiti sopra indicati, perchè l'avanzamento stesso non sia sensibilmente diverso da quello degli ufficiali di vascello.

     Per il passaggio degli ufficiali di vascello nel corpo delle armi navali rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 56 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificato con il regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755.

     Il ministro per la marina ha però facoltà, per tutto l'anno 1928, di passare nel corpo delle arme navali, d'autorità o in seguito a domanda, capitani di fregata o di corvetta che non abbiano il brevetto di specializzazione superiore, ma siano ritenuti idonei alle funzioni assegnate agli ufficiali delle armi navali.

 

          Art. 12.

     Il ruolo organico complessivo degli ufficiali del C.R.E.M., stabilito dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è fissato in 460, fermo restando in 180 il numero dei capitani.

 

          Art. 13.

     All'art. 36 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 14.

     Il comma a) dell'art. 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, è soppresso ed è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 15.

     All'art. 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sono apportate le seguenti varianti:

     Variante 1

     Il comma a), eccetto gli ultimi due capoversi, è soppresso e sostituito dal seguente (Omissis).

     Variante 2.

     All'ultimo capoverso del comma b) sono aggiunte le seguenti parole (Omissis).

 

          Art. 16.

     L'ultimo comma dell'art. 45 è abolito ed è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 17.

     Gli ufficiali del genio navale e delle armi navali, che avranno compiuto il primo anno di ingegneria nella regia accademia navale, saranno soggetti a norme analoghe a quelle stabilite nel precedente art. 16. Se essi però avranno ripetuto il primo anno di ingegneria nella regia accademia navale, dovranno compiere in due anni soli i rimanenti corsi presso le regie scuole di ingegneria.

 

          Art. 18.

     Il ministro per la marina disporrà con suo decreto, di concerto col ministro per le finanze, la decorrenza degli aumenti e diminuzioni di ruoli previsti dal presente decreto.

 

Capo III

 

MODIFICHE ALLA LEGGE N. 1179 IN DATA 8 LUGLIO 1926 SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA REGIA MARINA

 

          Art. 19.

     All'art. 15 della legge n. 1179, in data 8 luglio 1926, è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 20.

     L'art. 33 è modificato come segue (Omissis).

 

          Art. 21.

     In fine dell'art. 52 le parole "nel 1° quadro nel quale egli non fu compreso" sono sostituite con le parole (Omissis). 

 

          Art. 22.

     Nelle relative tabelle annesse alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, i periodi minimi di permanenza nel grado e di imbarco per i gradi sottoindicati sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

     Per i sottotenenti di vascello e tenenti del genio navale promossi tali prima dell'applicazione del presente decreto, il periodo di permanenza nel grado da essi posseduto è ridotto di sei mesi. Ai sottotenenti d. m. provenienti dalla regia accademia navale si applicano le stesse norme che ai guardiamarina e sottotenenti del genio navale.

     L'applicazione delle suddette disposizioni sarà fatta con decreto ministeriale.

 

          Art. 23.

     Il ministero della marina ha facoltà di aumentare fino a trenta mesi il periodo di imbarco richiesto per l'avanzamento dei capitani di vascello a contrammiraglio.

     L'imbarco nel grado di capitano di vascello potrà essere, con disposizione ministeriale, diviso in due periodi di circa quindici mesi ciascuno.

     Al primo periodo saranno attribuiti in massima i sei decimi degli incarichi di bordo dei capitani di vascello, assegnando in genere tali incarichi a capitani di vascello appena promossi o poco dopo la loro promozione. Al secondo periodo saranno attribuiti in massima i quattro decimi degli incarichi di bordo dei capitani di vascello, assegnando tali incarichi a capitani di vascello, che abbiano già compiuto il primo periodo di imbarco.

     La commissione suprema di avanzamento, nella sua riunione ordinaria annuale, prenderà in esame i rapporti relativi ai capitani di vascello che hanno compiuto almeno un anno del primo periodo di comando e designerà al ministro quei capitani di vascello che ritiene particolarmente meritevoli di compiere il secondo periodo di comando per aspirare al grado di contrammiraglio.

     Il ministro per la marina, ferme restando le facoltà dell'art. 3 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, trarrà norma dalla designazione avvenuta per assegnare i comandi del secondo periodo.

 

          Art. 24.

