§ 46.7.3 - R.D.L. 19 dicembre 1927, n. 2317 .
Modificazioni alle leggi relative al capo di stato maggiore della regia marina, all'ordinamento della regia marina ed all'avanzamento degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:19/12/1927
Numero:2317


Sommario
Art. 1.      La carica dei capo di stato maggiore della regia marina può essere ricoperta da un ufficiale ammiraglio scelto fra gli ammiragli di armata o designati d'armata o fra gli [...]
Art. 2.      Il capo di stato maggiore della regia marina è alla dipendenza del ministro per la marina. Egli può esercitare funzioni ispettive sui servizi e sulle scuole della regia [...]
Art. 3.      Sono compresi più particolarmente nelle attribuzioni del capo di stato maggiore della marina
Art. 4.      In relazione alle attribuzioni di cui agli art. 2 e 3, il capo di stato maggiore della marina concreta e presenta al ministro per la marina quelle proposte che possono [...]
Art. 5.      Il capo di stato maggiore della marina è tenuto al corrente della situazione politica nel modo necessario e sufficiente perchè egli possa trarne norma per quanto [...]
Art. 6.      Il capo di stato maggiore della regia marina è tenuto al corrente della situazione politica e militare delle colonie in quanto può interessare l'azione della regia marina
Art. 7.      Ogni qualvolta il governo o il ministro per la marina convochi commissioni straordinarie per lo studio di questioni interessanti la preparazione della marina alla [...]
Art. 8.      Il capo di stato maggiore della marina stabilisce le norme per il concorso della marina mercantile alla guerra marittima e provoca le opportune disposizioni dei ministri [...]
Art. 9.      Il capo di stato maggiore della regia marina per l'esercizio delle sue attribuzioni dispone di un ufficio denominato "ufficio del capo di stato maggiore della regia [...]
Art. 10.      Il capo di stato maggiore della regia marina è consultato nei programmi e nell'indirizzo della regia accademia navale e delle scuole delle regia marina in genere, nonchè [...]
Art. 11.      Il capo di stato maggiore della marina, in tempo di guerra, impartisce, d'ordine del ministro, le direttive ai comandi delle forze navali e ai comandi in capo di [...]
Art. 12.      Il sottocapo di stato maggiore della regia marina coadiuva il capo di stato maggiore nell'esercizio delle sue attribuzioni. Egli deve avere grado di ufficiale ammiraglio
Art. 13.      Il comitato degli ammiragli è l'organo consulente del ministro per la marina
Art. 14.      Fanno parte del comitato degli ammiragli come membri ordinari
Art. 15.      Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a partecipare ai lavori del comitato degli ammiragli, con voto consultivo, [...]
Art. 16.      Il comitato degli ammiragli è convocato dal ministro per la marina di propria iniziativa o su proposta del capo di stato maggiore della marina. Il ministro stabilisce [...]
Art. 17.      Il comitato degli ammiragli cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra
Art. 18.      L'ultimo periodo dell'art. 3 è abrogato ed all'articolo stesso è aggiunto il seguente comma: "I comandi navali all'estero e nelle colonie dipendono direttamente dal [...]
Art. 19.      All'art. 11 sono aggiunti i seguenti commi, prima dell'ultimo (Omissis)
Art. 20.      Al primo comma della lettera c) dell'art. 21 è aggiunto il seguente periodo (Omissis)
Art. 21.      L'art. 24 è soppresso e sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 22.      All'art. 37, lettera b), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificato col regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1800, è aggiunto il seguente comma, prima dell'ultimo [...]
