§ 46.6.160 - D.M. 13 agosto 1998, n. 325.
Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:13/08/1998
Numero:325


Sommario
Art. 1.      1. Tutte le attività svolte nell'ambito dell'Amministrazione della Guardia di finanza dal personale militare, dagli allievi degli istituti di formazione e dal personale [...]
Art. 2.      1. I rappresentanti per la sicurezza da nominare ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, per il Corpo della guardia di finanza, sono [...]
Art. 3.      1. Per il personale della Guardia di finanza che presta servizio nell'ambito di infrastrutture gestite da altre amministrazioni dello Stato, gli obblighi di cui [...]


§ 46.6.160 - D.M. 13 agosto 1998, n. 325.

Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.

(G.U. 10 settembre 1998, n. 211)

 

 

     Art. 1.

     1. Tutte le attività svolte nell'ambito dell'Amministrazione della Guardia di finanza dal personale militare, dagli allievi degli istituti di formazione e dal personale civile e militare estraneo all'Amministrazione stessa, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrità ambientale, tenendo conto delle esigenze connesse al servizio espletato dal Corpo secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

     2. Restano ferme, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e secondo le norme recate dal decreto interministeriale ivi previsto, le competenze in materia di sicurezza e salute del personale attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici esistenti nell'ambito della Guardia di finanza.

     3. Nei luoghi e nelle aree delle infrastrutture della Guardia di finanza diversi da quelli soggetti alla competenza dei servizi sanitari e tecnici a norma del comma 2, l'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dettate dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994 deve essere effettuata dal personale indicato all'articolo 23, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo in possesso dell'abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, concessa con il rilascio dell'apposito nulla osta di segretezza.

 

          Art. 2.

     1. I rappresentanti per la sicurezza da nominare ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, per il Corpo della guardia di finanza, sono individuati:

     a) di norma, tra i delegati eletti negli organi di rappresentanza militare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, relativamente alle infrastrutture ove essi abitualmente operano o che ospitano il reparto al quale gli stessi sono in forza;

     b) in assenza di delegati di cui alla lettera a), tra il personale in servizio presso il reparto o i reparti allocati nella singola infrastruttura, a seguito di designazione da parte del personale in servizio presso il o i reparti medesimi, da effettuarsi in apposita riunione indetta dal datore di lavoro competente per l'infrastruttura.

     2. Nella nomina di cui al comma 1 dovrà individuarsi un rappresentante per la sicurezza per ciascun settore tecnico o operativo nell'ambito del quale operano i reparti aventi sede nell'infrastruttura.

     3. Le modalità ed i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti con le disposizioni emanate dal comando generale, sentito il Co.Ce.R./Guardia di finanza.

     4. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario all'espletamento dell'incarico, durante il quale le operazioni svolte, per le finalità e nei limiti previsti dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994, sono a tutti gli effetti attività di servizio. Le modalità per l'esercizio delle funzioni, di cui all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo sono determinate dal comando generale, sentito il Co.Ce.R./Guardia di finanza.

     5. Presso ogni comando di Corpo ed equiparato, le funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, sono espletate nel corso di apposito incontro fra il datore di lavoro competente per l'infrastruttura e l'organo di rappresentanza affiancato al comandante dell'unità di base ai sensi del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1979. In caso di presenza di più comandanti di unità di base nella stessa infrastruttura, al suddetto incontro partecipano tutti i rispettivi organi di rappresentanza.

 

          Art. 3.

     1. Per il personale della Guardia di finanza che presta servizio nell'ambito di infrastrutture gestite da altre amministrazioni dello Stato, gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, lettere a) e b), 5, salvo la lettera o), 6, 7, e 12, del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, fanno capo al datore di lavoro designato dall'amministrazione ospitante. All'osservanza delle norme previste dal citato articolo 4 non richiamate nel precedente periodo provvede il datore di lavoro individuato nell'ambito della Guardia di finanza.

     2. Per il personale civile e militare estraneo alla Guardia di finanza in servizio nell'ambito di infrastrutture ove trovano collocazione reparti del Corpo, gli obblighi previsti dalle norme richiamate al comma 1 fanno capo al datore di lavoro designato dal comandante generale del Corpo, con propria determinazione.

     3. Per il personale di cui al comma 1, il rappresentante per la sicurezza è designato secondo le modalità previste all'articolo 2.