     I capitani di vascello cui non fu assegnato il comando del primo periodo o quello del secondo periodo, e quelli nelle condizioni previste dal n. 2, comma secondo dell'art. 20 del presente decreto, possono rimanere in servizio fino a che raggiungano i limiti di età prescritti pel loro grado occupando altrettanti posti del ruolo organico; essi però non possono superare complessivamente il numero di venti, provvedendosi ad eliminare l'eventuale eccedenza collocando in ausiliaria d'autorità i meno idonei di essi, a cominciare dai più anziani.

 

Capo IV

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 25.

     E' in facoltà del ministro per la marina di mantenere in servizio permanente fino al 53° anno quei capitani di fregata che, essendo idonei all'avanzamento, vengono colpiti o dai limiti di età o dalle sanzioni degli articoli 50 e 51 della legge di avanzamento. Tale facoltà viene esercitata in seguito a domanda degli interessati. Gli ufficiali così mantenuti in servizio occupano altrettanti posti del ruolo organico, e possono essere dispensati dal servizio attivo anche prima del raggiungimento del 53° anno. Essi sono in massima destinati ad incarichi sedentari, esclusa cioè ogni destinazione di imbarco. All'atto della loro dispensa dal servizio attivo vengono ad essi applicate le disposizioni dell'art. 3 del presente regolamento.

 

          Art. 26.

     E' in facoltà del ministro per la marina di mantenere in servizio permanente fino al 53° anno di età quei capitani di fregata che, prima di avere l'assegnazione del comando navale, facciano domanda di essere adibiti ai servizi sedentari. Tali ufficiali occuperanno altrettanti posti del ruolo organico, ma potranno essere dispensati dal servizio attivo anche prima di avere raggiunto il 53° anno.

 

          Art. 27.

     I capitani di fregata da trattenersi in servizio a norma dei due articoli precedenti non possono superare il numero di trenta, facendosi luogo, ove si verificasse eccedenza, alla dispensa dal servizio attivo permanente dei meno idonei, a cominciare dai più anziani di essi.

 

          Art. 28.

     Nella colonna "Aliquote di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento" della tabella A, annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, in corrispondenza del grado di capitano di vascello e capitano di fregata, le parole "primo quarto del ruolo di anzianità" e "primo quinto del ruolo di anzianità" sono sostituite con le parole (Omissis).

 

          Art. 29.

     E' in facoltà del ministro per la marina di mantenere in servizio permanente i capitani di corvetta esclusi definitivamente dall'avanzamento fino al limite di età del loro grado, per incarichi sedentari. Gli ufficiali così trattenuti occuperanno altrettanti posti del ruolo organico. Essi potranno essere dispensati dal servizio attivo anche prima di raggiungere il limite di età del loro grado; in ogni caso il numero di tali ufficiali non può superare l'ottava parte del ruolo dei capitani di corvetta, ogni frazione esclusa in tale computo.

 

Capo V

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 30.

     Il ministro per la marina ha facoltà di richiedere alla commissione suprema di avanzamento, nella sua riunione per la formazione dei quadri ordinari di avanzamento da effettuarsi entro il 1928, la designazione di venti capitani di fregata da adibirsi ai servizi sedentari. La designazione sarà fatta prendendo in esame i primi ottanta capitani di fregata compresi nel ruolo, computando in tale numero anche i fuori quadro. A tali capitani di fregata si applicano le disposizioni dell'art. 25 del presente decreto.

 

Capo VI

 

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE E LE ATTRIBUZIONI DEI CORPI CONSULTIVI DELLA REGIA MARINA APPROVATO CON REGIO DECRETO 19 LUGLIO 1924, N. 1521

 

          Art. 31.

     All' art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione dei corpi consultivi della regia marina, approvato con regio decreto 19 luglio 1924, è aggiunto il seguente comma prima del penultimo ora vigente (Omissis).

 

Capo VII

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 32.

     E' in facoltà del ministro per la marina di dettare, di concerto col ministro per le finanze, norme esecutive per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le quali saranno coordinate con quelle delle leggi n. 397 in data 11 marzo 1926, sullo stato degli ufficiali, e n. 1178 e 1179 dell'8 luglio 1926, sull'ordinamento della regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della regia marina.

 

          Art. 33.

     Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; quelle che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Convertito in legge dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328.