Art. 23.      Nella tabella A, alle parole "ammiraglio di armata" sono aggiunte le seguenti (Omissis)
Art. 24.      Nella tabella C (corpo di stato maggiore), alle parole "ammiragli di armata" sono aggiunte le seguenti (Omissis)
Art. 25.      Nella tabella D (corpo di stato maggiore), alle parole "ammiraglio di armata" sono aggiunte le altre (Omissis)
Art. 26.      In principio dell'art. 3, dopo le parole "sono ripartiti nel modo seguente", sono aggiunte le parole (Omissis)
Art. 27.      Il primo comma dell'art. 3 è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 28.      All'art. 7 è aggiunto il seguente comma (Omissis)
Art. 29.      Al titolo del capo III sono aggiunte le seguenti parole (Omissis)
Art. 30.      Nell'articolo 15 sono soppresse le parole "di ammiraglio di divisione e"
Art. 31.      All'art. 17, dopo la parola "quadri", sono aggiunte le seguenti (Omissis)
Art. 32.      Nell'art. 18, comma a), alle parole "fino al grado di ammiraglio di divisione e corrispondenti inclusi", sono sostituite le seguenti (Omissis)
Art. 33.      All'art. 20 sono apportate le seguenti varianti
Art. 34.      Alla lettera f) dell'art. 21 sono apportate le seguenti varianti
Art. 35.      Nel secondo comma, n. 1°, dell'art. 33, sono cancellate le parole: "gli ammiragli di divisione"
Art. 36.      Il secondo comma dell'articolo 43 è abrogato e sostituito col seguente (Omissis)
Art. 37.      Al titolo del capo IV sono aggiunte le seguenti parole (Omissis)
Art. 38.      Il secondo comma dell'art. 48 è così modificato (Omissis)
Art. 39.      All'articolo 55 sono cancellate le parole: "e di ammiraglio di squadra"
Art. 40.      Gli attuali articoli 56 e 57 sono soppressi
Art. 41.      Gli articoli 58 e 59 prendono i numeri 56 e 57
Art. 42.      Alla fine del capo IV aggiungere (Omissis)
Art. 43.      I quadri già compilati per l'anno 1928 per l'avanzamento al grado di ammiraglio di squadra corrispondenti decadono con la data di pubblicazione del presente decreto
Art. 44.      Nell'ultimo alinea dell'art. 66 le parole: "di sei anni" sono sostituite dalle seguenti (Omissis)
Art. 45.      All'art. 78 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato dal regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, dopo le parole: "Sono però applicabili a questi ufficiali le [...]
Art. 46.      L'art. 80 riguardante gli ufficiali del servizio permanente provenienti dalla riserva navale è così modificato (Omissis)
Art. 47.      Nell'art. 87, dopo le lettere: "S. A. N." sono aggiunte le seguenti parole (Omissis)
Art. 48.      Nella tabella A, annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, per quanto riguarda l'avanzamento da ammiraglio di divisione ad ammiraglio di squadra, la aliquota di ruolo [...]
Art. 49.      Alla tabella G, annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, è apportata la seguente modificazione, nella colonna "aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento": le [...]
Art. 50.      Al penultimo comma dell'art. 1° del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, contenente disposizioni relative agli ufficiali di complemento della regia marina, è [...]
Art. 51.      E' data facoltà al ministro per la marina di emanare norme speciali esecutive per la prima applicazione del presente decreto nell'attesa della pubblicazione del [...]
Art. 52.      E' abrogata la legge 18 giugno 1925, n. 981, sull'ordinamento dell'alto comando della regia marina, nonchè ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel [...]
Art. 53.      Il presente decreto andrà in vigore dal 21 dicembre 1927; però il disposto dell'art. 49 sarà pubblicato anche per le promozioni da effettuarsi dopo tale data per vacanze [...]


§ 46.7.3 - R.D.L. 19 dicembre 1927, n. 2317 [1] .

Modificazioni alle leggi relative al capo di stato maggiore della regia marina, all'ordinamento della regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della regia marina.

(G.U. 20 dicembre 1927, n. 292)

 

 

     Art. 1.

     La carica dei capo di stato maggiore della regia marina può essere ricoperta da un ufficiale ammiraglio scelto fra gli ammiragli di armata o designati d'armata o fra gli ammiragli di squadra o di divisione.

     Egli è nominato con decreto reale, udito il consiglio dei ministri.

     Il capo di stato maggiore della regia marina in tempo di pace è l'alto consulente tecnico del ministro per la marina e dirige, sotto la dipendenza del ministro stesso, gli studi e le predisposizioni per la preparazione alla guerra marittima.

 

          Art. 2.

     Il capo di stato maggiore della regia marina è alla dipendenza del ministro per la marina. Egli può esercitare funzioni ispettive sui servizi e sulle scuole della regia marina, per mandato del ministro, al quale riferisce.

     Egli, tenute presenti le direttive generali formulate dal capo di stato maggiore generale, per la correlazione nell'impiego della regia marina e quello delle altre forze armate:

     a) determina i concetti fondamentali in base ai quali deve essere informata la preparazione della marina, e comunica, per incarico del ministero predetto, le direttive generali per l'impiego;

     b) fa presente al ministro le necessità della marina nei riguardi del materiale e del personale; impartisce, d'ordine del ministro, le direttive per lo studio delle costruzioni navali, delle armi e degli apprestamenti terrestri di pertinenza della marina;

     c) stabilisce, d'ordine del ministro, la composizione delle forze navali in pace e in guerra, i criteri in base ai quali devono essere effettuati gli studi e i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle forze navali, la predisposizione dei materiali e l'organizzazione dei servizi.

 

          Art. 3.

     Sono compresi più particolarmente nelle attribuzioni del capo di stato maggiore della marina;

     a) la compilazione degli studi per le eventuali operazioni di guerra e per la determinazione dei mezzi occorrenti;

     b) gli studi di massima relativi al reclutamento ed all'ordinamento della regia marina;

     c) le norme per l'addestramento del personale;

     d) la regolamentazione per l'impiego dei mezzi di guerra marittima;

     e) l'esame dei rapporti dei comandi navali sulle esercitazioni compiute e la cura delle pubblicazioni di carattere militare marittimo;

     f) le istruzioni di massima per le esercitazioni delle forze navali e per i comandi navali;

     g) la compilazione delle direttive al comitato dei progetti delle navi, secondo gli ordini che riceve dal ministro;

     h) la compilazione e diramazione dei documenti riferentisi alla mobilitazione, al mantenimento in efficenza e allo sviluppo delle forze navali, all'efficenza logistica e difensiva delle basi d'operazioni e di rifornimento e l'armonica organizzazione dei servizi.

     Il capo di stato maggiore della regia marina sottopone annualmente al ministro per la marina il progetto delle esercitazioni da eseguirsi sotto la direzione del comando in capo dell'armata navale, o dei comandi in capo di dipartimento marittimo. Egli prepara inoltre e sottopone al ministro; i progetti delle grandi esercitazioni annuali, con le unità e coi quadri, comprese quelle combinate fra marina, esercito ed aeronautica, sempre quando l'intervento dell'esercito e delle forze aeree non rappresenti che il necessario concorso alle operazioni delle forze navali. In tal caso il capo di stato maggiore della marina prenderà i necessari accordi coi capi di stato maggiore delle forze interessate.

 

          Art. 4.

     In relazione alle attribuzioni di cui agli art. 2 e 3, il capo di stato maggiore della marina concreta e presenta al ministro per la marina quelle proposte che possono interessare leggi, disposizioni regolamentari e comunque il bilancio della marina.

     Egli è consultato dal ministro nelle principali questioni relative all'avanzamento e governo disciplinate dei quadri della regia marina e nell'assegnazione dei comandi navali e cariche direttive dei capitani di vascello e gradi corrispondenti e superiori.

 

          Art. 5.

     Il capo di stato maggiore della marina è tenuto al corrente della situazione politica nel modo necessario e sufficiente perchè egli possa trarne norma per quanto riguarda l'approntamento, la dislocazione e l'impiego delle forze navali in relazione ai piani prestabiliti o alle direttive ricevute e alle esigenze del momento, dando in tempo opportuno le occorrenti disposizioni.

 

          Art. 6.

     Il capo di stato maggiore della regia marina è tenuto al corrente della situazione politica e militare delle colonie in quanto può interessare l'azione della regia marina.

     Dette questioni gli saranno segnalate dal ministro competente per il tramite del ministro per la marina.

 

          Art. 7.

     Ogni qualvolta il governo o il ministro per la marina convochi commissioni straordinarie per lo studio di questioni interessanti la preparazione della marina alla guerra, farà parte di esse il capo di stato maggiore della marina.

     Il capo di stato maggiore della marina fa parte, con voto consultivo, del comitato deliberativo della commissione suprema di difesa.

 

          Art. 8.

     Il capo di stato maggiore della marina stabilisce le norme per il concorso della marina mercantile alla guerra marittima e provoca le opportune disposizioni dei ministri interessati in sede di commissione suprema di difesa.

 

          Art. 9.

     Il capo di stato maggiore della regia marina per l'esercizio delle sue attribuzioni dispone di un ufficio denominato "ufficio del capo di stato maggiore della regia marina", per il quale propone al ministro l'ordinamento e le eventuali modificazioni da applicarsi con decreto ministeriale.

     Il capo di stato maggiore della marina, per l'esplicazione dei suoi compiti, di cui agli articoli precedenti, corrisponde direttamente:

     con gli ammiragli d'armata o designati d'armata;

     con i comandanti in capo di dipartimento;

     con le varie direzioni generali e centrali del ministero della marina;

     con quelle altre autorità militari e civili con le quali gli occorra mantenersi in relazione.

     Il capo di stato maggiore della marina corrisponde inoltre, direttamente, per l'esercizio delle sue attribuzioni, coi capi di stato maggiore dell'esercito e dell'aeronautica.

 

          Art. 10.

     Il capo di stato maggiore della regia marina è consultato nei programmi e nell'indirizzo della regia accademia navale e delle scuole delle regia marina in genere, nonchè dell'istituto idrografico.

     L'istituto di guerra marittima dipende direttamente dal capo di stato maggiore della marina.

 

          Art. 11.

     Il capo di stato maggiore della marina, in tempo di guerra, impartisce, d'ordine del ministro, le direttive ai comandi delle forze navali e ai comandi in capo di dipartimento.

     Del sotto capo di stato maggiore della regia marina.

 

          Art. 12.

     Il sottocapo di stato maggiore della regia marina coadiuva il capo di stato maggiore nell'esercizio delle sue attribuzioni. Egli deve avere grado di ufficiale ammiraglio.

     La sua nomina e le sue particolari attribuzioni sono stabilite con decreto reale, su proposta del ministro per la marina, udito il capo di stato maggiore della regia marina.

 

Del comitato degli ammiragli.

 

          Art. 13.

     Il comitato degli ammiragli è l'organo consulente del ministro per la marina.

     Le sue attribuzioni rimangono le stesse stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative approvato con regio decreto 19 luglio 1924, n. 1521.

 

          Art. 14.

     Fanno parte del comitato degli ammiragli come membri ordinari:

     a) l'ammiraglio d'armata o designato di armata che risulta più anziano in ruolo, dopo avervi tolto quelli che sono impediti di intervenire, quelli che rivestono carica incompatibile e quelli delle lettere seguenti b) e c);

     b) l'ufficiale ammiraglio presidente del consiglio superiore di marina;

     c) l'ufficiale ammiraglio capo di stato maggiore della regia marina.

     Assume la presidenza l'ufficiale ammiraglio più anziano.

     Sono membri straordinari quelli previsti nel testo unico di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 15.

     Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a partecipare ai lavori del comitato degli ammiragli, con voto consultivo, ufficiali della regia marina, del regio esercito e della regia aeronautica ed eventualmente funzionari di altri ministeri e personalità civili che abbiano speciali competenze in materia.

 

          Art. 16.

     Il comitato degli ammiragli è convocato dal ministro per la marina di propria iniziativa o su proposta del capo di stato maggiore della marina. Il ministro stabilisce gli argomenti da trattare e l'ordine dei lavori.

 

          Art. 17.

     Il comitato degli ammiragli cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

 

Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178. sull'ordinamento della regia marina.

 

          Art. 18.

     L'ultimo periodo dell'art. 3 è abrogato ed all'articolo stesso è aggiunto il seguente comma: "I comandi navali all'estero e nelle colonie dipendono direttamente dal ministero".

 

          Art. 19.

     All'art. 11 sono aggiunti i seguenti commi, prima dell'ultimo (Omissis).

 

          Art. 20.

     Al primo comma della lettera c) dell'art. 21 è aggiunto il seguente periodo (Omissis) [2].

 

          Art. 21.

     L'art. 24 è soppresso e sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 22.

     All'art. 37, lettera b), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificato col regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1800, è aggiunto il seguente comma, prima dell'ultimo (Omissis).

 

          Art. 23.

     Nella tabella A, alle parole "ammiraglio di armata" sono aggiunte le seguenti (Omissis).

 

          Art. 24.

     Nella tabella C (corpo di stato maggiore), alle parole "ammiragli di armata" sono aggiunte le seguenti (Omissis).

 

          Art. 25.

     Nella tabella D (corpo di stato maggiore), alle parole "ammiraglio di armata" sono aggiunte le altre (Omissis).

 

Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1180, sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della regia marina.

 

          Art. 26.

     In principio dell'art. 3, dopo le parole "sono ripartiti nel modo seguente", sono aggiunte le parole (Omissis).

 

Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'ordinamento dei corpi militari della regia marina.

 

          Art. 27.

     Il primo comma dell'art. 3 è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 28.

     All'art. 7 è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 29.

     Al titolo del capo III sono aggiunte le seguenti parole (Omissis).

 

          Art. 30.

     Nell'articolo 15 sono soppresse le parole "di ammiraglio di divisione e".

 

          Art. 31.

     All'art. 17, dopo la parola "quadri", sono aggiunte le seguenti (Omissis).

 

          Art. 32.

     Nell'art. 18, comma a), alle parole "fino al grado di ammiraglio di divisione e corrispondenti inclusi", sono sostituite le seguenti (Omissis).

 

          Art. 33.

     All'art. 20 sono apportate le seguenti varianti:

     1a variante: le lettere a) e b) sono abrogate e sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2a variante: alla lettera f) sono aggiunte le seguenti parole (Omissis).

 

          Art. 34.

     Alla lettera f) dell'art. 21 sono apportate le seguenti varianti:

     1a variante: dopo le parole "destinazioni di servizio al ministero" sono aggiunte le parole (Omissis).

     2a variante: alla fine dopo le parole "che ne fa le veci" sono aggiunte le seguenti parole (Omissis).

 

          Art. 35.

     Nel secondo comma, n. 1°, dell'art. 33, sono cancellate le parole: "gli ammiragli di divisione".

 

          Art. 36.

     Il secondo comma dell'articolo 43 è abrogato e sostituito col seguente (Omissis).

 

          Art. 37.

     Al titolo del capo IV sono aggiunte le seguenti parole (Omissis).

 

          Art. 38.

     Il secondo comma dell'art. 48 è così modificato (Omissis).

 

          Art. 39.

     All'articolo 55 sono cancellate le parole: "e di ammiraglio di squadra".

 

          Art. 40.

     Gli attuali articoli 56 e 57 sono soppressi.

 

          Art. 41.

     Gli articoli 58 e 59 prendono i numeri 56 e 57.

 

          Art. 42.

     Alla fine del capo IV aggiungere (Omissis).

 

          Art. 43.

     I quadri già compilati per l'anno 1928 per l'avanzamento al grado di ammiraglio di squadra corrispondenti decadono con la data di pubblicazione del presente decreto.

     Il ministro per la marina promuoverà dalla commissione speciale di cui agli articoli precedenti la indicazione per l'avanzamento degli ammiragli di divisione e gradi corrispondenti per il 1928, attenendosi alle norme previste dal presente decreto.

 

          Art. 44.

     Nell'ultimo alinea dell'art. 66 le parole: "di sei anni" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 45.

     All'art. 78 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato dal regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, dopo le parole: "Sono però applicabili a questi ufficiali le disposizioni relative alla riserva di anzianità previste dalla presente legge" è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 46.

     L'art. 80 riguardante gli ufficiali del servizio permanente provenienti dalla riserva navale è così modificato (Omissis).

 

          Art. 47.

     Nell'art. 87, dopo le lettere: "S. A. N." sono aggiunte le seguenti parole (Omissis).

 

          Art. 48.

     Nella tabella A, annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, per quanto riguarda l'avanzamento da ammiraglio di divisione ad ammiraglio di squadra, la aliquota di ruolo da scrutinarsi è modificata come segue (Omissis).

 

          Art. 49.

     Alla tabella G, annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, è apportata la seguente modificazione, nella colonna "aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento": le parole "il primo quinto del ruolo" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 50.

     Al penultimo comma dell'art. 1° del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, contenente disposizioni relative agli ufficiali di complemento della regia marina, è aggiunto il seguente periodo (Omissis).

 

          Art. 51.

     E' data facoltà al ministro per la marina di emanare norme speciali esecutive per la prima applicazione del presente decreto nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

 

          Art. 52.

     E' abrogata la legge 18 giugno 1925, n. 981, sull'ordinamento dell'alto comando della regia marina, nonchè ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

 

          Art. 53.

     Il presente decreto andrà in vigore dal 21 dicembre 1927; però il disposto dell'art. 49 sarà pubblicato anche per le promozioni da effettuarsi dopo tale data per vacanze eventualmente verificatesi prima della data stessa.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 novembre 1928, n. 2792.

[2]  Capoverso modificato dalla legge di conversione 15 novembre 1928, n. 2792.